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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 26 febbraio 2015, n. 8566. I presupposti essenziali della legittima difesa sono costituiti da un'aggressione ingiusta e da una reazione legittima: mentre la prima deve concretarsi nel pericolo attuale di un'offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, sfocia nella lesione di un diritto (personale o patrimoniale) tutelato dalla legge, la seconda deve inerire alla necessità di difendersi, alla inevitabilità del pericolo e alla proporzione tra difesa e offesa. L'eccesso colposo sottintende i presupposti della scriminante con il superamento dei limiti a quest'ultima collegati, sicché, per stabilire se nel fatto si siano ecceduti colposamente i limiti della difesa legittima, bisogna prima accertare la inadeguatezza della reazione difensiva, per l'eccesso nell'uso dei mezzi a disposizione dell'aggredito in un preciso contesto spazio temporale e con valutazione ex ante, e occorre poi procedere ad un'ulteriore differenziazione tra eccesso dovuto ad errore di valutazione ed eccesso consapevole e volontario, dato che solo il primo rientra nello schema dell'eccesso colposo delineato dall'art. 55 cod. pen., mentre il secondo consiste in una scelta volontaria, la quale comporta il superamento doloso degli schemi della scriminante. La legittima difesa putativa postula i medesimi presupposti di quella reale, con la sola differenza che nella prima la situazione di pericolo non sussiste obiettivamente ma è supposta dall'agente sulla base di un errore scusabile nell'apprezzamento dei fatti, determinato da una situazione obiettiva atta a far sorgere nel soggetto la convinzione di trovarsi in presenza del pericolo attuale di un'offesa ingiusta; sicché, in mancanza di dati di fatto concreti, l'esimente putativa non può ricondursi ad un criterio di carattere meramente soggettivo identificato dal solo timore o dal solo stato d'animo dell'agente

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 26 febbraio 2015, n. 8566 Rilevato in fatto 1. Con sentenza emessa il 05/06/2012 il Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Venezia, procedendo con rito abbreviato, condannava L.B. alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione, ritenendolo colpevole di concorso nel tentato omicidio mediante accoltellamento,...

L'art. 4, secondo comma, legge 18 aprile 1975 n. 110, nell'equiparare alle armi improprie alcuni strumenti la cui destinazione naturale non è l'offesa alla persona, ma che tuttavia sono occasionalmente atti ad offendere, ne individua in modo specifico alcuni
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L'art. 4, secondo comma, legge 18 aprile 1975 n. 110, nell'equiparare alle armi improprie alcuni strumenti la cui destinazione naturale non è l'offesa alla persona, ma che tuttavia sono occasionalmente atti ad offendere, ne individua in modo specifico alcuni

Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 12 febbraio 2015, n. 6261. L’art. 4, secondo comma, legge 18 aprile 1975 n. 110, nell’equiparare alle armi improprie alcuni strumenti la cui destinazione naturale non è l’offesa alla persona, ma che tuttavia sono occasionalmente atti ad offendere, ne individua in modo specifico alcuni che, per le loro caratteristiche,...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 10 febbraio 2015, n. 5966. La circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 9 c.p. trova il suo fondamento nell'esigenza di tutela del corretto svolgimento dell'attività, a rilevanza pubblica, svolta da determinati soggetti pubblici (pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio ai sensi, rispettivamente, degli artt. 357 e 358 c.p. Ai fini della configurabilità dell'aggravante in esame, occorre una connessione tra l'abuso e l'illecito ovvero un nesso funzionale tra qualifica posseduta e reato, nel senso che il soggetto agente deve avere deviato dal fine istituzionale il potere attribuitogli dalla legge o violato il dovere impostogli per realizzare il fatto criminoso. Nel caso in esame (l'imputato, Appuntato scelto dei Carabinieri in servizio, esplodeva con la propria pistola di ordinanza, in rapida successione e da breve distanza, undici colpi all'indirizzo della parte offesa, mentre si trovava seduto a bordo della propria autovettura. Il decesso si verifica quasi immediatamente a causa delle gravissime lesioni riportate in parti vitali del corpo, il movente del gesto veniva individuato nel risentimento e nella gelosia maturate dall'imputato nei confronti della vittima, un suo caro amico d'infanzia, che, dopo avere allacciato una relazione sentimentale con la moglie della parte offesa, era andato a vivere con lei) non sussiste la connessione tra l'abuso – inteso come uso dei poteri per finalità diverse da quelle per le quali gli stessi sono stan conferiti – e l'illecito, atteso che il delitto di omicidio volontario si colloca in una dimensione squisitamente privata e che l'imputato ha agito al di fuori dell'ambito delle sue funzioni. Non ricorre, neppure, un nesso funzionale tra qualità di pubblico ufficiale rivestita dall'imputato e il delitto di omicidio volontario, non sussistendo alcun nesso di strumentalità tra il potere conferito dalla legge al Carabiniere e la consumazione del reato.

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 10 febbraio 2015, n. 5966 Ritenuto in fatto 1. Il 20 agosto 2013 il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Sanremo, all’esito di giudizio abbreviato, dichiarava S. C. colpevole del delitto di omicidio volontario, aggravato dalla premeditazione, ed, esclusa l’aggravante di cui all’art. 61 n. 9 c.p., riconosciute...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 20 novembre 2014, n. 48298. Le condizioni e i presupposti per l'applicazione di una misura cautelare restrittiva della libertà personale siano apprezzati e motivati dal giudice sulla base della situazione concreta, alla stregua dei ricordati principi di adeguatezza, proporzionalità e minor sacrificio, così da realizzare una piena individualizzazione della coercizione cautelare. Ed è del tutto evidente che i postulati della flessibilità e della individualizzazione che caratterizzano l'intera dinamica delle misure restrittive della libertà, non possono che assumere connotazioni "bidirezionali", nel senso di precludere tendenzialmente qualsiasi automatismo. L'ordinanza impugnata, nel caso di specie, non ha fatto corretta applicazione di tali principi. Infatti, richiamando le esigenze cautelari in precedenza descritte, le ha apoditticamente definite di eccezionale rilevanza sulla base degli stessi elementi (la falsa versione dei fatti concordata da riferire agli inquirenti, la predisposizione del piano di fuga in Albania, il precedente tentativo di aborto realizzato in occasione della prima gravidanza) utilizzati per ritenerle configurabili i parametri descritti dall'art. 274, lett. a), b), e), c.p.p.. Muovendo da tale impropria sovrapposizione il Tribunale, con automatismo argomentativo, ha ritenuto unica misura adeguata la custodia cautelare in carcere senza preventivamente porre in correlazione logica fra loro le regole generali poste dal codice a presidio della coercizione cautelare e le peculiarità del caso concreto.

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza  20 novembre 2014, n. 48298 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 4 giugno 2014 il Tribunale di Milano, costituito ex art. 309 c.p.p., respingeva l’istanza di riesame avanzata da N.K. e, per l’effetto, confermava l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa nei suoi confronti il 9 maggio...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza del 7 novembre 2014, n. 46085. Il criterio adottato dal legislatore per stabilire se determinate cartucce siano da considerarsi munizioni da guerra o da arma comune da sparo è quello indicato dal complesso delle disposizioni della L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 1, comma 3, secondo cui sono munizioni da guerra le cartucce destinate al caricamento delle armi da guerra, nonchè dalla citata Legge, art. 2, comma 4, in virtù del quale non possono essere munizioni per armi comuni da sparo quelle costituite con pallottole a nucleo perforante o aventi le altre caratteristiche di particolare capacità offensiva indicate nel predetto articolo. In altri termini, l'unico criterio valido per stabilire se munizioni, utilizzabili indifferentemente sia per armi da guerra che per armi catalogate armi comuni da sparo possano o meno qualificarsi munizioni da guerra occorre far riferimento, non esistendo alcun tipo di munizioni legislativamente riservato per calibro od altro, (blindatura del proiettile), alle sole armi da guerra, integrandole fra loro, alla definizione che di munizioni da guerra dalla L. n. 110 del 1975, art. 2 e la disposizione di cui successivo art. 2, comma 4 per il quale "le munizioni a palla destinate alle armi comuni non possono comunque essere costituite con pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, autopropellenti…". Se, pertanto, le munizioni hanno caratteristiche vietate per il munizionamento civile resta provato che esse sono destinate all'armamento bellico

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza del 7 novembre 2014, n. 46085 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GIORDANO Umberto – Presidente – Dott. CAVALLO Aldo – rel. Consigliere – Dott. BONITO Francesco M.S – Consigliere – Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. – Consigliere – Dott. CENTONZE...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 9 ottobre 2014, n. 42051. La differenza tra gli artt. 575 e 584 cod. pen. va individuata nella diversità dell'elemento psicologico, che nell'omicidio preterintenzionale consiste nella volontarietà delle percosse o delle lesioni alle quali consegue la morte dell'aggredito come evento non voluto

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE I SENTENZA 9 ottobre 2014, n. 42051 Ritenuto in fatto Con sentenza del 17.4.2013 la Corte di assise di appello di Catania rideterminava in anni ventuno di reclusione la pena inflitta dalla Corte di primo grado che condannava, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle circostanze aggravanti contestate della premeditazione...