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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 19 febbraio 2015, n. 7706. E' inammissibile l'istanza di rinvio dell'udienza per concomitante impegno dei difensore trasmessa via telefax, poiché l'art. 121 cod. proc. pen. stabilisce l'obbligo per le parti di presentare le memorie e le richieste rivolte al giudice mediante deposito in cancelleria, mentre il ricorso al telefax è riservato ai funzionari di cancelleria ai sensi dell'art. 150 cod. proc. pen. Pur volendo considerare specificamente il principio, secondo il quale la scelta di un mezzo tecnico non previsto dalla legge per il deposito delle istanze non rende queste ultime nulle o inesistenti ed il giudice ha l'obbligo di esaminarle, tuttavia, la conseguenza scaturente da tale scelta espone nel contempo il richiedente al rischio dell'intempestività, nell'ipotesi in cui la stessa istanza non venga portata a conoscenza del giudice, di guisa che l'omessa delibazione della richiesta di rinvio per legittimo impedimento a comparire, inoltrata dal difensore istante a mezzo fax, non comporta alcuna violazione dei diritto di difesa

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 19 febbraio 2015, n. 7706 Ritenuto in fatto 1.Con sentenza del 13.3.2013 il Tribunale di Sassari confermava la sentenza del Giudice di Pace di Ozieri, con la quale C. R. era stato condannato alla pena di € 400,00 di multa, previa concessione delle generiche, oltre al risarcimento dei...

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 8 gennaio 2015, n. 460. Il reato di ingiuria non si consuma solo attraverso lo scritto o la parola, ma può compiersi anche attraverso "comportamenti", cioè con atti materiali (ingiuria reale), che manifestino un sentimento di disprezzo verso la persona offesa e siano, quindi, tali da offendere il suo onore o il suo decoro. Nel caso di specie, la condotta contestata all'imputato di avere "innaffiato" la parte offesa con la "gomma dell'acqua", non integra in sé il delitto dì cui all'art. 594 c.p., non presentandosi tale gesto oggettivamente idoneo a ledere l'onore e il prestigio della persona offesa. Invero, nel caso in cui la manifestazione di disprezzo non si traduca in "espressioni" offensive, immediatamente lesive dell'onore e del decoro della p.o., ma si realizzi attraverso un "gesto", un atto materiale, occorre che esso palesi in sé la carica ingiuriosa, o comunque, in considerazione di particolari circostanze, dei rapporti tra le parti, dei contesto insomma in cui si è inserito, lasci chiaramente intendere il disprezzo dell'autore nei confronti della vittima nel compiere quel gesto.

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 8 gennaio 2015, n. 460 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza dei 11.4.2013 il Giudice di Pace di Verona assolveva ai sensi dell’art. 530/2 c.p. S.L. dal reato di cui agli artt. 81 cpv, 594 e 612 c.p. per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno...

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 20 novembre 2014, n. 48339. Sequestro di persona per la maestra che chiude la bambina nell'antibagno

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 20 novembre 2014, n. 48339 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SAVANI Piero – Presidente Dott. VESSICHELLI Maria – Consigliere Dott. ZAZA Carlo – Consigliere Dott. PEZZULLO Rosa – rel. Consigliere Dott. MICHELI...