Articolo

Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 19 febbraio 2016, n. 3258. La responsabilità da prodotto difettoso ha natura presunta, e non oggettiva, poiché prescinde dall’accertamento della colpevolezza del produttore, ma non anche dalla dimostrazione dell’esistenza di un difetto del prodotto. Incombe, pertanto, sul soggetto danneggiato – ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 224 (trasfuso nell’art. 120 del cd. “codice del consumo”) – la prova specifica del collegamento causale non già tra prodotto e danno, bensì tra difetto e danno, ciò rappresentando un prerequisito della responsabilità stessa, con funzione delimitativa dell’ambito di applicabilità di essa. Quanto, poi, alla difettosità del prodotto, essa si correla al concetto di “sicurezza”, nel senso che è difettoso – ai sensi dell’art. art. 5 del d.P.R. n. 224 del 1988 (oggi trasfuso nell’art. 117 Codice del Consumo) — quel prodotto che non offra la sicurezza che ci si può legittimamente attendere in relazione al modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, alla sua presentazione, alle sue caratteristiche palesi alle istruzioni o alle avvertenze fornite, all’uso per il quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato, e ai comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere, al tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 19 febbraio 2016, n. 3258 Ritenuto in fatto l. — M.C. proponeva impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma, del 26 febbraio 2008, con la quale era stata rigettata la sua domanda di condanna della Procter & Gamble s.r.l. al risarcimento dei danni patiti a seguito dell’esplosione...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 21 gennaio 2016, n. 1050. Nessuna sanzione per il locatore che, dopo aver ottenuto dal comune il permesso di eseguire lavori di ristrutturazione nell’appartamento affittato, chieda al conduttore di lasciarlo (alla scadenza del primo quadriennio), se poi scaduto il permesso annuale a causa della opposizione dell’inquilino decida di affittarlo a terzi, desistendo dal proposito di rinnovarlo

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 21 gennaio 2016, n. 1050 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SPIRITO Angelo – Presidente Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere Dott. PELLECCHIA Antonella...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 17 dicembre 2015, n. 25356. Ove il comodato di un bene immobile sia stato stipulato senza limiti di durata in favore di un nucleo familiare (nella specie: dal genitore di uno dei coniugi) già formato o in via di formazione, si versa nell’ipotesi del comodato a tempo indeterminato, caratterizzato dalla non prevedibilità del momento in cui la destinazione del bene verrà a cessare. Infatti, in tal caso, per effetto della concorde volontà delle parti, si è impresso allo stesso un vincolo di destinazione alle esigenze abitative familiari (e perciò non solo e non tanto a titolo personale del comodatario) idoneo a conferire all’uso – cui la cosa deve essere destinata – il carattere implicito della durata del rapporto, anche oltre la crisi coniugale e senza possibilità di far dipendere la cessazione del vincolo esclusivamente dalla volontà, ad nutum, del comodante. Salva la facoltà di quest’ultimo di chiedere la restituzione nell’ipotesi di sopravvenienza di un bisogno, ai sensi dell’art. 1809, comma 2, c.c., segnato dai requisiti della urgenza e della non previsione.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III SENTENZA 17 dicembre 2015, n. 25356 Ritenuto in fatto Con sentenza del 27 aprite 2011 il Tribunale di Taranto, sezione distaccata di Grottaglie, accoglieva la domanda, presentata da L.C. e F.A. nei confronti di L.B. e M.A. , di risoluzione di un contratto di comodato avente ad oggetto un...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 30 giugno 2015, n. 13319. Alla cessione di ramo di azienda è applicabile l’articolo 2560 cod.civ. e l’acquirente del ramo di azienda dovrà rispondere dei debiti pregressi risultanti dai libri contabili obbligatori inerenti alla gestione del ramo di azienda ceduto

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 30 giugno 2015, n. 13319 Svolgimento del processo La società L. Carni di Pio e L.P. s.n.c. ha citato in giudizio davanti al Tribunale di Udine la S.p.A. Friudis, ora Gros Market Italia S.r.l., per sentirla condannare al pagamento della somma di L. 294.533.905 per una fornitura di...