Cassazione 3

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 1 giugno 2015, n. 11301

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8007-2013 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 690/2012 della CORTE D’APPELLO di SALERNO del di 11/05/2012, depositata il 18/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/04/2015 dal Consigliere Relatore Dott. DE STEFANO FRANCO.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – E’ stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., datata 21.10.13 e regolarmente notificata ai difensori delle parti, relativa al ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno n. 690 del 18.9.12, del seguente letterale tenore:

“1. – (OMISSIS) ricorre, affidandosi ad un motivo, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, limitatamente al capo sulla compensazione delle spese nonostante l’accoglimento della sua domanda nei confronti della (OMISSIS) spa per il risarcimento del danno da partecipazione ad un’illecita intesa restrittiva della concorrenza tra compagnie assicuratrici.

L’intimata – cui la notifica del ricorso ha avuto luogo anche ai sensi del Regio Decreto 22 gennaio 1934, n. 37, articolo 82, presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario che ha pronunciato il provvedimento impugnato – non notifica controricorso.

2. – Il ricorso puo’ essere trattato in camera di consiglio – ai sensi degli articoli 375, 376 e 380 bis c.p.c., oltretutto soggetto alla disciplina dell’articolo 360-bis c.p.c., – parendo dovervi essere accolto.

3. – Il ricorrente sviluppa un unitario motivo, contestando la compensazione delle spese di lite fondata sul rilievo ufficioso dell’interruzione della prescrizione e sull’esiguita’ della pretesa creditoria.

4. – Tale soluzione non e’ rispettosa della ratio e della lettera del nuovo testo del capoverso dell’articolo 92 c.p.c., come sostituito dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69, articolo 45, comma 11, applicabile alla fattispecie per essere il giudizio iniziato in unico grado dopo il 4.7.09.

Detta norma, com’e’ noto, prevede che, “se vi e’ soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice puo’ compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”.

Sul punto si e’ consolidato l’orientamento (Cass. 20 aprile 2012, n. 6279) per il quale le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione ed in presenza delle quali – o, in alternativa alle quali, della soccombenza reciproca – il giudice puo’ compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio, devono trovare puntuale riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (Cass., ord. 15 dicembre 2011, n. 26987) e comunque devono essere appunto indicate specificamente (Cass., ord. 13 luglio 2011, n. 15413; Cass. 20 ottobre 2010, n. 21521). Al riguardo, le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo di precisare che, al riguardo, “l’articolo 92 c.p.c., comma 2, nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorche’ concorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimita’, in quanto fondato su norme giuridiche” (Cass. Sez. Un., 22 febbraio 2012, n. 2572).

5. – Se tanto e’ vero, errato e’ il riferimento al valore esiguo della pretesa: gia’ sotto il previgente tenore testuale della norma, quando erano sufficienti giusti motivi in luogo delle obiettivamente piu’ pregnanti gravi ed eccezionali ragioni oggi richieste, una tale giustificazione della compensazione era stata qualificata illegittima, perche’ in grado di tradursi – in specie ove l’importo delle spese fosse tale da superare quello del pregiudizio economico che la parte avesse inteso evitare agendo in giudizio facendo valere il proprio diritto – in una sostanziale soccombenza di fatto della parte vittoriosa con lesione del diritto di agire in giudizio e di difendersi ex articolo 24 Cost., con conseguente violazione di legge per l’illogicita’ ed erroneita’ delle motivazioni addotte (Cass., ord. 10 giugno 2011, n. 12893).

6. – Ma e’ errato in concreto ed incongruo in astratto anche il riferimento al carattere ufficioso del rilievo dell’interruzione: sotto il primo profilo, perche’ gli atti interruttivi erano stati addotti e prodotti dall’attore fin dalla sua costituzione in giudizio e visto che il rigetto dell’eccezione di prescrizione era stato da lui invocato nel corso di quello (sia pure solo all’udienza di precisazione delle conclusioni); sotto il secondo profilo, perche’ la soccombenza costituisce un’applicazione del principio di causalita’, per il quale non e’ esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessita’ del processo: sicche’ per la sua configurabilita’ occorre prescindere dalle ragioni – di merito o processuali – che l’hanno determinata e dal fatto che il rigetto della pretesa della parte dichiarata soccombente sia dipeso dall’avere il giudice esercitato i suoi poteri officiosi (Cass. 15 luglio 2008, n. 19456, richiamata dall’odierno ricorrente).

7. – Pertanto, del ricorso deve proporsi l’accoglimento”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

2 – Non sono state presentate conclusioni scritte, ne’ alcuno ha depositato rituale memoria – solo prospettando il ricorrente al presidente della sesta sezione civile l’opportunita’ di decidere in modo uniforme la presente controversia ed altra simile, per la quale e’ stata depositata relazione di opposta conclusione – o e’ comparso in camera di consiglio per essere ascoltato.

3. – A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le conclusioni, avverso le quali del resto nessuna delle parti ha ritualmente mosso alcuna critica osservazione.

Del resto, anche il secondo argomento addotto dalla corte territoriale a giustificazione della disposta compensazione non e’ congruo nemmeno in astratto (a parte, cioe’, la sua riscontrata scorrettezza in concreto, alla stregua dell’adduzione preventiva, ma reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, dell’evento interruttivo della prescrizione da parte dell’attore), visto che l’interruzione sfugge al regime della rilevabilita’ ad impulso di parte (da ultimo: Cass. 26 febbraio 2014, n. 4548; Cass. 5 agosto 2013, n. 18602; Cass. 14 luglio 2010, n. 16542; argum. avCass. Sez. Un., ord. 7 maggio 2013, n. 10531): il suo rilievo e’ quindi un doveroso sviluppo di ogni attivita’ valutativa del decidente, sol che il fatto sia stato ritualmente addotto in giudizio.

Deve allora trovare applicazione il seguente principio di diritto: l’articolo 92 c.p.c., comma 2, (come sostituito dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69, articolo 45, comma 11), nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorche’ concorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, non consente di disporre la compensazione in parola in base al carattere ufficioso del rilievo dell’interruzione della prescrizione ed all’esiguita’ della pretesa creditoria: quanto al primo profilo, perche’ esso integra un normale esito dell’attivita’ valutativa del giudice; quanto al secondo, perche’, specialmente ove l’importo delle spese fosse tale da superare quello del pregiudizio economico che la parte avesse inteso evitare agendo in giudizio facendo valere il proprio diritto, si tradurrebbe in una sostanziale soccombenza di fatto della parte vittoriosa, con lesione del diritto di agire in giudizio e di difendersi ex articolo 24 Cost., se non pure della regola generale dell’articolo 91 c.p.c..

4. – Ne’ puo’ in questa sede delibarsi l’istanza di differimento o di trattazione congiunta del presente ricorso in uno all’altro evidenziato nell’istanza al Presidente della sesta sezione civile, la relazione depositata in merito al quale fa leva sostanzialmente in modo esclusivo – quale riconosciuto buon fondamento della pure in quel caso disposta compensazione in controversia effettivamente analoga – sul ben diverso elemento, invece del tutto assente nella sentenza oggetto dell’odierno ricorso, della peculiarita’ delle questioni trattate.

5. – Pertanto, ai sensi degli articoli 380 bis e 385 c.p.c., il ricorso va accolto, con cassazione della gravata sentenza e rinvio alla corte territoriale, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita’: la quale regolera’ ex novo il regime delle spese del giudizio in unico grado di merito davanti ad essa svolto alla stregua del principio appena enunziato, impregiudicato beninteso qualunque esito dell’applicazione corretta degli articoli 91 e 92 c.p.c..

Non trova applicazione, essendo stata l’impugnazione accolta, il Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13 comma 1 quater, inserito dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la gravata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimita’, alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, come modif. dalla Legge n. 228 del 2012, da atto dell’insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato articolo 13, comma 1 bis.

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