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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 7 gennaio 2015, n. 60. Integra il reato previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, articolo 44, lettera a), la violazione delle distanze minime previste dalle norme tecniche di attuazione del piano regolatore comunale

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 7 gennaio 2015, n. 60   REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TERESI Alfredo – Presidente Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere Dott. ACETO Aldo – Consigliere Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere Dott. MENGONI...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 7 gennaio 2015, n. 72. Deve ritenersi nullo, in quanto affetto da motivazione soltanto apparente, il decreto di sequestro preventivo che a sostegno della esistenza del fumus commissi delicti si limiti a richiamare la richiesta del Pubblico Ministero e l'informativa della polizia giudiziaria, e giustifichi la sussistenza del periculum in mora attraverso un generico rinvio all'art. 322 c.p.p., senza indicare elementi specifici atti a dimostrarne in concreto l'esistenza

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 7 gennaio 2015, n. 72 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TERESI Alfredo – Presidente Dott. SAVINO Mariapia – rel. Consigliere Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere Dott. ACETO Aldo – Consigliere Dott. PEZZELLA...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 13 gennaio 2015, n. 950. In tema di caccia, è certamente consentito l'uso, a scopo venatorio, di richiami vivi ma deve ritenersi parallelamente vietato che a esseri viventi dotati di sensibilità psico – fisica, come gli uccelli, siano arrecate ingiustificate sofferenze con la conseguenza che la legge n. 157 del 1992 elenca, con carattere meramente esemplificativo, comportamenti da considerarsi vietati ma non legittima l'uso di richiami vivi con modalità altamente offensive e questo perché la legge sulla caccia non esaurisce da sola la tutela della fauna, in quanto, a seguito della successiva e penetrante evoluzione normativa (come in precedenza specificata), la sfera di garanzia si è notevolmente ampliata, attraverso l'introduzione dell'ulteriore divieto di tenere condotte dirette a provocare agli animali strazio o sevizie o comunque la detenzione con modalità incompatibili alla loro natura, con la conseguenza che la legittimità delle pratiche venatorie deve essere verificata anche alla luce delle norme dell'ordinamento che assicurano protezione agli animali, quali esseri viventi. Ne deriva che l'uso di richiami vivi deve ritenersi vietato non solo nelle ipotesi espressamente previste dall'art. 21 lett. r) legge n. 157 del 1992 ma anche quando viene attuato con modalità incompatibili con la natura dell'animale sicché è configurabile il reato di cui all'art. 727 cod. pen., quando nell'esercizio della caccia siano utilizzate allodole imbracate e legate con una cordicella, alla quale venga impresso uno strattone, che le faccia sollevare in volo, e, poi, ricadere pesantemente a terra o su un albero.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 13 gennaio 2015, n. 950 Ritenuto in fatto 1. Il tribunale di Vigevano, con la sentenza in epigrafe, ha condannato O.G. alla pena di 1.500,00 Euro di ammenda per il reato (capo a) previsto dall’art. 727 cod. pen. perché, avendo imbracato quattro allodole e strattonando la fune che...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 7 gennaio 2015, n. 79. La condotta sanzionata dall'art. 256, comma 1 d.lgs. 152/06 è riferibile a chiunque svolga, in assenza del prescritto titolo abilitativo, una attività rientrante tra quelle assentibili ai sensi degli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del medesimo decreto, svolta anche di fatto o in modo secondario o consequenziale all'esercizio di una attività primaria diversa che richieda, per il suo esercizio, uno dei titoli abilitativi indicati e che non sia caratterizzata da assoluta occasionalità. La deroga prevista dall'art. 266, comma 5 d.lgs. 152/06 per l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti prodotti da terzi, effettuata in forma ambulante opera qualora ricorra la duplice condizione che il soggetto sia in possesso del titolo abilitativo per l'esercizio di attività commerciale in forma ambulante ai sensi del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e, dall'altro, che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 7 gennaio 2015, n. 79 Ritenuto in fatto 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti, con sentenza del 6.12.2013, ha assolto (con la formula “perché il fatto non sussiste”) A.P.A. , nei confronti del quale il Pubblico Ministero aveva richiesto l’emissione di decreto penale...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 1 dicembre 2014, n. 49995. Il legale rappresentante od il gestore di una società è responsabile per le deficienze dell'organizzazione di impresa e per la mancata vigilanza sull'operato del personale dipendente, salvo che il fatto illecito non appartenga in via esclusiva ai compiti di un preposto, appositamente delegato a tali mansioni

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 1 dicembre 2014, n. 49995 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TERESI Alfredo – Presidente Dott. SAVINO Maria Pia – rel. Consigliere Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 25 novembre 2014, n. 48981. La pubblicazione sul giornale di inserzioni a oggetto prestazioni sessuali non integra il reato di favoreggiamento della prostituzione

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 25 novembre 2014, n. 48981 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TERESI Alfredo – Presidente Dott. FRANCO Amedeo – Consigliere Dott. RAMACCI Luca – rel. Consigliere Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere Dott. ACETO...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 17 novembre 2014, n. 47244. Sono atti contrari alla pubblica decenza tutti quelli che in spregio ai criteri di convivenza e di decoro che debbono essere osservati nei rapporti tra i consociati, provocano in questi ultimi disgusto o disapprovazione come l'urinare in luogo pubblico. Né la norma dell'art. 726 cod. pen., esige che l'atto abbia effettivamente offeso in qualcuno la pubblica decenza e neppure che sia stato percepito da alcuno, quando si sia verificata la condizione di luogo, cioè la possibilità che qualcuno potesse percepire l'atto. Il reato in questione (consistente nell'avere orinato vicino all'ingresso della abitazione) poi si differenzia da quello di cui all'art. 527 cod. pen., in quanto la distinzione tra gli atti osceni e gli atti contrari alla pubblica decenza va individuata nel fatto che i primi offendono, in modo intenso e grave il pudore sessuale, suscitando nell'osservatore sensazioni di disgusto oppure rappresentazioni o desideri erotici, mentre i secondi ledono in via esclusiva il normale sentimento di costumatezza, generando fastidio e riprovazione

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 17 novembre 2014, n. 47244 Ritenuto in fatto II giudice di pace di Bergamo, con sentenza del 9 maggio 2013, ha assolto, per non aver commesso il fatto, C.G.F., imputato del reato di cui all’art. 726 cod. pen., per avere compiuto atti contrari alla pubblica decenza, consistenti nell’avere...