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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 5 marzo 2015, n. 4524. Il creditore che impugna lo stato passivo può esercitare tutte le azioni volte ad escludere o postergare i crediti ammessi, ivi compresa la revocatoria, in quanto portatore non solo dei propri interessi, ma anche degli interessi di tutti gli altri creditori (Cass. nn. 4959/013 (ord.), 8827/98, 1392/79). Il principio risulta coerente col sistema, posto che, una volta dichiarato esecutivo lo stato passivo, l’inerzia del curatore, che abbia omesso di far valere in via di eccezione, nella sede di verifica a ciò deputata, l’inefficacia dell’atto dal quale deriva il credito o la garanzia ad esso connessa, o che non abbia impugnato il provvedimento di rigetto dell’eccezione assunto dal giudice delegato, finirebbe col pregiudicare le ragioni degli altri, incolpevoli, creditori. Esso si pone, inoltre, in linea di continuità con l’orientamento espresso dalle SS.UU. nella sentenza n. 29420/08, che sottolinea come il mancato esercizio da parte del curatore delle azioni poste a tutela della massa legittimi il singolo creditore a proseguirle nel proprio esclusivo interesse: a maggior ragione, pertanto, tale legittimazione va riconosciuta al creditore impugnante ex art. 98 L. Fall., che agisce anche nell’interesse degli altri creditori

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 5 marzo 2015, n. 4524 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente Dott. BERNABAI Renato – Consigliere Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere Dott. CRISTIANO Magda – rel....

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 5 marzo 2015, n. 4522. In una domanda di protezione internazionale, l'omosessualità del richiedente asilo può essere dedotta anche in un secondo momento, e cioè dopo che sia stata respinta la prima istanza

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 5 marzo 2015, n. 4522 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere Dott. DE CHIARA Carlo...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 3 marzo 2015, n. 4285. Ai fini della determinazione dell'assegno divorzile, la disponibilità patrimoniale acquisita in via ereditaria dal coniuge onerato può costituire oggetto di valutazione da parte del giudice in quanto costituente in ogni caso una voce reddituale

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 3 marzo 2015, n. 4285 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere Dott. DE CHIARA Carlo...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 10 febbraio 2015, n. 2576. In tema di separazione personale, l'addebito presuppone non solo una violazione degli obblighi matrimoniali, ma anche un rapporto di causalità con l'intollerabilità della convivenza

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 10 febbraio 2015, n. 2576 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere Dott. DE CHIARA Carlo –...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 26 gennaio 2015, n. 1382. Rimessa alle sezioni unite la questione in ordine a come coordinare il principio dell'unicita' dei giudizi di cognizione ed esecuzione, applicabile anche in ordine al computo del tempo ai fini della valutazione della durata ragionevole od irragionevole di un processo con la previsione di un termine di decadenza, cosi' come stabilito nella Legge n. 89 del 2001, articolo 4 nella versione ratione temporis applicabile, ovvero quella in vigore fino al giorno 11/8/2012 (Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 55, comma 2 conv. nella Legge n. 134 del 2012) di sei mesi decorrente dal momento in cui la decisione e' divenuta definitiva; inoltre, se il dies a quo costituito dalla "decisione definitiva" cosi' come indicato dal citato articolo 4 ai fini del computo del termine semestrale di decadenza possa ritenersi applicabile alla pronuncia passata in giudicato nel giudizio di cognizione, quando esso abbia avuto una durata irragionevole o invece debba identificarsi soltanto con la decisione conclusiva della successiva fase di esecuzione forzata; – in quest'ultima ipotesi come computare la fase di quiescenza del procedimento, successiva alla conclusione definitiva del giudizio di cognizione ed anteriore all'instaurazione del giudizio di esecuzione.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 26 gennaio 2015, n. 1382   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere Dott. DE CHIARA Carlo...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 30 gennaio 2015, n. 1765. I crediti sorti a seguito delle prestazioni rese in favore del fallimento per la redazione del concordato preventivo e per la relativa assistenza – e dunque a fortiori se sorti a seguito dell'essenziale attività dell'attestatore rientrano tra quelli da soddisfarsi in prededuzione ai sensi dell'art. 111, comma 2, legge fallimentare, come modificato dal D.lgs . n. 5 del 2006.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 30 gennaio 2015, n. 1765 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente Dott. BERNABAI Renato – Consigliere Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 9 febbraio 2015, n. 2445. Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale, non è prevista dall'art. 156 cod. civ. in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento ma ha lo scopo di garantire ai figli minorenni o non autosufficienti economicamente la continuità dell'habitat familiare. La misura dell' assegno va determinata non solo valutando i redditi dell'obbligato, ma anche altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'obbligato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti. Nella determinazione dell'assegno di mantenimento deve avere quale indispensabile elemento di riferimento ai fini della valutazione di congruità dell'assegno, il tenore di vita di cui i coniugi avevano goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato e, a tal fine, il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito (sia pure molto elevato) emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico. In tema di determinazione dell'assegno di mantenimento, l'esercizio del potere di disporre indagini patrimoniali avvalendosi della polizia tributaria, che costituisce una deroga alle regole generali sull'onere della prova, rientra nella discrezionalità del giudice di merito; l'eventuale omissione di motivazione sul diniego di esercizio del relativo potere, pertanto, non è censurabile in sede di legittimità, ove, sia pure per implicito, tale diniego sia logicamente correlabile ad una valutazione sulla superfluità dell'iniziativa per ritenuta sufficienza dei dati istruttori acquisiti

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 9 febbraio 2015, n. 2445 Fatto e diritto Rilevato che in data 31 luglio 2014 è stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c. che qui si riporta: l. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 22221 del 25 settembre – 29 ottobre 2009, ha dichiarato la separazione...