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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 10 febbraio 2015, n. 5924. Il Gip non può sostituirsi al Pm nell’esercizio dell’azione penale ordinando la formulazione dell’imputazione nei confronti di soggetti non iscritti nel registro delle notizie di reato, oppure ordinando l’imputazione coatta in ordine a reati diversi da quelli iscritti nel registro. Può, invece, ordinare al Pm di svolgere ulteriori indagini nei confronti di soggetti noti e per notizie di reato diverse da quelle per cui lo stesso Pm aveva chiesto l’archiviazione del procedimento contro ignoti. Lo ha affermato la Cassazione che, salvaguardando il ruolo istituzionale del Pm, ha affermato la validità degli atti di impulso del Gip in modo tale che il controllo di legalità sulle modalità di esercizio dell’azione penale sia coerente con il principio costituzionale di obbligatorietà. Nel caso di specie, è stato respinto il ricorso del Pm contro la decisione del Gip che, pur condividendo l’argomento dell’accusa sulla difficoltà di individuare l’autore di una falsificazione di fatture, aveva tuttavia chiesto di procedere nei confronti del soggetto utilizzatore delle fatture

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 10 febbraio 2015, n. 5924 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FIALE Aldo – Presidente Dott. DI NICOLA Vito – rel. Consigliere Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere Dott. ACETO Aldo – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 20 febbraio 2015, n. 7763. Nel reato di cui all'articolo 600 ter c.p., l'elemento soggettivo è rappresentato dalla volontà consapevole di divulgare, volontà che deve emergere in forza di specifici elementi

  Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza  20 febbraio 2015, n. 7763 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza dei 18 febbraio 2014 la Corte d’appello di Milano ha respinto l’appello proposto da V. W. avverso sentenza del 19 luglio 2013 con cui il Tribunale di Milano lo aveva condannato alla pena di due anni...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 17 febbraio 2015, n. 6821. La condotta di promessa o dazione di denaro o altra utilità, attraverso cui si convinca una persona minore di età ad intrattenere rapporti sessuali con il soggetto agente, integra gli estremi della fattispecie di cui al comma secondo e non al primo dell'art. 600 bis del codice penale", precisando, altresì, che: l'atto sessuale compiuto dal minore prostituito, a differenza di quanto avviene per i maggiorenni, non può essere inquadrato in un'area di libertà; da tale assenza di libertà della prostituzione minorile; di cui il fruitore della prestazione sessuale non può non essere a conoscenza, discende, in forza della precisa incriminazione prevista dal co. 2 dell'art. 600 bis cod.pen., la punibilità della condotta del cliente medesimo, che diversamente è immune da sanzione quando viene in rapporto, sempre da cliente, con la prostituzione del soggetto adulto; in tale logica punitiva del cliente del minorenne, la condotta di induzione alla prostituzione minorile di cui al primo comma della citata disposizione deve essere sganciata dal rapporto sessuale con l'agente, dovendo avere riguardo alla prostituzione esercitata nei confronti di terzi, anche identificabili in un solo soggetto, purché diverso dall'induttore

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza  17 febbraio 2015, n. 6821 Ritenuto in fatto Il Gup presso il Tribunale di Milano, con sentenza del 14/4/2011, resa a seguito di rito abbreviato, dichiarava V.S. , D.F.R. e R.N. corresponsabili dei reati di cui agli artt. 600 bis co. 1 e 600 ter co. 1 cod.pen.,...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 10 febbraio 2015, n. 5934. In tema di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, secondo la previsione di cui all'art. 299 co. 4 ter cod. proc. pen. se la richiesta è basata sulle condizioni di salute di cui all'art. 275 cod. proc. pen., comma 4 bis, ovvero se tali condizioni di salute sono segnalate dal servizio sanitario penitenziario, il giudice, se non ritiene di accoglierla sulla base degli atti, dispone con immediatezza e comunque non oltre il termine previsto al comma 3, gli accertamenti medici del caso, nominando un perito. Il giudice, dunque, ha l'obbligo di disporre la perizia solo se sono evidenziate ragioni di salute riconducibili alla previsione di cui all'art. 275 co. 4 bis cod. proc. pen. e cioè: l'essere il richiedente persona affetta da AIDS conclamata o da gravi deficienze immunitarie accertate ai sensi dell'art. 256 bis, co. 2 cod. proc. pen. ovvero da altra malattia particolarmente grave, per effetto della quale le sue condizioni di salute risultino incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere. A far scattare l'obbligo di nominare un perito non basta, dunque, evidentemente, prospettare una qualsivoglia malattia, ma occorre che venga evidenziata e circostanziata una patologia "particolarmente grave", la cui cura non sia compatibile con il regime carcerario, anche nei centri clinici particolarmente attrezzati disponibili all'interno di talune strutture dell'amministrazione penitenziaria. E se non è onere del richiedente provare in maniera esaustiva tale incompatibilità, per contro la richiesta deve contenere degli elementi che consentano al giudice una delibazione circa la ricaduta del caso in esame nella previsione di cui all'art. 275 co. 4 bis cod. proc. pen..

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 10 febbraio 2015, n. 5934 Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Genova, pronunciando nei confronti dell’odierno ricorrente L.R. , con ordinanza del 17.6.2014 rigettava l’appello avverso l’ordinanza con cui il GIP del Tribunale di Genova, in data 15.4.2014 aveva a sua volta rigettato l’istanza di sostituzione con...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 2 febbraio 2015, n. 4680. Associazione per delinquere: le differenze tra promotore e organizzatore; la pluralità delle figure criminose, pur tra loro alternative, ma comunque autonome, descritte dalla fattispecie incriminatrice dell'associazione per delinquere, nonché delinea i tratti differenziali tra le condotte di promozione e di organizzazione della societas sceleris.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 2 febbraio 2015, n. 4680 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FIALE Aldo – Presidente Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere Dott. SCARCELLA Alessio – rel. Consigliere Dott. MENGONI...