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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 25 febbraio 2015, n. 3852. Illegittimo il licenziamento per mancato superamento di prova quando quest'ultima non sia individuabile in relazione al tipo di lavoro svolto, nemmeno per relationem. E al tempo stesso l'ex prestatore ha diritto a percepire solo cinque mensilità se a stretto giro trovi altra occupazione ben retribuita

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 25 febbraio 2015, n. 3852 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MACIOCE Luigi – Presidente Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere Dott. GHINOY Paola – Consigliere Dott. AMENDOLA Fabrizio...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 4 febbraio 2015, n. 2021. L'immediatezza della contestazione disciplinare e la tempestività dell'irrogazione della relativa sanzione può in concreto essere compatibile con un intervallo di tempo, più o meno lungo, quando l'accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero quando la complessità della struttura organizzativa dell'impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso. Il requisito della specificità della previa contestazione dell'addebito, necessario nei licenziamenti disciplinari, non è integrato dalla certezza dei fatti addebitati ma dalla idoneità della contestazione a realizzare il risultato perseguito dalla legge ossia a consentire al lavoratore una puntuale difesa, ed a tal fine si richiede soltanto che la contestazione individui i fatti addebitati con sufficiente precisione, anche se sinteticamente, per modo che non risulti incertezza circa l'ambito delle questioni sulle quali il lavoratore è chiamato a difendersi. In tema di licenziamento disciplinare, la violazione del principio di immutabilità della contestazione non può essere ravvisata in ogni ipotesi di divergenza tra i fatti posti a base della contestazione iniziale e quelli che sorreggono il provvedimento disciplinare, occorrendo verificare se tale divergenza comporti in concreto una violazione del diritto di difesa del lavoratore

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 4 febbraio 2015, n. 2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MACIOCE Luigi – Presidente Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere Dott. GHINOY Paola – Consigliere Dott. AMENDOLA Fabrizio...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 21 gennaio 2015, n. 1025. L'azienda non può contestare al prestatore assente dal luogo di lavoro di aver rassegnato le dimissioni in mancanza di una chiara volontà espressa dalla parte in tal senso

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 21 gennaio 2015, n. 1025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MACIOCE Luigi – Presidente Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Consigliere Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere Dott. BERRINO Umberto – Consigliere Dott. TRICOMI Irene...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 14 gennaio 2015, n. 461. Il giudice non può revocare l'ordinanza ammissiva della prova testimoniale di un minore tenendo conto soltanto del dissenso da parte del genitore, potendo procedervi indipendentemente da tale ultima volontà, eventualmente verificando previamente la sua idoneità fisica o mentale a rendere testimonianza. Nel caso in cui, invece, tale revoca derivi dalla ritenuta superfluità della prova, essa potrà essere disposta soltanto dopo avere sentito previamente le parti

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 14 gennaio 2015, n. 461 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MACIOCE Luigi – Presidente Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere Dott. MAISANO Giulio – Consigliere Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere Dott. AMENDOLA Fabrizio...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 5 gennaio 2015, n. 2. Deve sussistere un vincolo di "necessita' diretta", anche se complementare e strumentale, nello specifico spettacolo e nello specifico programma, cosi' che non possa essere considerata sufficiente a legittimare la stipulazione del contratto a tempo determinato la semplice qualifica tecnica o artistica del personale, correlata alla produzione di spettacoli o programmi televisivi o radiofonici. In tema di assunzioni a termine di lavoratori dello spettacolo (Legge 18 aprile 1962, n. 230, articolo 1, comma 2, lettera e), come modificato dalla Legge 23 maggio 1977, n. 266), ha ribadito che non solo e' necessario che ricorrano contestualmente i requisiti della temporaneita' e della specificita', ma e' indispensabile, altresi', che l'assunzione riguardi soggetti il cui apporto lavorativo si inserisca, con vincolo di necessita' diretta, anche se complementare e strumentale, nello specifico spettacolo o programma, sicche' non puo' considerarsi sufficiente ad integrare l'ipotesi di legittimo ricorso al contratto a tempo determinato la mera qualifica tecnica od artistica del personale correlata alla produzione di spettacoli o programmi radiofonici o televisivi, occorrendo che l'apporto del peculiare contributo professionale, tecnico o artistico sia necessario per il buon funzionamento dello spettacolo, in quanto non sostituibile con le prestazioni del personale di ruolo dell'azienda

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 5 gennaio 2015, n. 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MACIOCE Luigi – Presidente Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere Dott. DORONZO Adriana – Consigliere Dott. GHINOY Paola...