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Il pubblico ministero esercita l’azione penale con il decreto di citazione diretta a giudizio e cristallizza la pretesa punitiva con l’imputazione in essa descritta. L’avviso di conclusione delle indagini preliminari, invece, ha funzione del tutto diversa essendo atto procedurale finalizzato a compulsare, nell’ambito delle indagini preliminari e prima dell’esercizio stesso dell’azione penale, un contraddittorio endo-procedimentale finalizzato proprio a mettere l’imputato nella condizione, se lo ritiene, di proporre argomenti, temi difensivi ed elementi di prova a discarico. Si tratta, dunque, di un atto il cui scopo resta quello di consentire al pubblico ministero di assumere le più ampie determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale, onde evitare – anche con la collaborazione del diretto interessato – inutili processi . È dunque fisiologico che il fatto descritto nel decreto di citazione a giudizio sia diverso da quello sommariamente enunciato nell’avviso di conclusione delle indagini; quel che conta è che non lo sia in modo radicale si che su di esso non v’è stato alcun reale ed effettivo contraddittorio. Occorre infatti considerare che la possibilità per il pubblico ministero di modificare l’imputazione successivamente all’esercizio dell’azione penale, sia nel corso dell’udienza preliminare che nel dibattimento (artt. 423, 516 e 517, cod. proc. pen.), anche per fatti che risultavano noti già dagli atti di indagine al momento dell’esercizio dell’azione penale stessa, limita i casi nullità del decreto di citazione a giudizio (o della richiesta di rinvio a giudizio) ai soli casi in cui il fatto descritto nell’imputazione, rispetto a quello enunciato nell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, non sia connesso o sia del tutto “nuovo” ai sensi dell’art. 518, cod. proc. pen., che denoti cioè un accadimento assolutamente difforme da quello contestato, naturalisticamente e giuridicamente autonomo. Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 27 aprile 2016, n. 17181.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza  27 aprile 2016, n. 17181 Ritenuto in fatto 1. Il sig. B.S. ricorre per l’annullamento della sentenza del 27/10/2014 della Corte di appello di Brescia che, in parziale riforma di quella del 27/03/2014 resa dal Tribunale di quello stesso capoluogo all’esito di giudizio abbreviato, ha ridotto la pena...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 4 marzo 2016, n. 9135. Riaffermata la necessità di verificare in modo rigoroso l’attendibilità del racconto della persona offesa, soprattutto se minorenne in tenera età: gli Ermellini hanno evidenziato come, in particolare, debba vagliarsi con attenzione la collocazione temporale e spaziale delle violenze narrate, ed altresì la specificità/genericità della descrizione degli episodi criminosi

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 4 marzo 2016, n. 9135 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SQUASSONI Claudia – Presidente Dott. GRILLO Renato – Consigliere Dott. RAMACCI Luca – Consigliere Dott. ROSI Elisabetta – Consigliere Dott. GENTILI Andrea...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 7 marzo 2016, n. 9209. Il concetto di particolare tenuità del fatto previsto all’art. 171 ter, comma terzo, legge sul diritto d’autore implica un giudizio globale del fatto che non può essere circoscritto al solo dato quantitativo del numero di pagine illecitamente fotocopiate, occorrendo prendere in esame altre circostanze previste dall’art. 133 cod. pen. quali le modalità della condotta, i suoi scopi, la sistematicità della stessa e la capacità a delinquere del reo

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 7 marzo 2016, n. 9209 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SQUASSONI Claudia – Presidente Dott. GRILLO Renato – rel. Consigliere Dott. GENTILE Andrea – Consigliere Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere Dott. ANDRONIO...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 15 gennaio 2016, n. 1365. In assenza di una preventiva ricerca del profitto del reato nell’ambito del patrimonio della persona giuridica e di indicazioni da parte dell’indagato – il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente dei beni appartenenti al legale rappresentante di una persona giuridica per le violazioni tributarie commesse a vantaggio della società

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 15 gennaio 2016, n. 1365 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SQUASSONI Claudia – Presidente Dott. GRILLO Renato – Consigliere Dott. GENTILI Andrea – rel. Consigliere Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere Dott. ANDRONIO...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 4 febbraio 2016, n. 4635. La valutazione concernente il pericolo di fuga, quale esigenza cautelare legittimante la adozione di idonee misura volte a contrastarlo, deve fondarsi su elementi che evidenzino la concretezza di tale pericolo, i quali, sebbene non richiedano la presenza di segni di un’attività già in atto, richiede, comunque la sussistenza di elementi indicativi della volontà dell’indagato di sottrarsi alla giustizia, non essendo a tale fine sufficiente la considerazione delle particolari condizioni soggettive in cui, in via di fatto, venga a trovarsi l’indagato; in tal senso, ad esempio, è stata esclusa la loro sussistenza sulla base del semplice dato di fatto che il soggetto indagato avesse, per la professione esercitata, agevoli e plurimi contatti con l’estero; per ciò che attiene in senso più specifico alla insufficienza dimostrativa, ai fini della sussistenza della predetta esigenza cautelare, del fatto che l’indagato abbia oltreconfine la disponibilità di mezzi e di strutture, osservando che siffatti elementi non costituiscono di per sé fattori sintomatici per affermare la esistenza del pericolo concreto ed attuale di fuga. Né è a tal fine sufficiente la mera residenza all’estero dell’indagato, ove questa non si accompagni, date le sue concrete modalità, ad altri elementi volti a corroborare l’affermazione che essa sia finalizzata al sottrarsi alla giurisdizione nazionale, quali, in via esemplificativa e non esaustiva, la collocazione temporale di tale migrazione, la esistenza o meno di un apprezzabile motivo per siffatta permanenza all’estero, ovvero ancora le espressione di ripetute manifestazioni di sfiducia nei confronti del sistema giudiziario nazionale, il trasferimento verso uno Stato che non coltivi rapporti di collaborazione giudiziaria con quello italiano o la pretestuosità delle giustificazioni accampate onde non aderire agli inviti a fare rientro in sul territorio dello Stato

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 4 febbraio 2016, n. 4635 Ritenuto in fatto  Il Tribunale di Torino, con ordinanza del 18 dicembre 2014, accogliendo parzialmente il ricorso del Pm avverso il provvedimento con il quale il Gip di Vercelli aveva rigettato la richiesta di applicazione di misura cautelare nei confronti di G.P. e...