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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 22 gennaio 2016, n. 1227. In caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore che abbia ottenuto l’assegnazione del credito pignorato a norma dell’art. 553 c.p.c. è inefficace, ai sensi dell’art. 44 L.F., se intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che l’assegnazione sia stata disposta in data anteriore

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 22 gennaio 2016, n. 1227 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere Dott. DE CHIARA Carlo –...