Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 3 febbraio 2015, n. 1925. Ai fini dell'individuazione del regime di impugnabilità di una sentenza, occorre avere riguardo alla legge processuale in vigore alla data della sua pubblicazione. Pertanto, le sentenze che abbiano deciso opposizioni all'esecuzione pubblicate prima del primo marzo 2006, restano esclusivamente appellabili; per quelle, invece, pubblicate successivamente a tale data e fino al 4 luglio 2009, non è più ammissibile l'appello, in forza dell'ultimo periodo dell'art. 616 cod. proc. civ., introdotto dalla legge 24 febbraio 2006, n. 52, con la conseguenza dell'esclusiva ricorribilità per cassazione ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost.; le sentenze, infine, in cui il giudizio di primo grado sia ancora pendente al 4 luglio 2009, e siano quindi pubblicate successivamente a tale data, tornano ad essere appellabili, essendo stato soppresso l'ultimo periodo dell'art. 616 cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 49, secondo comma, della legge 18 giugno 2009, n. 69
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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 3 febbraio 2015, n. 1925. Ai fini dell'individuazione del regime di impugnabilità di una sentenza, occorre avere riguardo alla legge processuale in vigore alla data della sua pubblicazione. Pertanto, le sentenze che abbiano deciso opposizioni all'esecuzione pubblicate prima del primo marzo 2006, restano esclusivamente appellabili; per quelle, invece, pubblicate successivamente a tale data e fino al 4 luglio 2009, non è più ammissibile l'appello, in forza dell'ultimo periodo dell'art. 616 cod. proc. civ., introdotto dalla legge 24 febbraio 2006, n. 52, con la conseguenza dell'esclusiva ricorribilità per cassazione ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost.; le sentenze, infine, in cui il giudizio di primo grado sia ancora pendente al 4 luglio 2009, e siano quindi pubblicate successivamente a tale data, tornano ad essere appellabili, essendo stato soppresso l'ultimo periodo dell'art. 616 cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 49, secondo comma, della legge 18 giugno 2009, n. 69

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI ORDINANZA 3 febbraio 2015, n. 1925 Ritenuto in fatto E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione: “1.- Con la decisione ora impugnata la Corte d’Appello di Bari ha rigettato l’opposizione all’esecuzione proposta da G.L.T., così confermando il rigetto dell’opposizione già pronunciato con la sentenza del Tribunale di Foggia...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 22 gennaio 2015, n. 1148. Ove la controversia sia stata trattata in primo grado con rito ordinario in luogo di quello del lavoro, al quale è assoggettata, debbono essere seguite le forme ordinarie anche per la proposizione dell'appello e dell'eventuale appello incidentale; pertanto, l’appello va proposto con citazione ad udienza fissa. Se, invece, la controversia sia stata trattata con il rito del lavoro anziché con quello ordinario, la proposizione dell'appello segue le forme della cognizione speciale. Ciò, in ossequio al principio dell'ultrattività del rito, che – quale specificazione del più generale principio per cui l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile deve avvenire in base al principio dell'apparenza, cioè con riguardo esclusivo alla qualificazione, anche implicita, dell'azione e del provvedimento compiuta dal giudice – trova specifico fondamento nel fatto che il mutamento del rito con cui il processo è erroneamente iniziato compete esclusivamente al giudice

  Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza  22 gennaio 2015, n. 1148 Svolgimento del processo 1.- Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Trieste ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da L.V.M. s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale di Trieste, con la quale era stata accertata l’intervenuta risoluzione ex art. 1456 cod. civ. del...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 18 novembre 2014, n. 24536. L'indagine circa la sussistenza o l'entità della parte di pensione necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle sue esigenze di vita, e come tale legittimamente assoggettabile al regime di assoluta impignorabilità – con le sole eccezioni, tassativamente indicate, di crediti qualificati – è rimessa, in difetto di interventi del legislatore al riguardo, alla valutazione in fatto del giudice dell'esecuzione ed è incensurabile in cassazione se logicamente e congruamente motivata. L'unico interprete cui questa valutazione è consentita è, nel sistema attuale, il giudice dell'esecuzione, al quale è rimessa perciò l'indagine sulla sussistenza e sull'entità della parte di pensione assolutamente impignorabile L'esito di tale indagine è contestabile con il rimedio dell'opposizione avverso l'ordinanza di assegnazione od avverso l'ordinanza di rigetto dell'assegnazione, essendo quindi rimesso al giudice del merito sull'opposizione l'apprezzamento fattuale definitivo, con l'unico limite della necessità della relativa motivazione

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 18 novembre 2014, n. 24536 Premesso in fatto È stata depositata in cancelleria la seguente relazione: “1.- Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma ha rigettato l’opposizione agli atti esecutivi proposta da R.A. nei confronti di L.D. e R.C. avverso l’ordinanza di assegnazione ex art. 553 cod....

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 31 ottobre 2014, n. 23163. In tema di fondo patrimoniale, tra i debiti contratti per i bisogni della famiglia, per i quali puo' avere luogo l'esecuzione forzata ai sensi dell'articolo 170 cod. civ., vanno compresi quelli riguardanti i beni costituiti in fondo patrimoniale, per definizione destinati essi stessi al soddisfacimento delle esigenze familiari; in particolare, vanno compresi i debiti per oneri condominiali e per spese processuali sopportate dal condominio per riscuotere gli oneri condominiali relativi ad un immobile facente parte del fondo patrimoniale. Da quanto sopra consegue come non sia affatto decisiva l'omessa precisazione, nella motivazione della sentenza, che i crediti per i quali il Condominio stava esercitando l'azione esecutiva fossero relativi, non tanto (o non solo) agli oneri condominiali quanto alle spese legali sopportate per conseguirne il pagamento per via giudiziaria

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 31 ottobre 2014, n. 23163   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel....

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 27 ottobre 2014, n. 22788. Il mediatore immobiliare non può utilizzare come titolo esecutivo nei confronti della parte l'assegno datogli da quest'ultimo a garanzia della provvigione, ribadendo che il titolo di credito abbia valore legale. A maggior ragione se il titolo di credito sia sprovvisto dell'indicazione della data

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 27 ottobre 2014, n. 22788 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 16 ottobre 2014, n. 21914. Individuazione del giudice competente in sede di opposizione, avverso il preavviso di fermo amministrativo conseguente all'irrogazione di sanzioni amministrative per violazioni del C.d.S., fondata sulla contestazione dei titoli cui il preavviso di fermo amministrativo è riferito

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 16 ottobre 2014, n. 21914 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 23 ottobre 2014, n. 22593. Il provvedimento giudicale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, avendo per definizione data certa, è opponibile, ancorché non trascritto, al terzo acquirente in data successiva per nove anni dalla data dell'assegnazione, ovvero – ma solo ove il titolo sia stato in precedenza trascritto – anche oltre i nove anni

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 23 ottobre 2014, n. 22593 Premesso in fatto È stata depositata in cancelleria la seguente relazione: “1.- Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Potenza ha accolto l’appello proposto da V.E. nei confronti di S.M.G.G. , avverso la sentenza del Tribunale di Potenza n. 10253/2006 ed, in...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 8 ottobre 2014, n. 21258. Nel giudizio promosso dal curatore del fallimento del creditore per ottenere l'adempimento dell'obbligazione, il debitore non può opporre la quietanza rilasciata dal predetto creditore all'atto del pagamento, quale confessione stragiudiziale del pagamento, atteso che il curatore, pur ponendosi, nell'esercizio di un diritto del fallito, nella sua stessa posizione, è una parte processuale diversa dal fallito medesimo

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 8 ottobre 2014, n. 21258   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere Dott. DE STEFANO Franco –...