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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 24 febbraio 2015, n. 3737. Quando si istituisce un trust, l’imposta di donazione si paga subito e non invece nel momento in cui il trustee distribuisce il patrimonio del trust ai beneficiari. Nel caso di specie, si trattava di un trust costituito da alcuni enti pubblici e privati con lo scopo di provvedere alla manutenzione, riqualificazione e sviluppo dell’aeroporto umbro di S. Egidio nel periodo 20052010, con la previsione che l’eventuale residuo di patrimonio sussistente alla cessazione del trust fosse devoluto alla Regione Umbria o ad altro soggetto pubblico. Per Ctp e Ctr l’imposizione doveva avvenire al momento di uscita dei beni dal trust e non al momento della loro sottoposizione al vincolo del trust. Di diverso avviso è stata la Cassazione, secondo la quale «va applicata l’imposta sulle successioni e donazioni, nella peculiare accezione concernente la costituzione di vincolo di destinazione, assunta come autonomo presupposto impositivo, sull’attribuzione di danaro, conferita in trust e destinata ad essere investita a beneficio di terzi». E ancora, l’atto istitutivo del trust autodichiarato è soggetto all’imposta di donazione con l’aliquota dell’8%. In questo caso, si trattava di un trust autodichiarato in cui il settlor nominava se stesso come trustee al fine di meglio realizzare la tutela delle banche creditrici, con la previsione di se stesso (e in subordine dei figli) quale beneficiario del patrimonio residuo. L’atto istitutivo venne tassato con la sola imposta fissa, ma dopo l’alternarsi delle decisioni nelle commissioni tributarie, la Cassazione ha statuito che «l’atto col quale il disponente vincoli beni a sé appartenenti al perseguimento della finalità di rafforzamento della generica garanzia patrimoniale già prestata, nella qualità di fideiussore, in favore di alcuni istituti bancari, in quanto fonte di costituzione di vincoli di destinazione, è assoggettato all’imposta gravante su tali vincoli a norma del comma 47° dell’articolo 2 del decreto legge 262 del 2006, convertito dalla legge 286 del 2006

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 24 febbraio 2015, n. 3737 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CICALA Mario – Presidente Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 7 gennaio 2015, n. 31. In tema di Irap, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, articolo 16, comma 3, da facolta' alle Regioni di incrementare la relativa aliquota fino ad un massimo di un punto percentuale. Esso deve essere interpretato coerentemente con l'intento del legislatore di perseguire obbiettivi di autonomia e di decentramento fiscale delle Regioni medesime. Nella stessa ottica va inteso anche il disposto della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 3, comma 1, lettera a), che, nel sospendere l'efficacia degli aumenti dell'aliquota Irap deliberati dalla Regione successivamente al 29 settembre 2002, in ragione della mancanza di una legge quadro sul federalismo fiscale, ha inteso comunque limitare l'effetto sospensivo a quelle maggiorazioni che determinassero, o nella misura in cui determinassero, il superamento delle aliquote in vigore nel 2002, come nella specie, sicche' le Legge Regionale Veneto 22 novembre 2002, n. 34 e Legge Regionale Veneto 9 gennaio 2003, n. 38, che hanno portato l'aliquota applicabile agli istituti bancari al 5,25%, determinano soltanto la conferma – e la proroga – dell'aliquota del 4,75% disposta per l'anno 2002 dl Decreto Legislativo n. 446 del 1997, articoli 16 e 45,. nella formulazione normativa all'epoca vigente

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 7 gennaio 2015, n. 31 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CICALA Mario – Presidente Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 17 novembre 2014, n. 24461. In tema di processo tributario, la mancata sottoscrizione del ricorso sulla copia consegnata o spedita per posta all'Ufficio finanziario non costituisce causa di inammissibilità dell'atto in presenza della sottoscrizione sull'originale depositato nella segreteria del giudice tributario adito

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 17 novembre 2014, n. 24461 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CICALA Mario – Presidente Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 11 novembre 2014, n. 24027. Detassazione del reddito di impresa: se il beneficio è solo formale ricorre l'abuso del diritto In materia tributaria, la formale spettanza di un risparmio di imposta costituisce presupposto ineliminabile dell'abuso del diritto

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 11 novembre 2014, n. 24027 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CICALA Mario – rel. Presidente Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 4 novembre 2014, n. 23508. Il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360, primo comma, cod. proc. civ., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l'omessa pronuncia, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del primo comma dell'art. 360 cod. proc. civ., con riguardo all'art. 112 cod. proc. civ., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 4 novembre 2014, n. 23508     REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CICALA Mario – Presidente Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere...