Cassazione 4

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 5 marzo 2015, n. 4522

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), rappresentato e difeso, per mandato a margine del ricorso, dall’avv. (OMISSIS) che indica per le comunicazioni relative al processo il telefax n. (OMISSIS) ovvero gli indirizzi e-mail (OMISSIS) o di posta elettronica certificata (OMISSIS);

– ricorrente –

nei confronti di:

Ministero dell’Interno – Commissione territoriale per riconoscimento della protezione internazionale di Caserta;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 220/14 della Corte di appello di Napoli, emessa il 10 gennaio 2014 e depositata il 3 febbraio 2014, n. R.G. 1571/2013.

FATTO E DIRITTO
Rilevato che:
1. (OMISSIS), cittadino (OMISSIS), ha impugnato il provvedimento della Commissione Territoriale di Caserta del 29 aprile 2011 con il quale e’ stata respinta la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale o di qualsiasi protezione sussidiaria.
2. Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 23 gennaio 2013, ha respinto l’impugnazione rilevando che: una precedente domanda di protezione internazionale era stata presentata dal (OMISSIS) e respinta nel 2009; con la nuova domanda veniva prospettata, per la prima volta, dal richiedente la sua condizione di omosessuale e la circostanza che l’omosessualita’ e’ oggetto in Liberia di sanzioni penali; la relazione psicologica allegata dal richiedente non attesta alcuna situazione che comporti il diritto alla protezione internazionale risultando da essa una generica situazione problematica attinente alla sfera psico-sessuale. Il Tribunale ha pertanto ritenuto che l’argomento della omosessualita’, non denunciata in un primo tempo per pudore, e’ stato introdotto surrettiziamente, e intempestivamente, per giustificare la riproposizione della domanda di protezione, gia’ respinta sulla base della deduzione di altri presupposti, e senza peraltro dimostrare tale condizione e le persecuzioni che essa provocherebbe nel paese di provenienza.
3. La Corte di appello di Napoli ha confermato il provvedimento di rigetto dell’opposizione rilevando che con la seconda domanda di protezione e’ stata prospettata una condizione preesistente alla prima domanda di protezione e che cio’ rende inammissibile la nuova domanda, comunque infondata per le considerazioni gia’ svolte nella motivazione del provvedimento di rigetto emesso dal Tribunale.
4. Ricorre per cassazione (OMISSIS) affidandosi a tre motivi di impugnazione illustrati con memoria difensiva.
5. Non svolge difese l’Amministrazione intimata.
6. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e mancata applicazione dell’articolo 3, comma 1, 2, 3, 4 e 5; degli articolo 6, comma 2; articolo 7, comma 2, lettera b); articolo 8, comma 1, lettera d); Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n. 251, articolo 14. Violazione e mancata applicazione del Decreto Legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, articoli 8, comma 3; articolo 11; articolo 29, comma 1, lettera b), come modificato dal Decreto Legislativo n. 158 del 2009 nonche’ del Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 5, comma 6, e articolo 19, in relazione al Decreto Legislativo n. 251 del 2007, articolo 5, comma 1, lettera c) e articolo 19, comma 2, ex articolo 360 c.p.c., n. 3.
7. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e mancata applicazione dell’articolo 3, comma 1, 2, 3, 4 e 5; del Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n. 251, articoli 7 e 14. Violazione e mancata applicazione del Decreto Legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, articolo 8, comma 3; articolo 11; articolo 29, comma 1, lettera b), come modificato dal Decreto Legislativo n. 158 del 2009 in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3.
8. Con il terzo motivo di ricorso si deduce l’omessa, o quantomeno insufficiente, e contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Ritenuto che:
9. I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente essendo connessi logicamente e giuridicamente in relazione alle censure mosse alla decisione della Corte di appello. In particolare essi concernono la mancata valutazione, secondo i parametri normativi e della giurisprudenza di legittimita’, dell’ attendibilita’ delle dichiarazioni del ricorrente sulla propria omosessualita’; il mancato accertamento della situazione di persecuzione e grave restrizione della liberta’ personale esistente in Liberia a carico delle persone omosessuali; la mancata attivazione dei poteri istruttori spettanti al giudice di merito nei procedimenti aventi ad oggetto le richieste di protezione internazionale; la pregiudiziale valutazione negativa delle dichiarazioni del ricorrente secondo cui egli non si e’ sentito di esporre la propria condizione personale nella prima richiesta presentata in Italia a causa della sua fede religiosa e del senso di disagio introiettato negli anni a causa della ostilita’ familiare e sociale all’omosessualita’.
10. Il ricorso e’ fondato. La disposizione di cui al Decreto Legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, articolo 29, lettera b) (“la Commissione territoriale dichiara inammissibile la domanda e non procede all’esame, nei seguenti casi:… b) il richiedente ha reiterato identica domanda dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione stessa senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine”) va interpretata nel senso di riconoscere l’ammissibilita’ della domanda quando vengono prospettati nuovi elementi, anche se esistenti gia’ al momento della precedente richiesta, ma che il ricorrente non ha potuto prospettare perche’ non ha potuto, senza sua colpa, produrne le prove, in precedenza, innanzi alla commissione in sede amministrativa, ne’ davanti al giudice, introducendo il procedimento giurisdizionale, (cfr. Cass. civ. sez. 6-1 ord. n. 5089 del 28 febbraio 2013). Cio’ comporta anche che se il ricorrente non ha reiterato una identica domanda, come deve ritenersi sia avvenuto nel caso in esame, ma ha portato alla valutazione della Commissione, con la nuova istanza, nuovi presupposti per l’accoglimento della sua richiesta, si devono valutare le ragioni per cui una tale prospettazione non sia avvenuta contestualmente alla precedente e considerare la domanda ammissibile quando tali ragioni appaiono plausibili e non siano ascrivibili a colpa del richiedente.
11. Nella specie non e’ stato valutato l’impedimento, dedotto dal ricorrente, alla prospettazione, sin dalla prima richiesta di protezione internazionale, della sua condizione personale in relazione alla situazione giuridico-sociale del proprio paese di provenienza. Sebbene tale impedimento consista in fattori di ordine psicologico e morale non si puo’ affatto escludere a priori che essi non abbiano potuto determinare un ostacolo oggettivo e decisivo alla prospettazione dell’omosessualita’ come presupposto per la concessione della protezione internazionale.
12. Il ricorso va pertanto accolto e conseguentemente va cassata l’ordinanza della Corte di appello di Napoli, cui la causa va rimessa per la valutazione delle predette ragioni che, appaiono almeno astrattamente, idonee a rendere ammissibile la domanda di protezione internazionale. All’esito di tale valutazione la domanda di protezione internazionale dovra’ essere eventualmente esaminata secondo il principio affermato nella giurisprudenza di legittimita’ (Cass. civ. sezione 6-1 n. 15981 del 20 settembre 2012) secondo cui, ai fini della concessione della protezione internazionale, la circostanza per cui l’omosessualita’ sia considerata un reato dall’ordinamento giuridico del Paese di provenienza e’ rilevante, costituendo una grave ingerenza nella vita privata dei cittadini omosessuali, che compromette grandemente la loro liberta’ personale e li pone in una situazione oggettiva di persecuzione, tale da giustificare la concessione della protezione richiesta.
13. La Corte di appello dovra’ quindi acquisire le prove necessario al fine di accertare o meno la circostanza della omosessualita’ del richiedente, la condizione dei cittadini omosessuali nella societa’ liberiana e lo stato della relativa legislazione, nel rispetto del criterio direttivo della normativa comunitaria e italiana in materia di istruzione ed esame delle domande di protezione internazionale (Cass. civ. S.U. n. 27310 del 17 novembre 2008 secondo cui l’autorita’ amministrativa esaminante ed il giudice devono svolgere un ruolo attivo nell’istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, oltre che fondato sulla possibilita’ di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione necessaria e Cass. civ. sezione 6-1 ordinanza n. 10202 del 10 maggio 2011, secondo cui il giudice di merito non puo’ poggiare la propria valutazione sulla esclusiva base della credibilita’ soggettiva del richiedente, essendo tenuto, ai sensi del Decreto Legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, articolo 8, comma 3, ad un dovere di cooperazione che gli impone di accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale, peraltro derivanti anche dall’adozione del rito camerale, in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente che la Commissione Nazionale, ai sensi del comma 3 dell’articolo 8 sopra citato, fornisce agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative).
14. La Corte di appello, quale giudice del rinvio in diversa composizione, decidera’ anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione

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