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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 9 aprile 2015, n. 14247. I reati di violenza sessuale sono procedibili senza necessità di querela anche nell’ipotesi di collegamento investigativo rilevante a norma dell’art. 371, comma secondo, cod. proc. pen. con altra fattispecie procedibile di ufficio sul rilievo che la ragione della perseguibilità d’ufficio dei delitti contro la libertà sessuale non risiede nel disinteresse dello Stato al perseguimento degli stessi, ma nella necessità di bilanciare l’esigenza del perseguimento dei colpevoli con l’esigenza della riservatezza delle persone offese, data la particolarissima natura di tali reati, in relazione ai molteplici contesti socioculturali nei quali gli stessi possono essere commessi. Tale esigenza viene meno proprio nel caso in cui le indagini su fatti perseguibili d’ufficio abbiano attinto alla riservatezza delle persone offese per connessi reati sessuali, nel caso in cui questi siano stati commessi in occasione degli altri, o per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l’impunità, ovvero – e questo è il caso più frequente – se la prova di un reato o di una circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di un’altra circostanza o se la prova di più reati deriva anche parzialmente dalla stessa fonte

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 9 aprile 2015, n. 14247 Ritenuto in fatto 1. M.R. ricorre per cassazione avverso la sentenza del 26 novembre 2013 con la quale la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza emessa dal tribunale della medesima città, ha rideterminato in anni sette e mesi sei...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 9 aprile 2015, n. 14250. Reato di abbandono di animale (art. 727, II comma, c.p.) per chi lascia chiuso la povera vittima in auto per lungo tempo ad elevate temperature

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 9 aprile 2015, n. 14250 Ritenuto di fatto 1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato – Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha condannato i ricorrenti alla pena di 1100 € di ammenda ciascuno per avere violato gli artt. 727 e 651 c.p. Ai fini della comprensione dei motivi...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 23 marzo 2015, n. 12014. Con errato “copia e incolla” si afferma che il difensore ha rinunziato a una richiesta: sentenza annullabile

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 23 marzo 2015, n. 12014 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SQUASSONI Claudia – Presidente Dott. AMORESANO Silvio – Consigliere Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere Dott. RAMACCI Luca – Consigliere Dott. GAZZARA Santi...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 23 marzo 2015, n. 12011. la notifica dell’avviso di accertamento a mani del curatore fallimentare non può ritenersi validamente effettuata da parte dell’Istituto previdenziale ai fini della decorrenza del termine di tre mesi concesso al datore di lavoro per provvedere alla regolarizzazione del pagamento del debito contributivo, così da integrare la causa di non punibilità di cui all’art. 2, comma primo-bis, D.L. n. 463 del 1983 (conv. in legge n. 638 del 1983)

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 23 marzo 2015, n. 12011 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SQUASSONI Claudia – Presidente Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere Dott. GAZZARA Santi – Consigliere Dott. ACETO Aldo – Consigliere Dott. GENTILI...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 19 febbraio 2015, n. 7429. In presenza del mancato assolvimento degli obblighi tributari, il soggetto che sostiene di essere stato nella assoluta impossibilità di adempiere

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 19 febbraio 2015, n. 7429 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SQUASSONI Claudia – Presidente Dott. AMORESANO Silvio – Consigliere Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere Dott. RAMACCI Luca – rel. Consigliere Dott. GAZZARA...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 9 febbraio 2015, n. 5736. La norma penale non può trovare applicazione non soltanto quando il sostituto non abbia operato le ritenute, ma anche quando questi non abbia rilasciato la certificazione, oltre che nel caso in cui abbia rilasciato la certificazione in un momento successivo alla scadenza del termine per effettuare il versamento

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 9 febbraio 2015, n. 5736 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SQUASSONI Claudia – Presidente Dott. AMORESANO Silvio – Consigliere Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere Dott. RAMACCI Luca – rel. Consigliere Dott. GAZZARA...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 19 febbraio 2015, n. 7421. La procedura di controllo elettronico attuata in regime di arresti domiciliari non costituisce una misura cautelare autonoma ma soltanto una diversa modalità di esecuzione degli arresti domiciliari sicché, nei reati con presunzione relativa di idoneità della custodia cautelare in carcere, la disponibilità ad indossare il braccialetto elettronico postula che la presunzione cautelare, in punto di adeguatezza della misura, sia già vinta e che quindi gli arresti domiciliari, unitamente all'attivazione della procedura di controllo elettronico, siano in grado di assicurare la soddisfazione dei bisogni cautelari. In altri termini, occorre che – attraverso elementi specifici che devono essere valutati in relazione alla concretezza di ogni singolo caso – le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con misure diverse dalla detenzione carceraria. È dunque necessario che la situazione cautelare soggetta ad una disciplina eccezionale (quale è quella prevista per i reati che rientrano nella lista di cui al terzo comma dell'art. 275 cod. proc. pen. limitatamente a quelli che siano soggetti alla presunzione relativa, giammai a quella assoluta, di adeguatezza della custodia cautelare in carcere) sia riportata nell'ambito della disciplina cautelare ordinaria in modo che il giudice cautelare possa formulare, secondo i normali criteri, la prognosi di adeguatezza che, se positiva per la concessione degli arresti domiciliari, può prevedere, come ulteriore e certamente rilevante modalità esecutiva più rassicurante per la tutela cautelare, la sottoposizione dell'imputato alle procedure di controllo elettronico attraverso l'uso del cosiddetto braccialetto.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 19 febbraio 2015, n. 7421 Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale della libertà di Bologna ha respinto l’appello cautelare proposto nell’interesse di F.M. avverso l’ordinanza emessa dalla Corte di appello della stessa città, con la quale era stata rigettata l’istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere...