Corte di Cassazione bis

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza  3 marzo 2015, n. 9215

Ritenuto in fatto

1.1 Con sentenza del 6 novembre 2013 la Corte di Appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza emessa in data 7 maggio 2012 dal Tribunale di quella città nei confronti di P. P., P. P., L. D. e V. S. A. L., tutte imputate dei delitti di induzione, sfruttamento e favoreggiamento aggravato della prostituzione di M. M. (artt. 110 cod. pen. 81 cpv. stesso codice; 3 nn. 5 e 8 e 4 n. 1 L. 75/58 [fatti commessi dal maggio al 16 luglio 2007] e la sola P. P., anche del delitto di lesioni personali aggravate (artt. 582, 585 cod. pen.) [fatto commesso il 10 e 22 luglio 2007], assolveva tutte le imputate dal delitto di induzione alla prostituzione perchè il fatto non sussiste; le imputate P., L. e V. anche dal reato di sfruttamento della prostituzione per non avere commesso il fatto; escludeva la circostanza aggravante della violenza e minaccia nei confronti delle imputate L. e P. e disapplicava la recidiva contestata nei riguardi di P. P.; per l’effetto, riduceva la pena inflitta a P. P. ad anno uno e mesi quattro di reclusione ed € 300,00 di multa, concedendole i doppi benefici di legge; quella inflitta a P. P., ad anni quattro e mesi sei di reclusione ed € 5.000,00 di multa; quella inflitta a L. D. ad anni due e mesi due di reclusione ed € 600,00 di multa. Riduceva le pene accessorie inflitte a P. P. (da interdizione perpetua dai PP. UU., in interdizione temporanea) a L. D. (in anni due e mesi due) e revocava la pena accessoria inflitta a P. P., confermando nel resto.
1.2 La Corte territoriale perveniva a tale decisione ritenendo credibili le dichiarazioni della persona offesa con riferimento al favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione in suo danno, nonostante alcune pacifiche contraddizioni ed incongruenze che non ne inficiavano, però, la credibilità complessiva, anche perché suffragata da plurimi elementi estrinseci di riscontro, quali intercettazioni, dichiarazioni di testi e osservazioni dirette dei Carabinieri. L’esclusione della condotta di induzione alla prostituzione conseguiva alle dichiarazioni della stessa persona offesa M. che, nel corso della sua lunga deposizione, aveva ammesso come fosse stata lei stessa a determinarsi spontaneamente ad esercitare il meretricio al fine di ripianare alcun debiti contratti dopo l’interruzione dei rapporto sentimentale con l’ormai ex fidanzato. Il giudice territoriale riteneva che la credibilità frazionata delle dichiarazioni della M. fosse inidonea a screditare il nucleo essenziale del suo racconto, quanto meno con riferimento alla P. ed al ruolo di supporto di volta in volta svolto dalle altre imputate pur avendone ridimensionato i comportamenti.
1.3 Ricorrono avverso la detta sentenza le imputate P. P., P. P. e L. D. a mezzo dei rispettivi difensori. La ricorrente P. censura la sentenza impugnata con un unico motivo incentrato sul difetto di motivazione per illogicità manifesta in punto di conferma dei giudizio di responsabilità per il delitto di favoreggiamento della prostituzione escluso, invece, per la coimputata V., sostenendo, anche, l’erronea applicazione della legge penale in relazione alla inconfigurabilità del reato suddetto raffrontato alla condotta in concreto posta in essere da essa imputata in quanto circoscritta, a tutto voler concedere, ad un mero ausilio prestato alla M. e non alla sua attività di prostituta. La ricorrente P. censura, con unico motivo consistente nella manifesta illogicità e/o contraddittorietà della sentenza, la parte di essa nella quale la Corte distrettuale ha confermato la sussistenza della circostanza aggravante della violenza e minaccia, asseritamente insussistente e sfornita di prova anche in considerazione dell’esclusione di detta aggravante per le coimputate. La ricorrente L. lamenta, con un primo motivo, vizio di motivazione per illogicità manifesta e contraddittorietà in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di favoreggiamento della prostituzione, in assenza di prove riguardanti tanto l’elemento oggettivo che quello soggettivo; con un secondo motivo, analogo vizio con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Considerato in diritto

1. Il ricorso proposto nell’interesse delle imputate P. P. e L. D., seppur infondato, non io è in modo manifesto. Il problema del favoreggiamento sollevato con riferimento alle posizioni delle ricorrenti P. e L. è stato risolto dalla Corte di merito ritenendosi sussistente – quanto alla P. – una pluralità di condotte sintomatiche (l’annuncio pubblicitario a pagamento accompagnato dalla indicazione dei numero telefonico per un contatto diretto con la M.; la presenza in casa, in contemporanea con la M., interrotta però tutte le volte in cui quest’ultima si prostituiva, per poter poi la P. poi riferire alla P.). Tuttavia la Corte territoriale ha ritenuto di attribuire alla P. un ruolo di agevolatrice della prostituzione della M., laddove la stessa P. era a sua volta sfruttata dalla P., anche se quest’ultima lasciava intendere di intrattenere con la P. un rapporto sentimentale. Non può quindi ritenersi manifestamente illogico, come invece affermato dalla Corte distrettuale che anche la P. si trovasse sullo stesso piano della M. in quanto entrambe sfruttate dalla P..
2. Certamente controverso, poi, il tema, affrontato dalla difesa della ricorrente riguardante la configurabilità del reato di favoreggiamento della prostituzione mediante inserzioni pubblicitarie: sul punto va ricordato che la mera condotta di inserzione su un quotidiano (o comunque su un sito ad ampia diffusione) di donne che si offrono per incontri sessuali non è sufficiente, occorrendo che vengano compiute altre attività finalizzate ad agevolare la prostituzione onde rendere più allettante l’offerta e facilitare l’approccio con un maggior numero di clienti (come, in ipotesi, l’interessamento di chi effettui le inserzioni a pubblicare le foto delle donne da contattare, ovvero il far sottoporre le stesse a servizi fotografici erotici) [v. Sez. 3^ 18.3.2009 n. 26343, Sacchetti, Rv. 244266). Occorre, in altri termini, una attività di intermediazione tra la singola prostituta ed il cliente che, nella specie, la Corte distrettuale ha ritenuto di individuare nella indicazione da parte dell’odierna ricorrente, dei numero telefonico della M. sui quotidiani che riportavano l’inserzione pubblicitaria riguardante l’attività di prostituta della M.. Tuttavia va anche rilevato, come sostenuto dalla ricorrente, che da parte della Corte non è stato sufficientemente approfondito l’aspetto costituito dalla attività della P. estrinsecatasi anche nell’inserimento dei propri dati negli annunci pubblicitari effettuati in favore della M.; così come è stato ritenuto in modo aprioristico che l’intervento della P. nella casa dell’amica e “collega” fosse finalizzato al favoreggiamento della sua attività, non approfondendo il tema dell’incidente domestico “perdita di gas” che avrebbe potuto indurre la stessa P. a prestare soccorso alla sua amica in difficoltà senza alcun intento favoreggiatore: un tale approfondimento sarebbe stato opportuno ove si consideri che il favoreggiamento dell’altrui prostituzione può estrinsecarsi nei modi più svariati purchè la condotta materiale (non necessariamente abituale) costituisca oggettivamente una forma di aiuto all’esercizio del meretricio, mentre non è rilevante un aiuto che sia prestato solo alla prostituta, ossia che riguardi direttamente quest’ultima e non la sua attività di prostituzione anche se detta attività ne venga indirettamente agevolata (Sez. 3^ 22.5.2012 n. 36595, T. ed altro, Rv. 253390).
3. Anche con riferimento alla posizione della ricorrente L. la Corte territoriale ha dato valenza decisiva alla “presentazione” da parte di costei alla P. (con la quale intercorreva un rapporto sentimentale) della M. (amica della L.), dopo aver preso contezza delle difficoltà economiche in cui la M. diceva di versare: siffatta attività, tuttavia, non è stata seguita da ulteriori azioni agevolatrici sicchè, sotto tale profilo, ferma restando comunque una condotta di favoreggiamento determinata dalla consapevolezza da parte della L. che presentando la sua amica alla P. (che sapeva svolgere una attività di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione), la M. avrebbe svolto il meretricio alle “dipendenze” o sotto la “vigilanza interessata” della P., certamente l’azione spiegata dalla L. non poteva qualificarsi di particolare gravità. In questo senso non pare infondata la censura sollevata dalla ricorrente in punto di trattamento sanzionatorio ove raffrontato con la condotta più significativa della P., condannata ad una pena contenuta nei limiti della sospensione condizionale della pena.
4. La non manifesta infondatezza delle doglianze contenute nei due ricorsi in esame fa sì che nei confronti delle nominate imputate la sentenza debba essere annullata senza rinvio limitatamente alle condotte attuate fino al mese di maggio 2007, perché estinti i reati per prescrizione, maturata comunque dopo la pronuncia di appello.
4.1 Trova applicazione, in proposito, la regula juris di questa Suprema Corte secondo la quale, in caso di maturazione del termine prescrizionale dopo la sentenza di appello, in tanto è possibile provvedere alla declaratoria di estinzione dei reato in quanto il ricorso non risulti manifestamente infondato: è, infatti, solo l’inammissibilità del ricorso dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, a precludere la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen., non potendosi considerare formato un valido rapporto di impugnazione (Sez. 2^ 8.5.2013 n. 28848, Ciaffoni, Rv. 256463; Sez. 4^ 20.1.2004 n. 18641, Tricorni, Rv. 228349; S.U. 22.11.2000 n. 32, De Luca, Rv. 217266).
5. Va, invece, rigettato il ricorso proposto nell’interesse di P. P. la cui posizione è stata analizzata con estrema cura da parte del giudice distrettuale il quale ha soffermato la propria attenzione sulla circostanza aggravante della violenza e minaccia evidenziando alcune significative circostanze quali: la sollecitazione rivolta alla M. perchè estinguesse il debito da ella contratto mediante sottoscrizione di cambiali; le pressioni esercitate dalla P. sulla M. per controllarne l’attività di prostituta, diffusamente spiegate dalla Corte distrettuale che ha descritto tanto le pressioni continue esercitate sulla M. nella sua attività di controllo della sua attività, quanto gli insulti verbali continui rivolti dalla ricorrente alla M. (per nulla elise dalla possibile relazione sentimentale tra le due donne), inquadrando, così, in modo coerente con le risultanze probatorie, la condotta della P. in un generale clima di sopraffazione minacciosa (vds., in particolare, la pag. 15 della sentenza impugnata).
5.1 Né può giovare alla tesi della ricorrente la circostanza – peraltro esaminata puntualmente dalla Corte di Appello – della diversa origine delle lesioni con un coltello inferte dalla P. alla M. dovute, secondo la corretta e logica argomentazione della Corte distrettuale a possibili gelosie nutrite dalla P. verso la M.. Quel che ha assunto decisiva rilevanza ai fini del riconoscimento della circostanza aggravante della violenza e minaccia è stata, invece, una generale sopraffazione verosimilmente agevolata dalla fragilità emotiva e psicologica della stessa M. (che – è bene ricordarlo come sottolineato dalla Corte di merito – si era rivolta alla P. per esercitare il meretricio palesando le proprie difficoltà economiche dopo che era stata messa in contatto dalla L. con la stessa P.).
6. Conclusivamente la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente a P. P. e L. D. per essere i reati loro ascritti commessi fino al mese di maggio 2007 estinti per prescrizione e con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Brescia per la rideterminazione della pena in ordine alle condotte successive.
6.1 Va, di contro, rigettato il ricorso della P. la quale va condannata al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente a P. P. e L. D. per essere i reati commessi fino al mese di maggio 2007 estinti per prescrizione e con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Brescia per la rideterminazione della pena. Rigetta il ricorso di P. P. che condanna al pagamento delle spese processuali.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *