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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 15 settembre 2015, n. 18079. Costituisce motivo di ricorso attinente alla giurisdizione quello con il quale si denunzia che il Consiglio di Stato abbia esercitato i poteri inerenti alla giurisdizione di merito o esclusiva, al di fuori dei casi in cui la legge lo consente. Rimangono, invece fuori, dal perimetro dei motivi inerenti alla giurisdizione tutte le situazioni in cui si denunzi un cattivo esercizio da parte del Consiglio di Stato della propria giurisdizione, quando cioè si prospetti una violazione nell’interpretazione di norme di legge, o falsa applicazione delle stesse, posta in essere dal Consiglio di Stato all’interno dell’area riservata alla sua giurisdizione. In questo caso il vizio, attenendo all’esplicazione interna del potere giurisdizionale conferito dalla legge al giudice amministrativo, non può essere oggetto di ricorso per cassazione

Suprema Corte di Cassazione Sezioni Unite Civili sentenza 15 settembre 2015, n. 18079   Ragioni della decisione 1. Il dott. M.L.E. partecipò all’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione forense svoltosi nell’anno 2011 presso la Corte d’appello di Lecce. Gli elaborati vennero corretti dalla commissione istituita presso la Corte d’appello di Salerno. La commissione si espresse...

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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 15 settembre, n. 18077. La pretesa punitiva esercitata dal Consiglio dell’Ordine forense in relazione agli illeciti disciplinari commessi dai propri iscritti ha natura di diritto soggettivo potestativo che, sebbene di natura pubblicistica, resta soggetto a prescrizione dovendo escludersi che il termine di cui all’art. 51 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 possa intendersi come un termine di decadenza, insuscettibile di interruzione o di sospensione. La previsione, da parte del citato art. 51 di un termine quinquennale di prescrizione, mentre delimita nel tempo l’inizio dell’azione disciplinare, vale anche ad assicurare il rispetto dell’esigenza che il tempo dell’irrogabilità della sanzione non venga protratto in modo indefinito, perché al procedimento amministrativo di inflizione della sanzione è da ritenere applicabile non già la regola dell’effetto interruttivo permanente della prescrizione sancito dall’art. 2945, secondo comma, cod. civ., bensì quello dell’interruzione ad effetto istantaneo di cui al precedente art. 2943 cod. civ., con la conseguente idoneità interruttiva anche dei successivi atti compiuti dal titolare dell’azione disciplinare in pendenza del relativo procedimento

Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 15 settembre, n. 18077 Svolgimento del processo l’Avvocato B.P. ha depositato ricorso, illustrato con successiva memoria, con il quale chiede la cassazione della sentenza del Consiglio Nazionale Forense, con la quale è stata confermata la decisione del COA di Verona, di applicazione nei suoi confronti della sanzione disciplinare...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 16 luglio 2015, n. 14885. A norma dell’art. 38, comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1973, l’accertamento del reddito con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta, dovendosi precisare al riguardo che l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 16 luglio 2015, n. 14885 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CICALA Mario – Presidente Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 24 giugno 2015, n. 13138. Lo studio dentistico anche se esercita l’attività tramite alcuni operatori non medici perché odontotecnici effettua, in ogni caso, le prestazioni in esenzione IVA nel caso in cui l’attività sia svolta sotto la direzione di un direttore sanitario

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 24 giugno 2015, n. 13138   Osserva: La CTR di Torino ha respinto l’appello dell’Agenzia, appello proposto contro la sentenza n. 6-16-2011 della CTP di Torino che – in causa avente ad oggetto “disconoscimento dell’esenzione IVA ex art. 10 comma 1 n. 18 del DPR n. 633/1972”, siccome...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 5 giugno 2015, n. 11632. La sospensione dei termini per il periodo feriale ai procedimenti non giurisdizionali. La sospensione del termine per l’impugnazione degli atti d’imposizione tributaria prevista dal D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, comma 3, è volta a garantire un concreto spatium deliberandi in vista dell’accertamento con adesione (il cui esperimento resta, appunto, consentito) e va riferita al relativo procedimento, che ha natura amministrativa, per di più escludendo la cumulabilità della sospensione disposta da detta disposizione con quella prevista in tema di condono – L. n. 289 del 2002, art. 15, specificamente ritenendo che “… la sospensione prevista dalla legge sul condono incide sui tempi per la proposizione del ricorso giurisdizionale in concordanza col tempo concesso per il perfezionamento della definizione agevolata (art. 15, comma 2)”. La non cumulabilità è coerente alla non cumulabilità della sospensione dei termini feriali con quelli di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 16. Facendo dunque applicazione al caso di specie di siffatti principi generali – idonei a superare il diverso avviso espresso dalla prassi amministrativa – risoluzione del Ministero delle Finanze 11/11/1999 N. 159//E – nessun errore in diritto risulta avere commesso la CTR che ha correttamente ritenuto di non applicare la sospensione del periodo feriale al termine di 90 giorni relativo all’accertamento con adesione

Suprema Corte di Cassazione Sezione VI ordinanza 5 giugno 2015, n. 11632 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CICALA Mario – Presidente – Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere – Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere – Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere – Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ordinanza sul ricorso...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 18 giugno 2015, n. 12682. Si e’ in presenza di un concorso formale quando con una sola azione od omissione si commettono diverse violazioni della medesima disposizione normativa (concorso formale omogeneo), oppure quando con una sola azione o omissione vengono violate disposizioni diverse anche relative a tributi diversi (concorso formale eterogeneo). Ricorre, invece il concorso materiale quando con piu’ azioni o omissioni si commettono diverse violazioni della stessa disposizione di legge. Non trova, quindi, applicazione nel caso di specie, il cumulo giuridico previsto dal Decreto Legislativo n. 472 del 1997, articolo 12 bensi’ il concorso materiale tra violazioni commesse con piu’ azioni od omissioni -senza che possa, ancora, ritenersi applicabile a tale ultima ipotesi, in via analogica, la normativa dettata dall’articolo 81 cpv. c.p. in tema di continuazione tra reati, in quanto la differenza morfologica tra reato e illecito amministrativo non consente che, attraverso un procedimento di integrazione analogica, le norme previste in materia penale vengano “tout court” estese alla materia degli illeciti amministrativi

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 18 giugno 2015, n. 12682 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CICALA Mario – rel. Presidente Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere...