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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 11 dicembre 2015, n. 49066. Integra il reato di diffamazione pluriaggravata di cui agli artt. 227, commi 1 e 2, e 47 n. 2 cod. pen mil. pace la condotta del militare, sulla propria pagina personale di facebook, posta un commento denigratorio nei confronti di altro militare facilmente identificabile in ragione di riferimenti soggettivi, temporali, motivazionali e personali

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE I SENTENZA 11 dicembre 2015, n. 49066 Ritenuto in fatto Con sentenza del 21 febbraio 2012 il Tribunale militare di Roma ha dichiarato S.F. responsabile del reato di diffamazione pluriaggravata di cui agli artt. 227, commi 1 e 2, e 47 n. 2 cod. pen. mil. pace, perché, nella qualità...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 29 ottobre 2015, n. 43704. Il reato di molestia di cui all’articolo 660 c.p., non e’ necessariamente abituale, per cui puo’ essere realizzato anche con una sola azione di disturbo o di molestia, purche’ ispirata da biasimevole motivo o avente il carattere della petulanza, che consiste in un modo di agire pressante ed indiscreto, tale da interferire sgradevolmente nella sfera privata di altri

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 29 ottobre 2015, n. 43704 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GIORDANO Umberto – Presidente Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere Dott. MAZZEI Antonella P. – Consigliere Dott. LA POSTA Lucia – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 29 ottobre 2015, n. 43712. Chi, occasionalmente e sia pure per una sola volta, ha aperto un locale per consentirvi lo svolgimento di uno spettacolo pubblico, senza l’osservanza delle prescrizioni previste a tutela dell’incolumità pubblica, deve ritenersi responsabile ai sensi dell’art. 681 c.p.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE I SENTENZA 29 ottobre 2015, n. 43712   Rilevato in fatto   Con sentenza emessa il 27/03/2014 il Tribunale di Milano giudicava S.I. responsabile dei reato di cui all’art. 681 cod. pen., condannandolo alla pena di mesi uno di arresto e 200,00 euro di ammenda, oltre alle pene accessorie di...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 6 agosto 2015, n. 34466. La malattia di mente rilevante per l’esclusione o per la riduzione dell’imputabilità è solo quella medico-legale, dipendente da uno serio stato patologico, che comporti una degenerazione della sfera intellettiva o volitiva dell’agente. I disturbi della personalità, o ogni altro disturbo mentale, sono in grado di influire sulla capacità di intendere e volere solo quando intervengono con un nesso eziologico nella condotta criminosa, per effetto dei quali il reato viene ritenuto causalmente determinato proprio dal disturbo mentale; si deve trattare cioè di turbe mentali di tale consistenza e gravità da determinare una situazione psichica che impedisca al soggetto di gestire le proprie azioni e faccia sì che non ne percepisca il disvalore; oppure di impulsi all’azione, pur riconosciuta come riprovevole, che siano tali da vanificare la capacità di apprezzarne le conseguenze. Nel caso in esame, di fronte all’omicidio di tre persone, un mero disturbo dell’adattamento non è stato assunto come sintomo di una mancante o ridotta capacità di intendere e volere.

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 6 agosto 2015, n. 34466 Rilevato in fatto 1. Con sentenza in data 5 marzo 2013 il G.U.P. del Tribunale di Cagliari, a seguito di rito abbreviato, ha dichiarato M.F. colpevole dei reati di omicidio continuato aggravato di cui agli artt. 81 cpv., 575 e 577 n. 3...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 12 giugno 2015, n. 24870. L’art. 479 cod. pen. incrimina la falsità ideologica in atto pubblico descrivendo la fattispecie astratta e realizzando rinvio alle pene stabilite dall’art. 476, sicché non può dirsi indispensabile la contestazione espressa della aggravante di cui all’art. 476 co.2 cod. pen. lì dove la falsità ideologica riguardi un tipo di atto – indicato nella contestazione – che abbia la particolare attitudine probatoria richiesta da tale norma

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 12 giugno 2015, n. 24870 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GIORDANO Umberto – Presidente Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere Dott. BONITO Francesco Maria – Consigliere Dott. MAGI Raffaello – rel. Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 11 giugno 2015, n. 24704. La detenzione per la somministrazione di medicinali guasti o imperfetti non integra il reato consumato previsto dall’art. 443 cod. pen., ma ben può concretare, in tesi, una ipotesi di tentativo punibile ex art. 56 cod. pen. quando costituisca atto idoneo diretto in modo non equivoco alla somministrazione e sia accompagnata dalla consapevolezza del guasto o della imperfezione del medicinale

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 11 giugno 2015, n. 24704 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GIORDANO Umberto – Presidente Dott. DI TOMASSI Maria Stefani – Consigliere Dott. CAVALLO Aldo – rel. Consigliere Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 27 maggio 2015, n. 22152. Il reato di cui all’art. 660 cod. pen. consiste in qualsiasi condotta oggettivamente idonea a molestare e disturbare terze persone e richiede, sotto il profilo soggettivo, la volontà della condotta e la direzione della volontà verso il fine specifico di interferire inopportunamente nell’altrui sfera di libertà

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 27 maggio 2015, n. 22152 Rilevato in fatto 1. Con sentenza emessa il 18/02/2014 il Tribunale di Milano, procedendo con rito abbreviato, condannava A.V. al pagamento di 300,00 euro di ammenda per il reato di cui all’art. 660 cod. pen., così riqualificato il fatto originariamente contestato ai sensi...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 10 aprile 2015, n. 14842. In materia di confisca, l’articolo 676, comma 1, cod. proc. pen., stabilisce che il giudice dell’esecuzione procede con le forme previste dall’articolo 667 c.p.p., comma 4, emettendo provvedimento non direttamente ricorribile ma opponibile davanti allo stesso giudice che lo ha pronunciato

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 10 aprile 2015, n. 14842 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GIORDANO Umberto – Presidente Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere Dott. TARDIO Angela – Consigliere Dott. BONITO F. Maria S. – Consigliere...

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