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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 30 luglio 2015, n. 16181. In applicazione dell’art. 141 del Codice delle Assicurazioni, il terzo trasportato, per essere risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, deve, secondo la sentenza n. 16181/2015 della Cassazione, fornire la prova di aver subito un danno a seguito del sinistro, ma non delle modalità dell’incidente al fine di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 30 luglio 2015, n. 16181 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VIVALDI Roberta – Presidente Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 20 agosto 2015, n. 16990. La responsabilità del notaio

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 20 agosto 2015, n. 16990 Svolgimento del processo Con sentenza del 21/4/2011 la Corte d’Appello di Milano, in accoglimento del gravame interposto dal sig. L.P. e in conseguente riforma della pronunzia Trib. Milano n. 2598/07, ha rigettato la domanda nei confronti del medesimo proposta dai sigg. V.A. e...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 18 giugno 2015, n. 12621. Nei casi cui il danneggiato non si sia costituito nel processo penale ma abbia fatto valere il suo diritto al risarcimento dei danni esclusivamente in sede civile, ai fini della prescrizione, il giudice deve avere riguardo al reato contestato e non a quello ritenuto in sentenza, ove vi sia stata derubricazione dell’originaria imputazione o siano state ritenute applicabili circostanze attenuanti.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III SENTENZA 18 giugno 2015, n. 12621 Ritenuto in fatto Il (omissis) Ci.Ma. è deceduto a seguito di una scarica elettrica, mentre si trovava al lavoro all’interno dello stabilimento della s.p.a. CEVIP, su di un’autogrù condotta da B.Q. , il cui braccio telescopico ha urtato la linea elettrica sovrastante, trasmettendo...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 29 maggio 2015, n. 11188. In relazione alle attività ginniche la responsabilità dell’insegnante, e di conseguenza del Ministero, è configurabile o a fronte di specifica violazione del dovere di sorveglianza e di addestramento; o in relazione a lesioni o ad altri danni subiti dagli allievi che di per sé dimostrino che è stato loro consentito di svolgere attività violente, o tali da comportare l’uso di attrezzature inidonee od intrinsecamente pericolose; o tali da implicare un margine di rischio di incidenti superiore a quello suscettibile di prevenzione tramite il controllo e la disciplina esercitati dall’insegnante. Ma nulla avrebbe consentito, neppure al più scrupoloso dei docenti, di evitare che una ragazza si fratturasse il dito colpendo male la palla, durante la lezione di palla a volo. Né è stato dedotto o provato che le attrezzature – palestra, pallone, ecc. – non fossero regolamentari o presentassero intrinsecamente dei rischi anche lievi. Incidenti di minimo rilievo, quale quello in oggetto, non giustificano l’addebito di responsabilità alla scuola, né gli oneri processuali che ne conseguono

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 29 maggio 2015, n. 11188 Svolgimento dei processo Con sentenza depositata il 28 giugno 2011 n. 2390 e notificata il 17 gennaio 2012 la Corte di appello di Napoli – in riforma della sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Napoli – ha condannato il Ministero dell’Istruzione,...