Cassazione 6

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 14 gennaio 2015, n. 461

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MACIOCE Luigi – Presidente
Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere
Dott. MAISANO Giulio – Consigliere
Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 9574-2012 proposto da:
(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), (OMISSIS) C.F. (OMISSIS) E (OMISSIS) C.F. (OMISSIS) domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A. (gia’ (OMISSIS) S.P.A.) P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI ROGAZIONISTI 16, presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
(OMISSIS) S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrenti –
e contro
(OMISSIS) S.P.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2384/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 09/04/2011 R.G.N. 4091/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/10/2014 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Roma, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) (questi ultimi tre quali eredi di (OMISSIS)), i primi tre autisti, il quarto ed il defunto (OMISSIS) bigliettai, premesso che con sentenza del Pretore del lavoro di Roma del 30/4/1990, passata in giudicato, era stato riconosciuto il loro diritto alla indennita’ di diaria ridotta per l’attivita’ lavorativa svolta durante i turni di servizio con assenza continuativa dal deposito di Velletri per oltre sei ore, convenivano in giudizio la (OMISSIS) S.p.A. e la (OMISSIS) S.p.A. deducendo la molteplicita’ di tale tipo di turni effettuato da ciascuno di essi nell’arco temporale 1978-1988 (precisamente: n.134 turni nel 1978 con maturazione di un credito di lire 271.698; n.135 turni nel 1979 per lire 273.726: n.143 turni nel 1980 per lire 289.946; n.141 turni nel 1981 per lire 369.723; n.122 turni nel 1982 per lire 398.090; n. 110 turni nel 1983 per lire 358.934: n.120 turni nel 1984 per lire 442.368; n.109 turni nel 1985 per lire 401.817: n.108 turni nel 1986 per lire 443.037; n.97 turni nel 1987 per lire 397.913; n.89 turni nel 1988 per lire 401.461), chiedendo quindi la condanna in solido, o di ciascuna delle predette societa’ per quanto di ragione, a corrispondere a ciascuno di essi ricorrenti la somma di euro 2.080,98 oltre accessori e spese processuali.
Si costituiva in giudizio la (OMISSIS), s.p.a. la quale resisteva alla avversa domanda. La (OMISSIS) restava invece contumace. Il Tribunale, con sentenza n. 8259/06, accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo che i grafici dei turni costituivano quanto meno un principio di prova non contestato, liquidando in via equitativa l’indennita’ richiesta dai ricorrenti e, per l’effetto, condannava: a) la (OMISSIS), s.p.a. al pagamento della somma di euro 619,75 (oltre accessori) in favore di (OMISSIS) e di euro 206.59 (oltre accessori) in favore di (OMISSIS); b) la (OMISSIS) al pagamento della somma di euro 619,75 (oltre accessori) in favore sia di (OMISSIS) che di (OMISSIS) e la somma di euro 206,58 (oltre accessori) in favore degli eredi di (OMISSIS).
Avverso la predetta sentenza proponevano appello i soggetti citati, lamentandone la parziale erroneita’ ed ingiustizia.
In particolare la censuravano per non avere il primo giudice ammesso le prove articolate dai ricorrenti per dimostrare i turni effettivamente svolti nel periodo per cui e’ causa. Inoltre, evidenziavano l’erroneita’ della gravata sentenza nella parte in cui non aveva dato rilievo alla mancata specifica contestazione da parte della (OMISSIS) dei turni di lavoro cosi’ come indicati nel ricorso introduttivo. Da ultimo, gli appellanti lamentavano l’erroneita’ del criterio equitativo adottato dal Tribunale (60 turni per gli autisti e 20 per i bigliettai) evidenziando che, comunque, avrebbe potuto farsi ricorso al giuramento suppletorio.
Pertanto, gli appellanti chiedevano alla Corte di merito, in parziale riforma della gravata sentenza, l’accoglimento integrale delle loro domande, insistendo anche nelle richieste di carattere istruttorio.
Entrambe le societa’ si costituivano in giudizio resistendo al gravame.
La societa’ (OMISSIS), a sua volta, proponeva distinto appello avverso la medesima sentenza relativamente alla parte in cui era stata condannata al pagamento di cui sopra.
In particolare, la censurava per avere accolto parzialmente la domanda dei ricorrenti sebbene gli stessi non avessero provato in alcun modo una assenza continuativa fuori dal territorio del Comune di Velletri non inferiore a sei ore e che lo svolgimento di tali turni non avesse comportato, nell’ambito delle predette sei ore, passaggi o soste entro i confini di Velletri (condizioni necessarie per il riconoscimento della indennita’ di diaria, come statuito dalla sentenza del Pretore del Lavoro di Roma 31/4/1990 e passata in giudicato), evidenziando inoltre la nullita’ dei conteggi allegati al ricorso introduttivo della lite, nei quali era stata omessa la quantificazione delle voci della retribuzione normale assunta a base del calcolo delle maggiorazioni dovute, onde erano incomprensibili i criteri di determinazione delle somme pretese.
Con sentenza depositata il 9 aprile 2011 la Corte d’appello di Roma, pronunciando sugli appelli riuniti cosi’ statuiva: a) in accoglimento dell’appello proposto dal (OMISSIS) s.p.a. (ed in parziale riforma della gravata sentenza), rigettava la domanda proposta nei suoi confronti dai lavoratori da essa dipendenti; b) dichiarava assorbito l’appello proposto da tutti i dipendenti; c) confermava la sentenza impugnata quanto alla (OMISSIS), non avendo quest’ultima proposto appello incidentale. Rilevava la Corte distrettuale che mentre la sentenza del Pretore di Roma si era limitata ad affermare il loro diritto all’indennita’ di diaria ridotta in caso di turni di lavoro comportanti un’assenza dal territorio del Comune di Velletri non inferiore a sei ore (con esclusione dei turni che in tale ambito temporale prevedevano rientri, passaggi o soste entro i confini comunali), la ricorrenza in concreto di tale circostanza non era stata accertata nei confronti di alcuno dei lavoratori, su cui gravava il relativo onere probatorio; che i turni allegati al ricorso introduttivo erano stati contestati dalle societa’ convenute; che l’indisponibilita’ dopo oltre un decennio della relativa documentazione non poteva risolversi in una assoluzione dall’onus probandi”, che il richiesto giuramento suppletorio non poteva essere integralmente sostitutivo della prova.
Per la cassazione di tale sentenza propongono ricorso i lavoratori (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), affidato ad unico articolato motivo. Resistono con controricorso l'(OMISSIS) s.p.a. (succeduta alla (OMISSIS) s.p.a.) e la (OMISSIS) s.p.a. Entrambe le parti hanno presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-I ricorrenti denunciano una omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5); la violazione e falsa applicazione degli articoli 112 e 132 c.p.c. e articolo 118 disp. att. c.p.c.; degli articoli 88 e 210, 414, 416, 420, 434, 436 e 437 c.p.c.; dell’articolo 2697 c.c., nonche’ del R.D.L. n. 2328 del 1923, articolo 1; dell’articolo 21, n. 7, del c.c.n.l. autoferrotranvieri 23.7.76 e dell’articolo 13 del c.c.n.l. 12.3.80 alla Legge n. 604 del 1966, articoli 1 e 5 (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3).
Lamentano innanzitutto che la sentenza impugnata ritenne erroneamente che le societa’ avessero contestato i turni indicati nel ricorso introduttivo della lite, laddove esse erano rimaste contumaci in primo grado (rectius: la sola (OMISSIS)), dovendosi cosi’ applicare il principio di non contestazione. Questa prima censura dell’articolato motivo di ricorso, e’ infondata.
Ed invero deve rilevarsi che il principio di non contestazione necessita di un comportamento concludente della parte costituita (Cass. n. 4161/14, Cass. n. 3727/12, Cass. n. 23142/09, Cass. n.l4623/09, Cass. n.l0182/07) e che in ogni caso la mera contestazione non e’ preclusa per la prima volta in appello, sia per la parte rimasta contumace sia per la parte costituitasi tardivamente in primo grado. Del resto gli stessi ricorrenti deducono che la (OMISSIS), costituitasi tardivamente in primo grado, ebbe a contestare i fatti esposti dagli attori. I ricorrenti, inoltre, censurano la sentenza impugnata per non avere adeguatamente considerato che essi richiesero, sin dal ricorso introduttivo del giudizio e quindi in appello, “l’acquisizione in giudizio della documentazione in possesso dell’azienda”, sicche’ vi era stata omessa pronuncia su richieste istruttorie ritualmente formulate, con la conseguenza che la sentenza impugnata aveva violato i principi affermati da questa S.C. in tema di conservazione della documentazione oggetto di istanza di esibizione (ex aliis, Cass. n. 24590/08). Lamentano inoltre la mancata ammissione della richiesta c.t.u. Anche tale censura non merita accoglimento. Ed invero, a differenza di altri casi analoghi esaminati da questa Corte, tra cui la sentenza ora citata, nella specie il giudice di appello ha accertato che la documentazione richiesta venne prodotta dall’azienda sin dal giudizio iniziato nel 1986 sull’an debeatur, sicche’ il mancato successivo reperimento della stessa, a distanza di circa venti anni, non poteva ascriversi alla mancanza di collaborazione e lealta’ processuale dell’azienda (cfr. al riguardo cfr. Cass. sez. un. n. 18810/10, Cass. sez. un. n. 26373/08), quanto piuttosto alla scarsa diligenza dei lavoratori che di tale documentazione avrebbero potuto estrarre copia, al fine di dimostrare, come era loro onere, il fondamento dei fatti costitutivi del diritto reclamato.
Deve inoltre osservarsi, come dedotto dalla (OMISSIS) (pag. 7 controricorso) ed in sostanza dalla sentenza oggi impugnata, che il Tribunale, nel giudizio sul quantum, considero’ erroneamente come un principio di prova la grafica dei turni di servizio prodotti, che invece, per il loro carattere generale riferibile alle tratte aziendali e non ai turni svolti dai singoli lavoratori, non poteva ritenersi prova dei fatti in contestazione. Gli attuali ricorrenti lamentano altresi’ che la Corte capitolina non si pronuncio’ sulle ulteriori richieste istruttorie (prova per testi e c.t.u.), avanzate in primo grado e reiterate genericamente in appello e tuttavia, in contrasto col principio dell’autosufficienza (a fronte della mancata ammissione da parte della Corte di merito), non chiarite in questa sede attraverso la trascrizione dei relativi capitoli, rendendo cosi’ la censura inammissibile. Ed invero deve evidenziarsi che il ricorrente che, in sede di legittimita’, denunci il difetto di motivazione circa elementi probatori richiesti, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova, al fine di consentire al giudice di legittimita’ il controllo della decisivita’ dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, la S.C. deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto (Cass. ord. 30 luglio 2010 n. 17915; Cass. ord. 16.3.12 n. 4220; Cass. 9.4.13 n. 8569).
Ne’ rileva la mancata ammissione della c.t.u. che non e’ mezzo di prova ed e’ rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito (Cass. 5.7.14 n. 14774, Cass. ord. 8.2.11 n. 3130, Cass. 13.3.09 n. 6155, Cass. 5.7.07 n. 15219, Cass. 2.3.06 n. 15219, Cass. 14.2.06 n. 3191), che nella specie ha correttamente evidenziato che la mancanza di documentazione inerente i turni svolti e non addebitabile all’azienda per le ragioni viste, avrebbe rivestito un inammissibile carattere esplorativo (in tali termini Cass. ord. 8.2.11 n. 3130; v. inoltre: Cass. 18.4.08 n. 10202, Cass. 5.7.07 n. 15219, Cass. 2.3.06 n. 4660).
Risulta infine inammissibile l’ulteriore censura degli odierni ricorrenti circa la carenza di motivazione, da parte della Corte di merito, in ordine a tutti i motivi di gravame. Ed invero i ricorrenti si limitano, a tal fine, a riportare il contenuto integrale dell’atto di appello, demandando cosi’ a questa S.C. di selezionare le questioni rilevanti, e neppure chiaramente dedotte, e dunque un inammissibile giudizio di fatto (Cass. 7 febbraio 2012 n. 1716).
Il ricorso va dunque rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’, che liquida in euro 100,00 per esborsi, euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

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