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Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 4 marzo 2016, n. 9135

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SQUASSONI Claudia – Presidente

Dott. GRILLO Renato – Consigliere

Dott. RAMACCI Luca – Consigliere

Dott. ROSI Elisabetta – Consigliere

Dott. GENTILI Andrea – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 8668 della Corte di appello di Milano del 3 dicembre 2014;

letti gli atti di causa, la sentenza impugnata ed il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GENTILI Andrea;

sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CARDINO Alberto, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

La Corte di appello di Milano ha integralmente confermato la sentenza con la quale il Tribunale di quella stessa citta’, dichiarata la penale responsabilita’ di (OMISSIS) in ordine al reato di violenza sessuale aggravata e continuata commesso, per un lungo periodo di tempo fra il 2003 ed il 2011 ed in piu’ occasioni, in danno della nipote (OMISSIS), infradecenne al momento in cui sarebbe iniziata la condotta criminosa, lo ha condannato alla pena di anni 8 di reclusione, oltre alle pene accessorie.

La Corte di appello, nel rigettare il gravame proposto dall’imputato, ha, in sostanza, ribadito il complessivo giudizio di attendibilita’ della minore parte offesa gia’ formulato dal giudice di prime cure, rilevando che le argomentazioni, peraltro piuttosto scarne, dedotte a propria difesa dall’imputato non erano state idonee a scardinare la ricostruzione degli episodi operata sulla base di quanto riferito dalla parte offesa.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato deducendo, principalmente, il vizio di motivazione della sentenza opposta.

In particolare il ricorrente ha sostenuto che la Corte territoriale non avrebbe sottoposto il giudizio di attendibilita’ della parte offesa a quello stringente vaglio critico che, secondo la giurisprudenza di legittimita’ si impone ogniqualvolta le dichiarazioni di questa sono sostanzialmente le uniche fonti accusatorie su cui si basa la sentenza di condanna.

Osserva, in specie, il ricorrente che la sentenza impugnata e’ intimamente contraddittoria nella parte in cui per un verso indica quale elemento della attendibilita’ di quanto riportato dalla ragazza la sofferenza da costei provata nel riferire le accuse nei confronti di persona cui era legata da rapporti affettivi, bruscamente interrotti a causa di quanto da lei rivelato, mentre per altro verso segnala il fatto che il prevenuto, dopo essere stato lungo tempo lontano dalla famiglia per suoi problemi personali, si era riavvicinato ai parenti solo da pochi mesi, nel corso dei quali egli si sarebbe posto nei confronti della ragazza piu’ come amico che come zio.

Altra lacuna motivazionale si anniderebbe nella affermazione che il prevenuto avrebbe cercato di far insorgere nella minore un senso di colpa per quanto avvenuto, dato questo non riscontrabile nelle risultanze istruttorie.

La Corte, peraltro, omette del tutto di esaminare la personalita’ della parte offesa, ritenuta da diversi testimoni dotata di una personalita’ fragile e tale da patire gli stress emotivi.

In particolare per quanto poi riguarda gli episodi di violenza piu’ risalenti nel tempo, peraltro considerati piu’ gravi data l’eta’ della bambina all’epoca dei fatti, il ricorrente rileva come la stessa Corte di appello evidenzi una vaghezza e sporadicita’ dei ricordi della parte offesa, in parte spiegati con la loro parziale rimozione; la Corte, prosegue il ricorrente, non avrebbe dato un’adeguata risposta al motivo di ricorso in appello col quale si segnalava, come indice della inattendibilita’ di quanto dichiarato dalla parte offesa, il fatto che la stessa, nel corso dei suoi colloqui con la psicologa che per due anni ha seguito la minore, mai avrebbe riferito di attenzioni morbose dello zio nei suoi confronti durante la sua infanzia.

Peraltro, segnala ancora l’imputato, le dichiarazioni della minore non hanno trovato alcun riscontro, anzi sono state in parte contraddette dai dati di fatto; cio’ per quanto attiene agli episodi verificatisi nel corso di una vacanza, dalla minore collocati allorche’ la stessa aveva 4/5 anni, mentre detta vacanza si sarebbe verificata quando la stessa aveva 8/9 anni, epoca in cui, rileva l’imputato, la stessa ben avrebbe potuto comprendere, e quindi segnalare subito, gli atteggiamenti che lo zio aveva nei suoi confronti; ancora la difesa rileva come i genitori della bambina abbiano sostenuto che, allorche’ quella era in tenera eta’, mai si era potuta trovare da sola con lo zio, dichiarazioni liquidate dalla Corte di appello come volte a scagionare i genitori stessi dalla responsabilita’ che potrebbe derivare a loro carico stante l’omessa vigilanza sulla bambina.

Ma, anche con riferimento agli episodi piu’ recenti nel tempo, l’ (OMISSIS) rileva come le dichiarazioni della minore si pongono in contraddizione sia con il fatto che egli, svolgendo un’attivita’ lavorativa non si sarebbe potuto trovare presso la casa della madre, nonna della parte offesa, allorche’, secondo il racconto di quest’ultima, si sarebbero verificati gli episodi di violenza; episodi che appaiono ancor piu’ incredibili in quanto in tali frangenti la casa era abitata anche dalla madre dell’imputato e dal fratello di questo i quali, congiunti anche della parte offesa, non avrebbero secondo l’accusa notato nulla.

Su tutti questi punti, ad avviso del ricorrente, la motivazione della sentenza impugnata si presenta gravemente omissiva e comunque contraddittoria ed illogica.

In via subordinata il ricorrente ha lamentato il trattamento sanzionatorio applicatogli, non avendo la Corte territoriale tenuto conto, a tal fine, del comportamento processuale tenuto dal prevenuto.

Con memoria depositata in data 22 giugno 2015 le costituite parti civili si sono opposte all’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ fondato e, pertanto, lo stesso deve essere accolto.

Deve preliminarmente osservarsi che in piu’ occasioni e’ stata ribadita dalla giurisprudenza della Corte la affermazione secondo la quale, in particolare nei reati coinvolgenti la violazione della sfera della liberta’ sessuale dell’individuo, la penale responsabilita’ dell’agente puo’ essere provata anche soltanto attraverso le dichiarazioni rese dalla medesima persona offesa; e’, infatti, di comune esperienza il dato di fatto rappresentato dalla circostanza che un tale genere di reati si verifica alla esclusiva presenza del soggetto agente e del soggetto passivo del reato, di tal che l’unica fonte dichiarativa in grado di riferire specificamente sull’andamento dei fatti sotto il vincolo dell’impegno a dire la verita’ e’ la persona offesa.

Invero, con una citatissima sentenza delle Sezioni unite penali, questa Corte ha chiarito che le regole dettate dall’articolo 192 codice procedura penale, comma 3, non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilita’ dell’imputato (Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 24 ottobre 2012, n. 41461); in tale occasione, tuttavia, la Corte ha avuto cura di precisare che, affinche’ possa affermarsi la penale responsabilita’ dell’imputato e’, pero’ necessario che l’Autorita’ giudiziaria provveda ad una accurata previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilita’ soggettiva del dichiarante e dell’attendibilita’ intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere piu’ penetrante e rigorosa rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone.

Nel caso in questione ritiene la Corte che siffatta penetrante verifica non sia stata compiuta dai giudici del merito o quanto meno che essa avrebbe dovuto condurre, sulla base di quanto riportato nella impugnata sentenza, a diverse soluzioni rispetto a quelle cui e’ pervenuta la Corte territoriale milanese.

Questa, infatti, ha in maniera ripetuta, negato rilevanza, quali elementi indicativi di problematica attendibilita’, alle obbiettive incongruenze riscontrate nel narrato della persona offesa per la parte riferita agli episodi di violenza sessuale piu’ risalenti nel tempo – peraltro assunti, in quanto costituenti la piu’ grave fattispecie di reato a quello contestata in considerazione della eta’ della persona offesa all’epoca in cui i fatti stessi si sarebbero verificati, a base della quantificazione della sanzione concretamente irrogata – ed ha, altresi’, ritenuto non significative le diverse circostanze che, sotto il profilo della loro disamina critica, parrebbero minare la credibilita’ delle dichiarazioni riportate dalla persona offesa.

Ma, cosi’ essendo motivato nella sentenza impugnata, che sotto il predetto profilo non si discosta da quanto contenuto nella sentenza del giudice di prime cure, il ragionamento condotto dalla Corte territoriale lombarda, esso risulta essere manifestamente viziato con riferimento alla sua logicita’.

Infatti la Corte, che pur rileva la imprecisione del ricordo della persona offesa in ordine alla collocazione temporale dei primo episodi di violenza sessuale che costei riferisce di avere subito dall’imputato – episodi dalla stessa cronologicamente riferiti all’epoca in cui ella aveva 4 o 5 anni ma che sono stati dalla medesima contestualizzati con eventi risultati invece essere accaduti allorche’ di anni ne aveva 8 o 9 – tanto da segnalare espressamente la genericita’ di quanto dalla ragazza riferito al riguardo, non esita a ritenere comunque pienamente provati anche siffatti episodi, seppur privi di ogni altro riscontro e, pertanto, ricostruiti solamente sulla base delle generiche dichiarazioni della persona offesa.

Tale fattore, cioe’ la attribuzione dei primi episodi di violenza ad un periodo in cui la (OMISSIS) era infradecenne, e’ stato peraltro considerato fondamentale dalla Corte anche ai fini della determinazione della pena, essendosi, coerentemente, provveduto a parametrare la pena base alla cui espiazione condannare il prevenuto proprio in relazione a siffatti episodi che, per l’eta’ della persona offesa, integrano le piu’ gravi fra le fattispecie penali attribuite, in continuazione fra loro, al ricorrente.

Parimenti manifestamente illogica e’ la argomentazione spesa dalla Corte di appello onde svilire la attendibilita’ delle dichiarazioni riferite dai genitori di costei (certamente non animati dalla volonta’ di scagionare l’odierno imputato, nei cui confronti gli stessi si sono anzi costituiti parte civile, coltivando la relativa domanda risarcitoria anche di fronte a questa Corte), i quali hanno escluso, in tal senso nuovamente ponendo in crisi la complessiva attendibilita’ del narrato della parte offesa, che da bambina la persona offesa possa essersi mai trovata da sola con l’imputato nelle occasioni in cui questi le avrebbe usato violenza; invero, affermare, corna fatto dalla Corte milanese, che in tale modo i detti genitori hanno inteso allontanare da se’ l’accusa di non avere adeguatamente sorvegliato la minore e’ cosa palesemente priva di plausibilita’ ove si rifletta, con animo sgombro da pregiudizi, sul fatto che non potrebbe essere ragionevolmente attribuita, neppure dal punto di vista della mancanza di cautela o comunque di una dimostrata leggerezza o superficialita’ tanto meno dal punto di vista della eventuale rilevanza penale della condotta, alcuna colpa a chi, in assenza di particolari motivi di sospetto, affidi, per brevi periodi di tempo, un bambino ad un comune prossimo congiunto.

Lo stesso dicasi in ordine alla superficialita’ con cui sono liquidati i rilievi in ordine al fatto che, sebbene gli episodi di violenza riferiti al periodo successivo all’ottobre 2011 si sarebbero verificati all’interno della abitazione ove oltre al prevenuto ad alla giovane persona offesa si trovavano anche la nonna e l’altro zio di quest’ultima, rispettivamente madre e fratello dell’imputato, costoro nulla hanno rilevato di quanto si sarebbe verificato; al riguardo la Corte, oltre a non avere adeguatamente valutato, sotto il profilo della attendibilita’ di quanto dichiarato dalla parte offesa, il fatto che nessuno dei presenti, non ostante la riferita plurima ripetitivita’ della condotte criminose perpetrate ai suoi danni, si sia mai avveduto di quanto stava accadendo appena nella stanza accanto (circostanza che di per se’ appare idonea a far dubitare – in assenza di una precisa argomentazione volta a dissipare le innegabili opacita’ del racconto – della veridicita’ di quanto riferito), ha, in maniera illogica, anche del tutto trascurato di esaminare, sempre con riferimento alla attendibilita’ di quanto narrato dalla parte offesa, la singolarita’ del comportamento attribuito al ricorrente il quale sarebbe stato del tutto avventato e spregiudicato nel realizzare, con metodica e quasi quotidiana frequenza, le proprie condotte nella maniera per lui piu’ arrischiata, salvo poi avere la callida accortezza di interrompere la propria progressione nel delitto, onde evitare che altri potessero accorgersi di essa.

Insoddisfacente quanto alla sua logicita’ e’, ancora, la motivazione della sentenza nella parte in cui risolve la antinomia fra la quotidiana presenza del prevenuto presso la abitazione della madre e lo svolgimento da parte dello stesso di una attivita’ lavorativa esterna, limitandosi ad osservare che il suo impegno aveva orari molto variabili.

Non considera, infatti, la Corte, in maniera del tutto illogica che e’ proprio questa mutevolezza di orario di lavoro che, stante la impossibilita’ di individuare con una qualche sistematicita’ la alternanza fra momenti di lavoro e momenti di liberta’, rende poco attendibile il fatto che, come precisa la Corte di appello, l’ (OMISSIS), con cadenza quasi quotidiana, potesse passare alcune ore del pomeriggio presso la abitazione materna ed ivi abusare della nipote.

Ne’, come si accennava, le dichiarazioni della persona offesa hanno trovato un qualche obbiettivo riscontro che non sia frutto di elementi informativi dalla medesima trasmessi a terzi.

Tale non puo’ certamente ritenersi, neppure sul piano della deducibilita’ logica, il fatto che, informato dalla nipote di quanto sarebbe stata compiuto dal proprio fratello, l’altro zio della minore (OMISSIS) si sia allarmato, chiedendo al ricorrente informazioni su quanto sarebbe avvenuto; e’, infatti, di tutta evidenza che, di fronte ad una accusa di tale genere, un atteggiamento volto non a minimizzarla ma a verificarne la rispondenza al vero e’ atteggiamento del tutto comprensibile in un’ottica di giustificato allarme, ma lo stesso non puo’ essere ritenuto indicativo di una preesistente clima di sospetto nei confronti del ricorrente, tale da accreditare la genuinita’ delle accusa mosse a carico di questo.

Cosi’ la Corte di merito ha illogicamente ritenuto indicativi di un disagio connesso a possibili abusi sessuali i malesseri fisici manifestati dalla (OMISSIS) in ambiente scolastico, senza pero’ tenere conto del fatto che gli stessi si evidenziavano non solamente in occasioni, quali il corso sulla sessualita’, che in qualche modo potevano essere messe in correlazione con gli abusi ipoteticamente patiti, ma anche in occasione di impegnative prove scolastiche, sicche’ gli stessi appaiono essere piuttosto indice di un’emotivita’ spiccata, tale da coinvolgere, in presenza di fattori di stress, quale che ne potesse essere l’origine, anche la componente fisica della persona e non solo quella psicologica.

Alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene, conclusivamente, la Corte che il quadro probatorio ed indiziario a carico del prevenuto non consenta di esprimere, con il tranquillante grado di sicurezza richiesto, un giudizio di responsabilita’ penale nei suoi confronti; la sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano che, nuovamente esaminato il materiale processuale a sua disposizione, rivalutera’, tenuto conto della segnalate aporie motivazionali, la sussistenza o meno degli elementi necessari per la conferma della affermazione della penale responsabilita’ dell’imputato contenuta nella sentenza del giudice di prime cure, impugnata di fronte ad essa dal prevenuto (OMISSIS).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano.

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