Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 14 luglio 2015, n. 14691 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Presidente Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere Dott. MATERA Lina – Consigliere Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere Dott....
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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 24 agosto 2015, n. 17072. L’apposizione della canna fumaria e della struttura di copertura della stessa immuta lo stato della cosa comune eccedendo i limiti segnati dalle concorrenti facoltà dei compossessori ex art. 1102 c.c., impedendo un analogo uso da parte di questi ultimi ed anzi sottraendo al loro uso, assicurato dal possesso, il relativo beneficio derivante dalla libertà da ingombri della porzione del bene comune. L’uso particolare che il comproprietario faccia del bene comune non può considerarsi estraneo alla destinazione normale dell’area, a condizione però che si verifichi in concreto che, per le dimensioni del manufatto o per altre eventuali ragioni di fatto, tale uso non alteri l’utilizzazione del cortile praticata dagli altri comproprietari, né escluda per gli stessi la possibilità di fare del bene medesimo un analogo uso particolare. La sentenza impugnata da conto proprio della inesistenza di tale condizione ed in particolare della alterazione della destinazione naturale dell’area occupata con la struttura contenente la canna fumaria e per tale ragione ha ritenuto commettere molestia la società che aveva immutato lo stato di fatto degradando gravemente l’estetica dell’edificio ed alterando precedenti facoltà di utilizzazione da parte degli altri condomini
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 24 agosto 2015, n. 17072 Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato nel febbraio 2003 C.M. e B.D. evocavano, dinanzi al Tribunale di Bologna, l’Immobiliare ABITARE BOLOGNA DUE s.r.l. esponendo che la società convenuta aveva apposto sul muro comune una canna fumaria, nell’ambito di una corte di...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 7 luglio 2015, n. 14072. In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, hanno diritto all’indennizzo tutte le parti coinvolte nel procedimento giurisdizionale, ivi compresa la parte rimasta contumace, nei cui confronti – non assumendo rilievo né l’esito della causa, né le ragioni della scelta di non costituirsi – la decisione è comunque destinata ad esplicare i suoi effetti e a cagionare, nel caso di ritardo eccessivo nella definizione del giudizio, un disagio psicologico, fermo restando che la contumacia costituisce comportamento idoneo ad influire – implicando od escludendo specifiche attività processuali – sui tempi del procedimento e, pertanto, è valutabile agli effetti dell’art. 2, secondo comma, della legge 24 marzo 2001, n. 89. Enunciato con riferimento ad un giudizio presupposto civile, detto principio deve ritenersi senz’altro estensibile anche alla materia penale, nella quale non meno evidente è che la contumacia non esprime di per sé sola né insensibilità al disagio derivante dalla pendenza processuale, né disinteresse al relativo esito. Ed anzi, proprio nell’ambito del processo penale la contumacia ben può essere dettata da una precisa (e legittima) scelta difensiva, che come non aggrava così neppure esclude il normale patema d’animo per l’attesa della decisione. In altri termini, nel procedimento penale l’imputato – sia che scelga di difendersi sia che opti per la contumacia – è comunque soggetto alla potestà punitiva dello Stato e tale condizione è da ritenere di per sé fonte di patema d’animo
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 7 luglio 2015, n. 14072 Svolgimento del processo Con decreto del 20.3.2013 la Corte d’appello di Roma ha accolto la domanda proposta da Leonard M.W., intesa ad ottenere l’equa riparazione del danno non patrimoniale conseguente alla durata non ragionevole di un giudizio penale nel quale egli era rimasto...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 4 agosto 2015, n. 16367. L’estensione della proprietà condominiale ad edifici separati ed autonomi rispetto all’edificio in cui ha sede il Condominio può essere giustificata soltanto in ragione di un titolo idoneo a far ricomprendere il relativo manufatto nella proprietà del Condominio medesimo. Con ciò si vuol dire che in tanto può ritenersi che del Condominio faccia parte anche il manufatto da esso separato e distinto, in quanto vi sia un titolo di proprietà che qualifichi espressamente tale bene come appartenente ad altro Condominio. La relazione tra l’uno e l’altro va pertanto cercata e dimostrata nel titolo di proprietà, vale a dire negli atti in cui, attraverso la vendita dei singoli appartamenti, il Condominio medesimo risulta costituito. Nella specie, la presunzione di proprietà condominiale del lastrico solare di copertura avrebbe potuto essere vinta solo con la dimostrazione di un titolo di acquisto originario successivo alla venuta ad esistenza del lastrico medesimo ovvero di un titolo proveniente da colui che aveva costituito il Condominio resistente, contenente la prima alienazione di una porzione di esso a soggetti diversi dai proprietari delle singole unità immobiliari o, infine, proveniente in epoca successiva da tutti i condomini
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 4 agosto 2015, n. 16367 Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 5 febbraio 1998 il Condominio di via F.T. n. 96 – Roma evocava, dinanzi al Tribunale di Roma, M.F. (condomina di via T. n. 102) per sentire accertare l’indebita annessione alla proprietà esclusiva della...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 7 luglio 2015, n. 14083. E valida la notificazione a mani proprie del destinatario, anche se effettuata in luogo diverso da quello in cui lo stesso destinatario ha la normale residenza o il domicilio, ritenendola perfettamente valida, per avere raggiunto lo scopo di portare a conoscenza del soggetto l’atto notificato: il riferimento ai criteri della residenza, domicilio, dimora, sono rilevanti nell’ipotesi che la notificazione non abbia avuto luogo in mani proprie (Cass. 29 ottobre 1974 n. 3284), ciò che costituisce la ratio decidendi del provvedimento impugnato, non criticata dal ricorrente
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 7 luglio 2015, n. 14083 Svolgimento del processo L’Equitalia Gerit s.p.a. ha notificato all’Avv.to C.F. preavviso di fermo amministrativo n. 097 2007 305052 notificato in data 5.10.2007, relativo a n. 15 cartelle esattoriali relative a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada (n. 26 verbali di accertamento...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 17 giugno 2015, n. 12568. In tema di violazioni al Codice della Strada, l’ipotesi di illecito amministrativo prevista dal disposto dell’art. 126-bis va intesa nel senso che il legislatore ha ritenuto di sanzionare l’omissione della collaborazione che il cittadino ed, in particolare, il proprietario del veicolo in quanto titolare della disponibilità di esso e quindi responsabile dell’immissione dello stesso in circolazione deve prestare all’autorità preposta alla vigilanza sulla circolazione stradale al fine di consentirle di procedere agli accertamenti necessari per l’espletamento dei servizi di polizia amministrativa e giudiziaria, dovendosi tener conto che la violazione delle norme del C.d.S. può assumere rilevanza non solo amministrativa, ma anche penale
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 17 giugno 2015, n. 12568 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere Dott. MANNA Felice – Consigliere Dott. FALASCHI Milena –...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 2 aprile 2015, n. 6782. Va riconosciuta la responsabilità professionale dell’avvocato, quando – alle prese con un sinistro stradale – abbandoni la causa a seguito del risarcimento concesso dall’assicurazione agli eredi del danneggiato e non si attivi anche nei confronti del soggetto danneggiante perchè non ritenuto solvibile
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 2 aprile 2015, n. 6782 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ODDO Massimo – Presidente Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere Dott. FALASCHI...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 7 aprile 2015, n. 6921. Ai sensi dell’art. 1967 c.c., la transazione deve essere provata per iscritto. Da tale norma consegue la necessità che tutti gli elementi costitutivi del negozio transattivo (tra i quali segnatamente quello, essenziale, della reciprocità delle concessioni), debbano risultare dal documento, non essendo possibile ricorrere, neppure a fini integrativi, alla prova per testimoni o per presunzioni
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 7 aprile 2015, n. 6921 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ODDO Massimo – Presidente Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere Dott. FALASCHI...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 2 aprile 2015, n. 6782. La chiamata in garanzia impropria proposta dal convenuto integra una domanda che presuppone la soccombenza dello stesso (garantito) nella causa principale; pertanto, nell’ipotesi di rigetto della domanda principale, la domanda di garanzia deve essere riproposta in appello nella forma dell’appello incidentale condizionato, non essendo sufficiente la riproposizione, ex art. 346 c.p.c., della domanda non esaminata o respinta dal primo giudice, poiché la richiesta dell’appellato non mira alla conferma della sentenza per ragioni diverse da quelle poste a fondamento della decisione, ma tende alla riforma della pronuncia concernente un rapporto diverso, non dedotto in giudizio con l’appello principale
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE SENTENZA 2 aprile 2015, n. 6782 Ritenuto in fatto Con atto di citazione notificato il 19 febbraio 1996 N.A. , PE.Se. , Fr. e Ma. , in qualità di eredi di Pe.Gi. , deceduto in un incidente stradale verificatosi in (omissis) il giorno (omissis) , evocavano, dinanzi al...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 11 marzo 2015, n. 4903. Il solo illegittimo esercizio di una funzione da parte di una pubblica amministrazione non produce come diretta conseguenza l’ingiustizia del danno subito dal privato e, quindi, la sua risarcibilità. Il privato è però tenuto solo ad allegare l’illegittimità dell’atto, mentre spetta all’amministrazione dimostrare di essere incorsa in errore scusabile
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 11 marzo 2015, n. 4903 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere Dott. MANNA Felice – Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere Dott....