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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 5 agosto 2015, n. 34178. Il bene giuridico tutelato dalla norma ex art. 595 c.p., è l’onore nel suo riflesso in termini di valutazione sociale (alias reputazione) di ciascun cittadino e l’evento è costituito dalla comunicazione e dalla correlata percezione o percepibilità, da parte di almeno due consociati, di un segno (parola, disegno) lesivo, che sia diretto, non in astratto, ma concretamente ad incidere sulla reputazione di uno specifico cittadino, le espressioni oggetto di contestazione sono obiettivamente pregiudizievoli della reputazione della persona offesa, concretizzando un pregiudizio anche la divulgazione di qualità negative, idonee ad intaccarne l’opinione tra il pubblico dei consociati. L’elemento psicologico della diffamazione consiste non solo nella consapevolezza di pronunziare o di scrivere una frase lesiva dell’altrui reputazione, ma anche nella volontà che la frase denigratoria venga a conoscenza di più persone. Pertanto, è necessario che l’autore della diffamazione comunichi con almeno due persone, ovvero con una sola persona, ma con tali modalità che detta notizia sicuramente venga a conoscenza di altri ed egli si rappresenti e voglia tale evento, o, comunque, che la notizia sia destinata, nelle stesse intenzioni del soggetto attivo, ad essere riferita ad almeno un’altra persona che ne abbia successivamente conoscenza. Quando l’offesa sia arrecata a mezzo di uno scritto e sia indirizzata anche all’interessato si configura nella ricezione dello scritto alla p.o. il reato di ingiuria

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 5 agosto 2015, n. 34178 Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Cagliari, con sentenza in data 24.1.2014, confermava la sentenza del locale Giudice di Pace, con la quale C.M. era stato condannato alla pena di Euro 700 di multa, per i reati di cui all’art. 595 c.p.,...

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 16 giugno 2015, n. 25154. In tema di reati fallimentari l’allontanamento del fallito dal luogo di residenza, in assenza dell’autorizzazione del giudice delegato, non e’ piu’ assoggettata a sanzione penale, essendo stata operata una “abolitio criminis” della condotta integrata dalla mera formale violazione dell’obbligo di munirsi dell’autorizzazione del giudice delegato in vista di un cambiamento di domicilio, sostituendo, peraltro, tale obbligo con la previsione di un onere di comunicazione delle variazioni del domicilio o della residenza al curatore, laddove e’ stato mantenuto l’obbligo di personale presentazione agli organi concorsuali all’occorrenza e salvo legittimo impedimento se occorrono informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura, obbligo la cui violazione e’ sanzionata dall’articolo 220 (e’ punito con la reclusione da sei a diciotto mesi il fallito che … non osserva gli obblighi imposti dagli articoli 16, nn, 3 e 49)

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 16 giugno 2015, n. 25154 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SAVANI Piero – Presidente Dott. ZAZA Carlo – Consigliere Dott. PEZZULLO Rosa – rel. Consigliere Dott. SETTEMBRE Antonio – Consigliere Dott. LIGNOLA...

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 18 marzo 2015, n. 11409. Il limite immanente all'esercizio del diritto di critica

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 18 marzo 2015, n. 11409 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 6.4.2011 il Tribunale di Rimini confermava la sentenza con la quale, in data 4.11.2009, il locale Giudice di Pace aveva assolto R.G. dal delitto di cui all’art. 595 c.p. ascrittogli, per aver diffamato, la società Petroltecnica...