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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 14 aprile 2015, n. 15247. In tema di determinazione della pena per traffico e consumo di stupefacenti, la Corte d’appello è svincolata dalla decisione di primo grado, anche nello stabilire una sanzione assai più vicina all’attuale massimo rispetto a quella inflitta in primo grado che era invece vicina al minimo, basta che sia rispettato il divieto di peggioramento del trattamento se il ricorso è presentato dall’imputato

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 14 aprile 2015, n. 15247 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FIALE Aldo – Presidente Dott. FRANCO Amedeo – Consigliere Dott. RAMACCI Luca – Consigliere Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere Dott. PEZZELLA Vincenzo...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 26 marzo 2015, n. 12986. La motivazione del decreto di sequestro probatorio puo’ essere integrata sia dal P.M., attraverso la presentazione di una memoria scritta, sia dal giudice del riesame; nonche’, nel senso della esistenza di un vero e proprio “potere-dovere” in capo al giudice del riesame di “integrare” o “riformare” la motivazione del provvedimento di sequestro carente in punto di esigenze probatorie

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 26 marzo 2015, n. 12986 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FIALE Aldo – Presidente Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere Dott. SCARCELLA Alessio – rel. Consigliere Dott. MENGONI...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 19 marzo 2015, n. 11498. In materia di reati tributari, può assumere rilievo e, quindi, costituire oggetto di sequestro probatorio ogni elemento utile che, anche in forma indiretta, possa contribuire a ricostruire i fatti e dunque il giudizio sul merito della contestazione, essendo in tal senso rilevante anche la documentazione contabile relativa a periodi di imposta diversi rispetto a quelli in relazione ai quali è condotta l’indagine penale

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III SENTENZA 19 marzo 2015, n. 11498 Ritenuto in fatto Con ordinanza del 13.6.2014 il Tribunale di Macerata rigettava la richiesta di riesame avverso il decreto di perquisizione e sequestro probatorio delle scritture e in genere di tutta la documentazione contabile della società EFFEMME emesso l’8.5.2014 nel procedimento penale n....

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 13 marzo 2015, n. 10719. Il legislatore, nel reintrodurre la sanzione penale di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10 bis con la Legge n. 311 del 2004, ha esplicitato in modo assolutamente chiaro che la sanzione penale trova applicazione soltanto sulle ritenute effettivamente operate sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti. Di qui il riferimento alle “certificazioni rilasciate ai sostituiti” in luogo della piu’ generica formula contenuta nel Decreto Legge n. 429 del 1982, articolo 2 conv. dalla Legge n. 516 del 1982 (“le ritenute effettivamente operate, a titolo di acconto o di imposta, sulle somme pagate …”). Se dunque la norma di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10 bis si propone di sanzionare l’omesso versamento, nel termine previsto, delle ritenute operate dal datore di lavoro, quale sostituto di imposta, sulle retribuzioni effettivamente corrisposte ai sostituiti, non vi e’ ragione per ritenere che la prova di cio’ debba ricavarsi solo dalle “certificazioni” senza possibilita’ di ricorrere ad “equipollenti.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 13 marzo 2015, n. 10719 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FIALE Aldo – Presidente Dott. GRILLO Renato – Consigliere Dott. AMORESANO Silvio – rel. Consigliere Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere Dott. ACETO...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 14 aprile 2015, n. 15235. In tema di reato di cui all’art. 112, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, un prodotto, deve considerarsi immesso sul mercato comunitario quando viene reso disponibile per la prima volta: ciò avviene quando un prodotto fuoriesce dalla fase di fabbricazione al fine di essere distribuito utilizzato sul mercato comunitario. L’immissione sul mercato può essere esclusa solo quando ricorrono congiuntamente le due seguenti condizioni: a) il prodotto sia detenuto nei magazzini dei fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità Europea; b) il prodotto non sia ancora disponibile nella Comunità stessa (Guida all’attuazione delle direttive, paragrafo 2.3.1). Condizioni che, come correttamente evidenziato dai giudici distrettuali, incontestabilmente non ricorrono nel caso di specie poiché il prodotto era stato comunque reso disponibile in Italia nei termini già esposti.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 14 aprile 2015, n. 15235 Ritenuto in fatto 1. Il sig. A. P. ricorre per l’annullamento della sentenza dei 12/12/2013 con cui la Corte di appello di Lecce, confermando la decisione di primo grado impugnata dall’imputato stesso, ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all’art. 112,...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 14 aprile 2015, n. 15249. In tema di profitto da reato, in generale, deve prescindersi, nella sua definizione, da una nozione di tipo prettamente aziendalistico. Il “profitto” di cui all’art. 240, cod. pen., non si identifica con (né si sovrappone a) l’utile d’impresa o il reddito di esercizio, sicché non si può strutturalmente scorporare il costo sostenuto per ottenerlo, sopratutto se l’investimento, in quanto cosa destinata a commettere il reato (e dunque a produrre il profitto), potrebbe essere di per sé oggetto di confisca. La definizione di “profitto” confiscabile a norma dell’art. 19, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, non si discosta da quella da sempre elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte, nel senso che non può farsi ricorso a parametri valutativi di tipo aziendalistico – quali ad esempio quelli del “profitto lordo” e del “profitto netto”, tanto più se l’impresa è totalmente votata all’illecito. Se l’impresa non è totalmente votata al delitto, allorquando il corrispettivo costituisca il compenso di un’attività che, ancorché acquisita illecitamente, non infici tuttavia la regolarità della prestazione sinallagmatica resa al terzo, di esso non potrà tenersi conto nella quantificazione del profitto. Il che, non equivale a sostenere che il profitto confiscabile ai sensi dell’art. 19, d.lgs. 231/2001 debba essere calcolato al netto dei costi sostenuti per ottenerlo. Nel caso di specie, invece, il reato è insito nella stessa cessione del prodotto come “biologico” invece che come “convenzionale” ed il profitto, che costituisce l’unità di misura del valore dei beni da confiscare (e dunque sequestrati), non è dato dall’intero corrispettivo ottenuto, bensì dalla sola differenza fraudolentemente ottenuta tra quest’ultimo (come documentato dalle fatture di vendita) e quello che sarebbe stato ottenuto se gli stessi prodotti fossero stati ceduti come “convenzionali”; il profitto, dunque, si identifica con il concreto ed unico vantaggio conseguito con la perpetrazione del reato.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 14 aprile 2015, n. 15249 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 19/02/2014, il Tribunale di Pesaro ha parzialmente riformato il decreto del 14/01/2014 con il quale il Giudice per le indagini preliminari di quello stesso Tribunale aveva disposto, ai sensi degli artt. 24-rer, 25-bis 1, 19, e...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 26 marzo 2015, n. 1296. Risponde della contravvenzione di cui al 1° comma dell’art. 659 c.p. il gestore di un locale pubblico per il disturbo del riposo e delle occupazioni delle persone arrecato dagli avventori dell’esercizio pubblico al di fuori del locale, quando sia dimostrato che egli non ha esercitato il potere di controllo che gli compete e che a tale omissione è riconducibile la verificazione dell’evento

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 26 marzo 2015, n. 1296 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FIALE Aldo – Presidente Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere Dott. RAMACCI Luca – Consigliere Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere Dott. ANDRONIO...