SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III SENTENZA 20 aprile 2015, n. 8001 Motivi della decisione 1.- Col primo motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 83, quarto comma, cod. proc. civ. perché la Corte d’Appello, nel dichiarare nullo l’atto di intervento di C.E. perché privo di procura, non avrebbe considerato che la...
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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 30 marzo 2015, n. 6403. Ai sensi del terzo comma dell’art. 2855 cod. civ., sono assistiti dal privilegio ipotecario pure gli interessi di qualunque natura – e cioè, non rilevando se qualificabili come corrispettivi o moratori – ed al tasso legale via via vigente, maturati successivamente all’annata in corso al momento del pignoramento (ovvero in caso di credito azionato con intervento nel processo esecutivo, al momento di questo) fino alla vendita del bene oggetto di ipoteca
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 30 marzo 2015, n. 6403 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere Dott. RUBINO Lina – Consigliere Dott. BARRECA...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 27 marzo 2015, n. 6276. Ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, come integrato dall’art. 8 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, l’opposizione al decreto ingiuntivo, emesso dalla sezione distaccata di tribunale prima della sua soppressione, si propone davanti al tribunale che ne costituiva la sede principale, anche nel caso che, a decorrere dal 13 settembre 2013 – data di efficacia del predetto decreto legislativo n. 155 del 2012 – la porzione del territorio della sede distaccata soppressa sia stata attribuita al circondario di un tribunale diverso
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 27 marzo 2015, n. 6276 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione III, 13 febbraio 2015, n. 2859. In tema di espropriazione forzata, è valido l’atto di pignoramento immobiliare che contenga l’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore, di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all’espropriazione e i frutti di essi, seguita in calce, all’originale e alla copia dell’atto, dalla relazione di notificazione sottoscritta dall’ufficiale giudiziario, posto che tale sottoscrizione garantisce la provenienza dall’ufficiale giudiziario anche dell’ingiunzione ai sensi dell’art. 492 c.p.c..
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III SENTENZA 13 febbraio 2015, n. 2859 MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 492 e 555 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Si critica la decisione del Tribunale che ha dichiarato inesistente il pignoramento equiparando alla...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 3 febbraio 2015, n. 1896. In applicazione dell'art. 2051 cod. civ., spetta al custode convenuto, per liberarsi dalla presunzione di responsabilità, la prova dell'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo, che presenti i caratteri del caso fortuito (che può essere anche il fatto del danneggiato), tuttavia questo onere probatorio presuppone che l'attore abbia, a sua volta, ed in via prioritaria, fornito la prova della relazione tra l'evento dannoso lamentato e la cosa in custodia
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI Ordinanza 3 febbraio 2015, n. 1896 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente – Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere – Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere – Dott. BARRECA Giuseppina...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 13 febbraio 2015, n. 2858. Ai fini della liquidazione delle spese di giudizio, il valore della causa di opposizione agli atti esecutivi va determinato sulla base del «credito assegnato» e non del credito complessivamente indicato nell'atto di precetto
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 13 febbraio 2015, n. 2858 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere Dott. BARRECA Giuseppina...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 12 febbraio 2015, n. 2750. In tema di vendita forzata, rientrano tra i danni risarcibili dal creditore procedente in favore dell’acquirente della cosa espropriata che ne abbia subito l’evizione, i costi sopportati dall’aggiudicatario per procurarsi la liquidità necessaria all’acquisto mediante ricorso al credito bancario, nonché le spese e i pagamenti dovuti dall’aggiudicatario al terzo, successivo acquirente della cosa espropriata, per il contratto stipulato con l’aggiudicatario, poiché entrambi questi rimborsi concorrono, ai sensi dell’articolo 2921 c.c., al ripristino della situazione patrimoniale dell’acquirente anteriore alla vendita forzata, il cui effetto traslativo sia venuto meno per evizione
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 12 febbraio 2015, n. 2750 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere Dott. BARRECA Giuseppina...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 29 gennaio 2015, n. 1711. In tema di circolazione stradale, l'articolo 2054 c.c., comma 2, non inibisce al giudice di merito di graduare, anche in caso di concorso di responsabilita', le percentuali imputabili a ciascun conducente in misura diversa da quella paritetica
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 29 gennaio 2015, n. 1711 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere Dott. BARRECA Giuseppina L. – rel. Consigliere...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 3 febbraio 2015, n. 1891. Le ordinanze del giudice dell'esecuzione, che non possono essere revocate per aver avuto attuazione, sono suscettibili di correzione nei casi e nelle forme previsti dagli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. Le ordinanze così corrette non sono impugnabili con il ricorso straordinario per cassazione, in quanto possono essere impugnate con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ. ed il termine per l'opposizione decorre dalla notificazione o dalla comunicazione della relativa ordinanza, ai sensi dell'art. 288, ultimo comma, cod. proc. civ., se l'errore corretto sia tale da ingenerare un obiettivo dubbio sull'effettivo contenuto dell'ordinanza, ovvero quando con la correzione sia stata impropriamente riformata la portata decisoria del provvedimento, dando luogo surrettiziamente ad una revoca o ad una modifica di ordinanza già eseguita e non più opponibile
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 3 febbraio 2015, n. 1891 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel....
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 3 febbraio 2015, n. 1894. La notifica di un atto processuale si intende perfezionata, per il notificante, al momento della consegna del medesimo all'ufficiale giudiziario – la tempestività della notificazione esige che la consegna della copia dell'atto per la notifica venga effettuata nel termine perentorio assegnato dalla legge o dal giudice e che l'eventuale tardività della notifica possa essere addebitata esclusivamente a errori o all'inerzia dell'ufficiale giudiziario o dei suoi ausiliari, e non a responsabilità del notificante; pertanto, in tale eventualità, la data di ricezione dell'atto da parte del destinatario non rileva al fine di escludere la tempestività dell'adempimento, ma soltanto, ove necessario, al fine di richiederne la rinnovazione, provvedendovi con sollecita diligenza, da valutarsi secondo un principio di ragionevolezza. II principio ha portata generale e trova applicazione anche con riferimento alla notificazione da farsi entro il termine assegnato dal giudice d'appello per l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ.
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 3 febbraio 2015, n. 1894 Premesso in fatto E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione: 1.- Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto ha dichiarato inammissibile l’appello interposto da C.D.G. avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 1695/08 per...