Corte di Cassazione bis

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 1 giugno 2015, n. 11365

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CICALA Mario – Presidente

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24459-2012 proposto da:

COMUNE di LUCCA (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura per atto Notaio (OMISSIS) di (OMISSIS) del 15/02/2013, rep. n. 75992 allegata in atti;

– resistente –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 19/16/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di FIRENZE del 9/02/2012, depositata il 15/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/03/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito l’Avvocato (OMISSIS) (delega avvocato (OMISSIS)) difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;

udito l’Avvocato (OMISSIS) difensore del resistente che si riporta agli scritti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Comune di Lucca ricorre contro i signori (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) per la cassazione della sentenza n. 19/16/12 con cui la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, confermando la pronuncia di primo grado, ha annullato tre avvisi di accertamento ICI per l’anno 2004 emessi nei confronti dei contribuenti in relazione ad un terreno di cui i medesimi sono contitolari, giudicato non edificabile dal giudice del merito.

La Commissione Regionale ha motivato affermando che “per la parte del terreno soggetto ad esondazione, lo stesso Comune ritiene che sia solo potenzialmente edificatile, una volta che il terreno sia stato posto in sicurezza. Se e’ potenzialmente edificabile dopo che si sara’ provveduto in merito, vuol dire che al momento non era edificatile e tanto tasta. Anche per la parte Nord del terreno, questa non puo’ poi essere considerata edificatile, stante gli obblighi urbanistici vigenti. Il ricorso del Comune si fonda su tre motivi.

Il primo motivo concerne la violazione e/o falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 2, comma 1, lettera b), in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, nella quale la Commissione Regionale sarebbe incorsa ritenendo che la presenza di eventuali vincoli escluda la edificabilita’ dell’area, invece che incidere esclusivamente sulla determinazione del valore venale del bene.

Il secondo motivo concerne la violazione e/o falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 2, comma 1, lettera b), del Decreto Legge n. 203 del 2005, articolo 11 quaterdecies, comma 16, conv. in Legge n. 248 del 2005, nonche’ del Decreto Legge n. 223 del 2006, articolo 36, conv. in Legge n. 248 del 2006, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3. Avrebbe errato la Commissione Regionale nel ritenere che le dimensioni ridotte e la forma del lotto elimini l’edificabilita’ dell’area, assumendo tali elementi rilevanza esclusivamente ai fini della determinazione del valore venale di essa.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5. La Commissione Regionale ha affermato che “anche la parte Nord del terreno non puo’ essere considerata edificatile stante gli obblighi urbanistici vigenti”” senza indicare a quali obblighi essa intendesse riferirsi.

I sigg. (OMISSIS) e (OMISSIS) non si sono costituiti, mentre in data 20.3.13 (successiva alla scadenza del termine di cui all’articolo 370 c.p.c., comma 1, spirato il 5.12.12) si e’ costituito (OMISSIS), depositando procura notarile ad litem all’avvocato (OMISSIS) e comparsa di costituzione ai soli fini della discussione orale. La relazione ex articolo 380 bis c.p.c., comma 1, – con la fissazione della discussione in camera di consiglio per l’adunanza del 21.5.14 – e’ stata notificata al Comune ricorrente e all’avv. (OMISSIS). Quest’ultimo, in data 13.5.14, ha depositato memoria difensiva ex articolo 378 c.p.c. (rectius: articolo 380 bis, comma 2) con la quale ha sollevato eccezione di giudicato esterno con riferimento alla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Lucca n. 36.1.13, che produceva in allegato alla memoria.

Con ordinanza depositata il 22.8.14, all’esito della camera di consiglio del 21.5.14 (alla quale era intervenuto solo il difensore del ricorrente) il Collegio – considerato che il ricorrente non aveva ricevuto la notifica di alcun controricorso e quindi non era tenuto a verificare se controparte avesse depositato memorie per l’adunanza della camera di consiglio – assegnava al Comune ricorrente il termine per memorie di cui all’articolo 384 c.p.c., comma 3 nel testo modificato dal Decreto Legislativo n. 40 del 2006, e rinviava la causa a nuovo ruolo, rimettendola alla udienza pubblica. Il Comune, nel rispetto del termine assegnato, depositava memoria ex articolo 384 c.p.c. in cui deduceva l’irritualita’ della memoria di controparte del 13.5.14 e della produzione della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Lucca a tale memoria allegata e, nel merito, argomentava che il giudicato formatosi sulla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Lucca n. 36.1.13, essendo relativo all’anno di imposta 2005, non poteva fare stato per il precedente anno 2004, a cui si riferiva l’avviso di accertamento impugnato nel presente giudizio.

La causa e’ stata quindi discussa alla pubblica udienza del 4.3.15, alla quale sono comparsi sia il difensore del Comune di Lucca che quello di (OMISSIS).

MOTIVI DELLA DECISIONE

La sentenza gravata ha annullato l’atto impositivo impugnato, relativo all’anno 2004, ritenendo il terreno de quo non imponibile ai fini ICI in quanto non edificarle: cio’ sull’assunto che tale terreno, per una parte (esposta al rischio di esondazione), e’ soggetto ad un vincolo di inedificabilita’ temporaneo (destinato a durare fino alla messa in sicurezza delle pertinenze fluviali) e, per la parte residua – quella a nord – non potrebbe essere considerato edificabile “stante gli obblighi urbanistici vigenti”. Il resistente ha sollevato eccezione di giudicato esterno formatosi con la sentenza n. 36/1/13 della Commissione Tributaria Provinciale di Lucca, pronunciata il 20.10.12 e depositata in data 03.04.13, passata in giudicato perche’ non impugnata con i mezzi ordinari, la quale, nel giudizio tra le stesse parti e concernente diverse annualita’ della medesima imposta (ICI per anni 2005-2006), ha accertato l’inedificabilita’ del terreno oggetto dell’avviso di accertamento impugnato nel presente giudizio. E’ dunque necessario scrutinare preliminarmente l’ammissibilita’ della suddetta eccezione di giudicato esterno, e della produzione documentale offerta dal resistente a supporto della stessa, nonche’ la relativa fondatezza.

Va premesso che, secondo l’indirizzo ormai consolidato di questa Corte, il giudicato esterno e’ rilevabile di ufficio anche in sede di legittimita’ e che, ove tale giudicato si sia formato dopo la notifica del ricorso per cassazione, la relativa produzione documentale e’ ammissibile fino all’udienza di discussione (SSUU 13916/06; si veda anche la sentenza n. 1883/11, ove si precisa che, quando il giudicato esterno si formi per effetto di una pronuncia della Corte di cassazione successiva alla proposizione del ricorso per cassazione proposto nel procedimento nel quale il giudicato s’intende far valere e l’oggetto della cosa giudicata debba desumersi dalla sentenza di merito, in quanto la relativa impugnazione si sia chiusa in rito con declaratoria d’inammissibilita’, la parte, per documentare la formazione del giudicato che non possa emergere dal tenore della decisione della Corte di cassazione, puo’ produrre fino all’udienza di discussione anche la sentenza di merito, essendo tale produzione esclusivamente funzionale alla dimostrazione del giudicato).

Tanto premesso, va pure osservato che il principio della rilevabilita’ di ufficio del giudicato esterno, anche in sede di legittimita’, va coordinato con la disciplina della produzione dei documenti davanti alla Corte di cassazione.

In particolare, questa Corte ha precisato:

– per un verso, con la sentenza n. 9093/02, che la produzione di atti e documenti ai sensi dell’articolo 372 c.p.c., da parte dell’ intimato che abbia proposto tardivamente il controricorso, al quale i documenti siano stati allegati, e’ valida ed efficace, ed i documenti stessi possono conseguentemente essere esaminati e valutati dalla Corte, a condizione che l’intimato stesso partecipi alla discussione orale;

– per altro verso, con la sentenza n. 20029/11, che ai sensi dell’articolo 370 c.p.c., comma 1 la parte contro cui e’ diretto il ricorso, la quale non abbia depositato il controricorso ma solo la procura al difensore, non puo’ presentare memorie, ma soltanto partecipare alla discussione orale e, con la sentenza n. 12381/09, che tale partecipazione costituisce condizione indefettibile ai fini della sanatoria dell’attivita’ processuale irritualmente compiuta nel lasso di tempo intercorso tra la scadenza del termine per la proposizione del controricorso e l’udienza predetta.

Dai suddetti principi si trae la conclusione che il giudicato esterno e’ rilevabile di ufficio anche in cassazione e, ove il giudicato si sia formato dopo la notifica del ricorso per cassazione, i documenti che ne offrono la prova possono essere prodotti dalla parte regolarmente costituita fino all’udienza di discussione. Qualora, tuttavia, tale produzione venga effettuata, prima dell’udienza di discussione, dal resistente costituito irritualmente (perche’ costituito con controricorso tardivo o con comparsa depositata ai soli fini della discussione orale), eventualmente in allegato alla memoria depositata per la discussione ai sensi dell’articolo 378 c.p.c. o articolo 380 bis c.p.c., comma 2, l’irritualita’ di tale costituzione (e della eventuale memoria ex articolo 378 c.p.c. o articolo 380 bis c.p.c., comma 2) impedisce alla Corte di utilizzare i documenti prodotti, a meno che detta irritualita’ non venga sanata dalla partecipazione del resistente alla discussione orale.

Alla stregua di tali principi, la copia della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Lucca n. 36.1.13, depositata il 3.4.13, puo’ essere esaminata da questa Corte, giacche’, trattandosi di sentenza passata in giudicato (e, anzi, depositata) dopo la notifica del ricorso per cassazione del Comune di Lucca (avvenuta il 26.10.12), essa poteva essere prodotta, ai fini della dimostrazione del giudicato esterno, fino all’udienza di discussione e, d’altra parte, l’irritualita’ della sua produzione (derivante dall’irritualita’ della costituzione di (OMISSIS), in quanto non effettuata con tempestivo controricorso) e’ stata sanata dalla partecipazione del difensore del (OMISSIS) all’udienza di discussione del 4.3.15. Ne’ l’inammissibilita’ del documento incorporante detta sentenza potrebbe farsi discendere dal rilievo – evidenziato nella memoria ex articolo 384 c.p.c. del Comune di Lucca – che la relativa produzione non sia stata notificata a controparte ai sensi dell’articolo 372 c.p.c., giacche’, nella specie, il contraddittorio e’ stato garantito mediante l’assegnazione al Comune del termine per memoria ex articolo 384 c.p.c.; questa Corte ha infatti gia’ precisato, con la sentenza n. 21729/13, che alla regola secondo cui nel giudizio di legittimita’ l’elenco dei documenti relativi all’ammissibilita’ del ricorso, che siano stati prodotti successivamente al deposito di questo, debba essere notificato alle altre parti (articolo 372 c.p.c., comma 2) si puo’ derogare quando, nonostante l’omissione della notifica, il contraddittorio sia stato comunque garantito.

Tanto premesso, osserva il Collegio che la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Lucca n. 36.1.13 e’ stata pronunciata tra le stesse parti del presente giudizio (i signori (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), da un lato, ed il come di Lucca, dall’altro) ed ha ad oggetto l’impugnativa di avvisi accertamento ICI per gli anni 2005-2006 concernenti il tributo preteso dal Comune per il medesimo terreno oggetto della ripresa fiscale in discussione nel presente giudizio. L’identita’ tra l’oggetto del presente giudizio e l’oggetto del giudizio definito con la sentenza n. 36.1.13 e’ resa manifesta dal passaggio di tale ultima sentenza in cui la Commissione Tributaria Provinciale di Lucca afferma “Questa Commissione ritiene di non discostarsi dalla precedente decisione, per l’annualita’ 2004, che rilevava l’esclusione di ogni potenzialita’ edificatoria (del terreno de quo, n.d.r.) …. E’ appena il caso di sottolineare che la citata sentenza e’ stata confermata dalla Commissione Regionale con decisione N. 19/16/12”; la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n 19/16/12 e’ appunto la sentenza qui impugnata dal Comune di Lucca.

Cio’ posto, osserva il Collegio che l’accertamento della inedificabilita’ del terreno de quo, definitivamente compiuto per gli anni di imposta 2005 e 2006, spiega efficacia di giudicato esterno anche con riferimento al precedente anno 2004, giacche’:

– da un lato, la edificabilita’ di un terreno costituisce una qualificazione giuridica preliminare all’applicazione della disciplina dell’ICI, ossia un elemento costitutivo della fattispecie impositiva, che, estendendosi ad una pluralita’ di periodi di imposta, assume carattere durevole nel tempo (si veda, per l’affermazione che la sentenza del giudice tributario con la quale si accerta il contenuto e l’entita’ degli obblighi del contribuente per un determinato anno d’imposta fa stato anche con riferimento alle imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi, per quanto attiene le qualificazioni giuridiche o altri elementi preliminari correlati ad un interesse protetto avente il carattere della durevolezza, Cass. nn. 11226/07 e 18907/11);

– d’altro lato, la situazione di fatto e di diritto del terreno de quo non e’ mutata dal 2004 al 2005, come emerge proprio dai brani sopra trascritti della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale n. 36.1.13, in ordine ai quali nessuna contestazione e’ stata sollevata dal Comune nella memoria depositata ai senso dell’articolo 384 c.p.c..

Sussistono quindi i presupposti soggettivi e oggettivi affinche’ la qualificazione del terreno de quo come non edificabile, operata dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Lucca n. 36.1.13 per gli anni 2005 e 2006, spieghi efficacia anche nel presente giudizio; in assenza di modificazioni da un anno all’altro della situazione che determina una qualificazione giuridica preliminare all’applicazione della disciplina tributaria, e’ infatti irrilevante che la sentenza che accerta tale qualificazione riguardi un anno precedente o un anno successivo a quello a cui si riferisce la pretesa impositiva oggetto del giudizio nel quale l’efficacia di detta sentenza viene invocata.

Il ricorso va quindi rigettato, risultando la sentenza gravata conforme alla regula juris espressa dalla giudicato esterno formatosi sulla questione controversa con la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Lucca n. 36.1.13.

Le spese del giudizio di legittimita’ si compensano, essendo la formazione del suddetto giudicato esterno posteriore alla notifica del ricorso per cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.

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