Cassazione toga rossa

Suprema Corte di Cassazione

sezione V

sentenza 20 novembre 2014, n. 48339

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAVANI Piero – Presidente
Dott. VESSICHELLI Maria – Consigliere
Dott. ZAZA Carlo – Consigliere
Dott. PEZZULLO Rosa – rel. Consigliere
Dott. MICHELI Paolo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 176/2012 CORTE APPELLO di CAMPOBASSO, del 13/01/2013;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/06/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PEZZULLO ROSA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza;

udito il difensore dell’imputata, avv. (OMISSIS), che ha concluso riportandosi al ricorso, chiedendone l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 14.1.2013, la Corte d’ Appello di Campobasso, in parziale riforma della sentenza emessa in data 14.2.2012 all’esito del rito abbreviato dal locale G.u.p., rideterminava la pena inflitta a (OMISSIS), per il reato di sequestro della minore (OMISSIS), in mesi quattro di reclusione, mentre dichiarava non doversi procedere nei confronti della predetta per il reato di percosse, per intervenuta remissione di querela, revocando le statuizioni civili.
1.2. I fatti vengono ricostruiti nelle sentenze di merito nei seguenti termini: l’imputata, maestra in servizio presso la scuola materna annessa all’istituto (OMISSIS), dopo aver sculacciato la piccola, di quattro anni, (OMISSIS), affidata alle sue cure, perche’ piangeva e non voleva fare il riposino pomeridiano, come gli altri bambini, la trascinava a pancia in giu’ sulla sua stessa brandina, all’interno dell’antibagno, ed ivi la tratteneva per dieciquindici minuti, sino a che la stessa non smetteva di piangere, venendo, quindi, riammessa stare con i propri compagni; tali accadimenti erano stati riferiti dalla bambina alla madre, (OMISSIS), due o tre ore dopo i fatti- quando quest’ultima si era recata a prendere la piccola allo scuolabus e li’ l’aveva trovata in lacrime- nonche’ da altra insegnante, (OMISSIS), che si prendeva cura di una ragazza diversamente abile all’interno della struttura scolastica.
2. Avverso tale sentenza la (OMISSIS), a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, lamentando:
-con il primo motivo, l’erronea applicazione dell’articolo 194 c.p.p., comma 3 ed il travisamento delle prove inerenti alla ricostruzione generale degli avvenimenti e cio’ in quanto, gia’ con l’appello era stato dedotto che il fatto contestato all’imputata, dell’aver chiuso la piccola (OMISSIS) nell’antibagno, non si era effettivamente verificato, ma costituiva frutto di una ricostruzione artefatta e non veritiera della (OMISSIS) e della (OMISSIS), avendo quest’ultima motivi di rancore nei confronti della ricorrente, legati al sospetto che la cognata intrattenesse una relazione con suo marito, ma la Corte territoriale ha eliminato valore processuale a tale circostanza, ritenendo che costituisse Voce corrente nel pubblico , percio’, inutilizzabile, ai sensi dell’articolo 194 c.p.p., comma 3, senza, tuttavia, considerare che la circostanza era stata introdotta dal teste (OMISSIS), per averla appresa dalla stessa imputata, sicche’ la testimonianza non rientrava nell’ambito di applicazione dell’articolo 194 c.p.p.; la (OMISSIS), poi, nell’immediatezza dei fatti, non faceva riferimento alla circostanza dell’avvenuta chiusura della bambina in una stanza, ma solo alle percosse infette dalla maestra (OMISSIS), ma, ove effettivamente a conoscenza di tale fatto, non l’avrebbe, nell’immediatezza del suo racconto, taciuto al Preside; di tale circostanza il provvedimento non fa alcuna valutazione e cio’ si presta a due possibili interpretazioni che rendono, comunque, viziato il percorso logico compiuto dalla Corte territoriale, atteso che, da una parte, puo’ sostenersi che tale giudice abbia omesso totalmente la valutazione di tale elemento, cosi’ compiendo un’analisi riduttiva delle risultanze istruttorie, mentre, dall’altra, puo’ sostenersi che lo abbia ritenuto giuridicamente irrilevante, senza indicare, pero’, le ragioni processuali, o di mera opportunita’, che lo hanno determinato a soprassedere su tale elemento; il fatto che la piccola dopo i fatti era stata male, poiche’ si risvegliava di notte, facendo la pipi’ addosso, non risulta provato e, quindi, e’ inidoneo a dimostrare il momento in cui la madre ha avuto conoscenza della condotta ascritta all’imputata; infine, la Corte territoriale contrappone, solo in via di ipotesi, una altrettanto valida ed alternativa ricostruzione dei fatti, secondo la quale la bimba potrebbe anche avere raccontato alla madre del bagno solo dopo che fu fatta vedere dal preside , ma non offre elementi per ritenere valida tale ipotesi;
-con il secondo motivo, il travisamento della prova e la manifesta illogicita’ e contrarieta’ della motivazione, rispetto agli atti processuali riguardanti l’esistenza del reato di cui all’articolo 605 c.p., atteso che, quanto affermato dalla Corte territoriale- secondo cui la piccola (OMISSIS), sotto l’incalzare degli sculaccioni dell’imputata, rimase, trascinata sulla sua brandina, chiusa in ambiente (angusto anche se non proprio buio) per almeno dieci minuti e, comunque, ne usci’, solo per volonta’ della stessa (OMISSIS) e solo quando ebbe smesso di piangere – non da conto della ricorrenza dell’elemento oggettivo del delitto in questione e, comunque, e’ fondato su elementi probatori, incompatibili con le altre risultanze istruttorie; in particolare:
a) con riguardo alle percosse – che, secondo la Corte territoriale sarebbero state idonee a creare una situazione di costrizione fisica e morale- ebbene le dichiarazioni della (OMISSIS) sono caratterizzate da numerose imprecisioni e contraddizioni, tali da non fornire un univoco racconto dei fatti e, quindi, la certezza del loro essersi verificati, e di tale contraddizione la sentenza impugnata da, comunque, risalto parziale e limitato, evidenziando solo che la teste non ha saputo precisare l’intensita’ degli schiaffi; nell’immediatezza dell’accaduto, poi, la (OMISSIS) raccontava al Preside che la maestra (OMISSIS) si era limitata a rimproverare la bambina che piangeva, mentre, undici giorni dopo i fatti riferiva al Preside di aver visto la (OMISSIS) dare degli schiaffi alla bambina e trascinare la brandina verso l’antibagno, ed, ancora, ad un mese dai fatti, precisava ai C.C. di aver visto dal vetro della finestra che la (OMISSIS), dapprima sgridava la bambina e, poi, le era parso di vedere, che la percuoteva sul culetto intimandole di stare sulla brandina; in tale contesto, il giudice d’appello sosteneva che il dubbio manifestato dalla (OMISSIS) alla P.G. in sede di s.i.t. era inidoneo a togliere attendibilita’ alla teste, poiche’ la stessa successivamente aveva fornito un’interpretazione autentica di tale frase, ma, dagli atti processuali, non si ricava alcuna interpretazione autentica, con il risultato evidente dell’errore da parte del giudice circa il contenuto delle prove a disposizione; inoltre, in base alla deposizione del Preside (OMISSIS), dall’esterno della scuola e, precisamente, dal punto indicato dalla (OMISSIS), e’ impossibile vedere la parte di asilo dove si sarebbero svolti i fatti, contrariamente a quanto indicato dalla teste in questione nella versione iniziale data agli inquirenti; l’errore nella ricostruzione delle prove, conduce, pertanto, la Corte territoriale ad affermare che, invece, gli accadimenti di rilievo penale ebbero a svolgersi in due fasi: la prima, nella quale la (OMISSIS) si trovava all’esterno della scuola e fu allertata dai rimproveri (evidentemente a voce alta) che la (OMISSIS) rivolgeva alla piccola e la seconda nella quale la stessa assistente, allertata dai rumori, entro’ nell’edificio e nel dormitorio, posizione da cui ella acquisi’ piena visuale dell’antibagno e fu cosi’ in grado di’ assistere all’intero accaduto, fino ai suoi esiti finali, ivi compresi gli sculaccioni inferti alla vittima, ma anche tale ricostruzione non risulta aderente alle dichiarazioni rese dalla (OMISSIS) al dibattimento; in ogni caso, la Corte territoriale non avrebbe potuto attardarsi nell’esame del delitto di percosse essendo intervenuta la remissione di querela;
b) con riguardo allo stato dei luoghi, dalle motivazioni dei provvedimenti di merito emerge che la bambina venne rinchiusa in un luogo angusto, se non proprio buio, identificato, nel linguaggio della (OMISSIS), con il termine corridoio o antibagno , mentre in quello della madre della bambina sgabuzzino e su tale contrasto la sentenza impugnata evidenzia come raccordando le deposizioni della (OMISSIS) e della (OMISSIS), emerge come la (OMISSIS), usi il termine sgabuzzino in modo del tutto equivalente agli altri due di corridoio ed antibagno adoperati dalla (OMISSIS); la Corte territoriale, tuttavia, non considera che e’ stata la stessa (OMISSIS), in sede di esame dibattimentale, ad escludere che il corridoio o l’antibagno , potesse avere i caratteri dello sgabuzzino o che nella quotidianita’ esso venisse anche individuato come sgabuzzino ; inoltre, la (OMISSIS) ha chiarito che l’antibagno, cui si riferiva, si trovava rispetto all’ingresso della scuola materna, entrando a sinistra, mentre la (OMISSIS) ha collocato lo sgabuzzino appena si entra sulla destra, sicche’ le risultanze probatorie sono diverse da quelle enunciate dalla Corte territoriale; la foto, poi, riconosciuta dalla (OMISSIS), come relativa all’antibagno teatro dei fatti, si riferisce, invece, ad un luogo diverso rispetto a quello individuato dalla teste;
c) con riguardo al rimprovero esso costituisce l’unico fatto riferibile alla ricorrente, ma tale condotta non puo’ essere censurata in quanto connaturata allo jus corrigendi;
d)- con riguardo alle ecchimosi, l’imputata gia’ con l’appello aveva evidenziato come, proprio l’assenza di esse, dimostrasse l’inattendibilita’ della teste (OMISSIS), che invece aveva riferito di lividi neri riportati dalla bambina; in proposito, la Corte territoriale ha incoerentemente evidenziato che le ecchimosi non costituivano evento dell’articolo 581 c.p., sicche’ anche tale valutazione dimostra che tale giudice non ha sviluppato tutte le tematiche dell’appello; la (OMISSIS), poi, ha arbitrariamente imputato alla ricorrente ulteriori episodi di maltrattamenti ai danni di altro bambino, versione questa che, poi, non confermava, con cio’ dimostrando l’atteggiamento prevenuto nei confronti dell’insegnante; il nesso causale, esistente tra le ecchimosi e le percosse costituisce, inoltre, frutto della personale ricostruzione della (OMISSIS), non essendosi il medico espresso per la sussistenza di tale nesso ed avendo la predetta riferito di sculaccioni, localizzando, poi, i lividi sulla gamba della bambina; dalla perizia medico legale, invece, si traggono argomenti essenziali per dimostrare l’arbitrarieta’ della buona fede presunta della donna, desumendosi da tale perizia che il colore delle ecchimosi si trasforma con il passare dei giorni e permette di
datare quando e’ stata provocata, sicche’ un’ ecchimosi di colore nero non potrebbe essere attribuita a presunti schiaffi risalenti a quattro ore prima; la Corte territoriale, pur prendendo atto dell’impossibilita’ di riferire le ecchimosi sulla gamba alle percosse della (OMISSIS), tuttavia, conclude per la buona fede della (OMISSIS), invece che per l’inattendibilita’ della stessa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso e’ inammissibile, siccome manifestamente infondato.
1. In linea generale deve rilevarsi come con entrambi i motivi di ricorso, l’imputata solleciti in sostanza in piu’ punti, a dispetto del dedotto vizio motivazionale, una valutazione alternativa del medesimo materiale probatorio gia’ esaminato dal giudice d’appello e, quindi, un ulteriore giudizio di merito, come tale non consentito in questa sede. Giova all’uopo richiamare i principi costantemente ribaditi da questa Corte, secondo i quali, pur dopo la nuova formulazione dell’articolo 606 c.p.p., lettera e), novellato dalla Legge 20 febbraio 2006, n. 46, il sindacato del Giudice di legittimita’ sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che la motivazione della pronunzia: sia effettiva e non meramente apparente, ossia realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; non sia manifestamente illogica , in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole della logica; non sia internamente contraddittoria, ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse patti o da inconciliabilita’ logiche tra le affermazioni in essa contenute; non risulti logicamente incompatibile con altri atti del processo (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso per Cassazione) cosi da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 5 n. 39471 del 04/06/2013).
2.Tanto premesso, si osserva che, con il primo motivo di ricorso, la ricorrente, in maniera alquanto generica, in sostanza lamenta che la condotta a lei ascritta si fonderebbe su una ricostruzione artefatta e non veritiera, di (OMISSIS), madre della piccola (OMISSIS), e di (OMISSIS), legando tale deduzione a due elementi:
a) i motivi di rancore nutriti dalla (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS);
b) la mancata immediata indicazione da parte della (OMISSIS) dei dettagli relativi al sequestro di persona, avendo solo riferito delle percosse-elementi questi ritenuti erroneamente dal giudice d’appello non significativi, ovvero non considerati, od ancora travisati .
I vizi motivazionali in proposito denunciati sono, invece, palesemente insussistenti.
2.1. Ed invero, per quanto concerne la questione relativa ai motivi di rancore della (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS), ebbene la Corte di merito ha, con argomentazioni non illogiche, ritenuto che le circostanze relative ad una presunta relazione extraconiugale tra congiunti ed affini della teste (OMISSIS) e dell’imputata si presentassero del tutto inconferenti, al fine di dimostrare una presunta inimicizia tra la (OMISSIS) la (OMISSIS) e tale dirimente valutazione rende del tutto irrilevante la questione relativa all’ambito di applicazione dell’articolo 194 c.p.p., comma 3 ed al fatto che esso non si riferirebbe al caso in esame, avendo il teste (OMISSIS) appreso la notizia dalla stessa imputata.
2.2.Per quanto concerne, poi, le dichiarazioni della (OMISSIS), ritenute dalla ricorrente inattendibili, non avendo la predetta nell’immediatezza dei fatti riferito la circostanza della privazione di liberta’ della bambina, la Corte territoriale ha dato compiutamente conto degli elementi in base ai quali ha ritenuto che la predetta avesse appreso dalla figlia quanto accaduto quel giorno e senza illogicita’ ha compiutamente illustrato le ragioni per le quali la donna non aveva riferito immediatamente del trascinamento nel bagno della piccola. In particolare, si presenta del tutto ragionevole e, comunque, non affetta da vizi, la valutazione, secondo cui, agli occhi di un genitore che poco conosce delle figure di reato del nostro codice, e’ del tutto legittimo preoccuparsi delle sofferenze fisiche direttamente inflitte con le percosse al minore e, quindi, tralasciare, nella concitazione del momento, fatti ben piu’ significativi quale e’ stato il trascinamento della brandina nel bagno.
Inoltre, le argomentazioni della Corte territoriale per ritenere che la (OMISSIS) abbia appreso direttamente dalla bambina dell’accaduto non si presentano illogiche, mentre, nel contempo non e’ possibile valutare le incongruenze segnalate dalla ricorrente nel narrato della predetta teste ed asseritamente non considerate dalla Corte territoriale (ad esempio in relazione all’episodio della pipi’ addosso da parte della bambina), atteso che la deduzione in questione, cosi’ come anche si evidenziera’ innanzi per le ulteriori doglianze svolte dalla ricorrente si presenta effettuata in violazione del principio dell’autosufficienza del ricorso.
2. Il secondo motivo di ricorso presenta plurimi profili di inammissibilita’. In primo luogo, occorre evidenziare che in vari punti di tale motivo vengono addotti travisamenti della prova che caratterizzerebbero la sentenza impugnata, in relazione alle dichiarazioni rese dalla (OMISSIS), nonche’ l’omessa valutazione della Corte di merito di taluni elementi, ma tali censure risultano effettuate in violazione della regola dell’autosufficienza del ricorso, secondo la quale il ricorrente, che lamenti l’omessa o travisata valutazione di specifici atti processuali, deve provvedere, nei limiti in cui il relativo contenuto sia ritenuto idoneo a scardinare l’impianto motivazionale della decisione contestata, alla trascrizione nel ricorso dell’integrale contenuto degli atti medesimi, ovvero all’allegazione di tali atti al ricorso ovvero, ancora, alla loro assolutamente puntuale e completa, indicazione in modo da non determinare la necessita’ di alcun tipo di ricerca e selezione autonoma; cio’ in quanto il giudice di legittimita’ non deve essere costretto alla ricerca di quegli atti che confermerebbero la tesi del ricorrente, essendo piuttosto onere di chi impugna e dispone dell’intero incarto processuale mettere la Corte di legittimita’ in grado di valutare la fondatezza della doglianza (Sez. 6 , n. 48451 del 11/12/2012 e Sez. 6 , n. 18491 del 24/02/2010).
2.1. In secondo luogo, il motivo di ricorso in questione sottintende l’inattendibilita’ delle testi (OMISSIS) e (OMISSIS), laddove la Corte di merito ha ampiamente indicato le ragioni, invece, dell’attendibilita’ di tali testi ed in proposito vanno innanzitutto richiamati i principi affermati da questa Corte, secondo cui la valutazione della credibilita’ della persona offesa rappresenta appunto una questione di fatto, che non puo’ essere rivalutata in sede di legittimita’, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. 1 , n. 33267 del 11.6.2013), che per quanto si dira’ non si ravvisano. La sentenza impugnata, invero, in linea generale ha evidenziato, senza illogicita’, che le dichiarazioni delle due testi presentano dei punti di contatto significativi e sono sostanzialmente sovrapponibili, nella narrazione dei fatti di rilevanza penale, nel loro nucleo storico fondamentale; piu’ in particolare, le dichiarazioni della (OMISSIS) sono da ritenersi attendibili, riferendo ella particolari specifici, quali il malessere accusato dalla bimba successivamente ai fatti, laddove risulta essere una mera ipotesi, priva di riscontri, quella secondo cui sarebbe stata la (OMISSIS) a raccontare per prima alla (OMISSIS) l’intero accaduto, mentre, per quanto concerne la (OMISSIS), la stessa, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non ha fornito tre differenti versioni del sequestro, avendo sempre raccontato sostanzialmente la stessa cosa, lasciando intatto il fatto storico nel suo nucleo essenziale.
2.2. Va, poi, evidenziato che la ricorrente ripropone in questa sede in buona parte le medesime doglianze gia’ svolte in appello, senza tuttavia confrontarsi per la gran parte delle deduzioni svolte, con le precise valutazioni svolte dalla Corte di merito.
2.3 Tanto precisato, in linea generale, si osserva che la corte territoriale, con motivazione approfondita ed immune da vizi o da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, ovvero da incongruenze che vanifichino, o rendano manifestamente incongrua la motivazione adottata, ha indicato gli elementi in base ai quali ha ritenuto sussistente la responsabilita’ dell’imputata per il reato di sequestro della piccola (OMISSIS)- e segnatamente l’avere sculacciato e rimproverato la bambina, mentre era ancora a pancia in giu’ sulla sua brandina, trascinandola assieme al piccolo giaciglio in altro luogo chiuso e diverso da cui la piccola si trovava, perche’ ivi rimanesse sino a quando non avesse smesso di piangere- elementi questi che valgono appunto ad integrare una vera privazione della liberta’ di locomozione, addirittura con violenza fisica.
2.4. A fronte di tale precisa valutazione, immune da vizi, la ricorrente, con il motivo di ricorso in esame, analizza isolatamente gli elementi che secondo la Corte territoriale proverebbero la responsabilita’ della (OMISSIS) per il delitto in contestazione, senza considerare, tuttavia, che la sentenza impugnata, all’esito di una valutazione soprattutto complessiva di tali elementi, ha ravvisato la responsabilita’ dell’imputata, sicche’ le modalita’ con le quali e’ stato articolato tale motivo, gia’ in se’ presentano profili di inammissibilita’, non confrontandosi concretamente con il ragionamento del giudice d’appello.
2.5. Anche a voler seguire, con le perplessita’ di cui innanzi, il percorso argomentativo della ricorrente, si osserva che, per quanto concerne le percosse, la Corte territoriale ha evidenziato l’attendibilita’ del narrato della (OMISSIS), analizzando compiutamente tutti gli elementi indicati dalla difesa come espressione di contraddizioni nel narrato della predetta. In particolare, con riguardo specifico all’asserita diversita’ delle versioni dei fatti fornite dalla (OMISSIS), la sentenza impugnata, senza incorrere in vizi motivazionali, ha dato conto, come gia’ detto, del fatto che non si ravvisa un contrasto tra le varie dichiarazioni rese dalla predetta teste, essendo la versione dibattimentale in tutto sovrapponibile alle prime due, ma si ravvisa solo un arricchimento progressivo di particolari, che non ha intaccato il fatto storico. Inoltre, con riguardo ai dedotti travisamenti relativi all’interpretazione autentica operata della (OMISSIS) e alla ricostruzione operata dalla Corte di merito relativa alle due fasi della vicenda a cui ha assistito la medesima (OMISSIS), si osserva che, secondo il costante insegnamento di questa Corte, ricorre il vizio di travisamento della prova allorquando il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente ed incontestabilmente diverso da quello reale (Sez. 6 , 22/01/2014, n. 10289) e nella fattispecie in esame senz’altro non emergono tali presupposti e, comunque, come gia’ evidenziato, i dedotti travisamenti sono stati allegati in violazione delle regola dell’autosufficienza del ricorso.
2.6. Manifestamente infondata e’ poi la doglianza secondo la quale la Corte territoriale non avrebbe potuto attardarsi nell’esame del delitto di percosse, essendo intervenuta la remissione di querela, atteso che, come si rileva chiaramente dalla motivazione della sentenza impugnata, la condotta delle percosse e’ stata analizzata, non in relazione a tale reato in se’, bensi’ al dichiarato fine della verifica dell’attendibilita’ dei testi nella descrizione di tale condotta, cosi’ come di quella del sequestro ed in funzione dell’illustrazione della progressiva attivita’ di coazione compiuta dall’imputata per far cessare il pianto della bambina, sino alla privazione della sua liberta’, chiudendola nell’antibagno.
2.7. Inammissibili sono, poi, le doglianze relative alla individuazione del luogo dove la piccola e’ stata rinchiusa. La Corte territoriale, infatti, ha ampiamente chiarito che, pur avendo la (OMISSIS) e la (OMISSIS) definito diversamente tale luogo (antibagno, sgabuzzino, corridoio), alla diversita’ terminologica non corrisponde una diversita’ di luoghi, riferendosi tali termini al medesimo posto raffigurato nelle fotografie prodotte dalla difesa. La circostanza, poi, addotta dall’imputata, secondo cui la foto riconosciuta dalla (OMISSIS) si riferisce ad un luogo diverso da quello teatro degli eventi, oltre ad essere del tutto generica, implica che questa Corte svolga un accertamento in fatto non consentito in questa sede.
2.8. Con riguardo al rimprovero, tale condotta, come emerge chiaramente dalla motivazione della sentenza non e’ stata considerata in se’ ma in funzione, come gia’ evidenziato sub 2.6., di una valutazione complessiva degli accadimenti.
2.9. Per quanto concerne,infine, la circostanza riferita dalla (OMISSIS) circa la presenza di lividi neri sulle gambe della figlia, quale conseguenza dell’episodio di percosse che l’aveva vista coinvolta, circostanza questa che non ha trovato riscontro all’esito dea consulenza, la Corte territoriale ha ampiamente e congruamente dato conto, senza illogicita’ non solo dell’irrilevanza giuridica della presenza o meno delle ecchimosi sul corpo della piccola, risultando contestata all’imputata la condotta di percosse – che non determinano per loro natura effetti patologici- ma anche della non significativita’ di tali emergenze sotto il versante dell’attendibilita’ della predetta teste, essendo la stessa incorsa in un equivoco. Le ragioni di tale valutazione, ampiamente illustrate dalla Corte territoriale, si presentano immuni da censure, avendo peraltro la Corte stessa verificato approfonditamente, l’incidenza di tale equivoco sulla complessiva attendibilita’ della teste, concludendo con argomentare congruo per la non significativita’ di essa.
3. Alla declaratoria di inammissibilita’ segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonche’, trattandosi di causa di inammissibilita’ riconducile a colpa della ricorrente (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 1000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere la generalita’ e gli altri identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.

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