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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 20 marzo 2015, n. 5657. Le norme del regolamento condominiale, che incidono sulla utilizzabilità e sulla destinazione delle parti dell'edificio, in particolare sullo stato giuridico di una cosa comune, come nella specie le scale, hanno carattere convenzionale e, se predisposte dall'originario proprietario dello stabile, debbono essere accettate dai condomini nei rispettivi atti di acquisto ovvero con atti separati, e, se invece deliberate dall'assemblea condominiale, debbono essere approvate all'unanimità. E, non potendo formare oggetto di decisione assembleare a maggioranza, sono assolutamente nulle le deliberazioni delle assemblee condominiali lesive dei diritti di proprietà comune. La clausola (del regolamento condominiale approvato dall'assemblea a maggioranza) che destina alla proprietà esclusiva dei proprietari dell'appartamento posto al piano terzo ed attico dello stabile le scale di collegamento fra i due piani, costituisce "di per sé" lesione del diritto di proprietà comune dei condomini, comprimendo in maniera eccessiva e ingiustificata l'esercizio di facoltà connesse all'uso o al godimento delle parti comuni dell'edificio – divieto di accedere in una parte delle scale – escludendo alcune destinazioni dall'uso che avrebbe potuto altrimenti farsi della cosa comune

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 20 marzo 2015, n. 5657 Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 15/24 gennaio 2002 I.U.A. evocava, dinanzi al Tribunale di Roma, il Condominio via (omissis) , nonché i singoli condomini del medesimo, ed impugnava la delibera assembleare del 17.12.2001 deducendo che in detta adunanza era...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 23 febbraio 2015, n. 3509

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 23 febbraio 2015, n. 3509 Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 31 marzo 2003 B.G. evocava, dinanzi al Tribunale di Milano, il SUPERCONDOMINIO (omissis) – Milano chiedendo l’annullamento della delibera assunta a maggioranza il giorno 5.3.2003, con la quale era stata deliberata la chiusura, anche...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 29 gennaio 2015, n. 1669. In tema di interpretazione del contratto l'accertamento della volontà degli stipulanti in relazione al contenuto del negozio si traduce in un'indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice del merito, con la conseguenza che detto accertamento e' censurabile in sede di legittimità solo nel caso in cui la motivazione sia così inadeguata da non consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito da quel giudice per giungere ad attribuire all'atto negoziale un determinato contenuto oppure nel caso di violazione di norme ermeneutiche. I caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell’attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealta', le istruzioni ricevute dal preponente medesimo

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 29 gennaio 2015, n. 1669 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere Dott. FALASCHI Milena – Consigliere Dott. ABETE Luigi...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 24 novembre 2014, n. 24939. In tama di applicazione dell'art. 7, 8 comma, 2 periodo del Codice della strada. La norma richiamata impone ai Comuni l'obbligo di individuare, in parte delle aree destinate a sosta con dispositivi di controllo della durata o nelle immediate vicinanze delle stesse, adeguati spazi destinati a parcheggio non soggetto alle limitazioni suddette. Tale dovere, tuttavia, può subire deroghe ove ricorra una qualsiasi tra le ipotesi elencate dalla disposizione in esame. La deroga all'obbligo di istituzione di zone di sosta libere, nel caso di specie, appare ampiamente motivata dalla qualificazione della via delle accertate infrazioni quale strada satura. La scelta discrezionale compiuta, quindi, è sorretta, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 241/1990, da un'adeguata motivazione, idonea ad escludere qualsiasi vizio di violazione di legge. Alla luce di ciò, la contestazione delle scelte di merito compiute dal Comune nell'individuazione delle aree di cui sopra sono inammissibili in sede di legittimità. Ne consegue che la censura effettivamente mossa concerne non tanto la presunta sostituzione della Corte Distrettuale all'amministrazione comunale nella valutazione della sussistenza di ragioni idonee alla deroga in esame, quanto, piuttosto, il mancato svolgimento da parte del giudice a quo, in contrasto con il giudice di prime cure, di un sindacato sugli apprezzamenti di merito effettuati dall'amministrazione comunale. Tuttavia, il riconoscimento in capo all'Autorità Giudiziaria Ordinaria di un potere di sindacato incidentale dei provvedimenti amministrativi limitato alla mera legittimità, e non anche esteso al loro merito, osta all'accoglimento della doglianza proposta.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 24 novembre 2014, n. 24939 Considerato in fatto M.E. e C.G. , ciascuna con più separati ricorsi regolarmente notificati e depositati dinanzi all’Ufficio di Giudice di Pace di Trento, proponevano opposizione avverso più Verbali di Accertamento elevati dalla Polizia Municipale di Trento, nei quali si contestava loro la...