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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 1 dicembre 2014, n. 50004. Con riferimento alla disciplina dettata all'art. 165 cod. pen., la locuzione "secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna" non si riferisce all'obbligo di eliminare le conseguenze dannose e pericolose del reato, potendosi riferire solamente – per ragioni di ordine sistematico e logico – alla seconda delle due forme di subordinazione (cioè quella della prestazione di attività non retribuita a favore della collettività) in quanto solo per quest'ultima è utilizzabile una indicazione dei criteri e delle regole per rendere la prestazione dell'attività idonea al reinserimento del condannato alla fruizione di benefici nel trattamento sanzionatorio, laddove l'eliminazione delle conseguenze dannose e pericolose del reato non necessita di particolari specificazioni da parte del giudice, essendo inequivoco ed insuscettibile di indicazioni delle modalità il fatto di eliminare le conseguenze dannose.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 1 dicembre 2014, n. 50004 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FIALE Aldo – Presidente Dott. GRILLO Renato – rel. Consigliere Dott. AMORESANO Silvio – Consigliere Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere Dott. GAZZARA...