cassazione 8

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 15 luglio 2015, n. 14847

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CICALA Mario – Presidente

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25607/2012 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende opc legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 875/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di L’AQUILA SEZIONE DISTACCTA di PESCARA del 29/09/2011, depositata il 03/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2015 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO.

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che, ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati;

osserva:

La CTR di L’Aquila ha respinto l’appello di (OMISSIS) contro la sentenza n. 191/04/2009 della CTP di Chieti che aveva gia’ respinto il ricorso del contribuente ad impugnazione di cartella di pagamento adottata a seguito della definitivita’ dell’avviso di liquidazione al (OMISSIS) destinato per imposta successoria, ipotecaria e catastale ed INVIM sul valore dell’asse ereditario della defunta (OMISSIS) (deceduta il (OMISSIS)), cartella che il contribuente aveva impugnato protestando di avere accettato l’eredita’ con beneficio di inventario (e di essere percio’ tenuto nei soli limiti di quanto ricevuto e senza pregiudizio del proprio patrimonio personale), nel mentre il pagamento delle imposte liquidate sull’asse ereditario era stato richiesto ad esso contribuente “per il complessivo importo”.

La predetta CTR ha motivato la decisione nel senso che, una volta notificato e non tempestivamente impugnato l’atto presupposto alla cartella, il ricorso avverso la cartella medesima sarebbe stato ammissibile solo per vizi propri di quest’ultima. Percio’, la questione dell’accettazione beneficiata avrebbe dovuto essere rappresentata solo in sede di ricorso avverso l’avviso di liquidazione e non contro la cartella che ne era seguita.

La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo. L’Agenzia si e’ difesa con controricorso.

Il ricorso – ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore – puo’ essere definito ai sensi dell’articolo 375 c.p.c..

Infatti, con il primo motivo di censura (improntato alla violazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 19, e del Decreto Legislativo n. 346 del 1990, articolo 36, comma 2) la parte ricorrente si duole che il giudice del merito – nonostante non fosse controverso che “l’erede beneficiato” sia tenuto a corrispondere il tributo in misura non superiore al valore dei beni pervenutigli – abbia escluso che l’esistenza di detta accettazione beneficiata potesse essere posta in rilievo nel corso del procedimento di impugnazione della cartella, siccome limite alla esigibilita’ dell’imposta ordinariamente determinata.

Il motivo appare fondato ed accoglibile.

Invero, anche di recente codesta Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che: “La limitazione della responsabilita’ dell’erede per i debiti ereditali, derivante dall’accettazione dell’eredita’ con beneficio d’inventario, e’ opponibile a qualsiasi creditore, ivi compreso l’erario. Quest’ultimo, di conseguenza, pur potendo procedere alla notifica dell’avviso di liquidazione nei confronti dell’erede (anche nel caso in cui questi abbia rilasciato i beni ereditari in favore dei creditori), non puo’ liquidare od esigere nei confronti dell’erede l’imposta ipotecaria, catastale o di successione sino a quando non si sia chiusa la procedura di liquidazione dei debiti ereditari, e sempre che sussista un residuo attivo in favore dell’erede” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4419 del 21/02/2008; in termini analoghi, anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5529 del 08/09/1983 Sez. 5, Sentenza n. 25670 del 24/10/2008 Sez. 5, Sentenza n. 13906 del 28/05/2008 Sez. 5, Sentenza n. 4419 del 21/02/2008).

Benevero, non dubitandosi del fatto che l’erede che abbia accettato l’eredita’ con beneficio d’inventario sia, comunque, tenuto a corrispondere il tributo, ma in misura non superiore al valore dei beni a lui pervenuti (Cass. Sez. Trib., 12/12/2000, n. 15632), ai fini di poter provvedere alla concreta quantificazione del debito tributario incombente sul singolo erede e’ imprescindibile la previa definizione l’inventario. Solo dopo il completamento della procedura di formazione dell’inventario, con la definitivita’ correlabile alla mancata opposizione, puo’ procedersi alla liquidazione ed alla tassazione, potendosi appunto quantificare l’imponibile. Dunque, la esecuzione coattiva della astratta liquidazione del tributo, coerente con l’ammontare dell’asse ante-inventario, doveva intendersi sottoposta alla condizione -correttamente qualificabile come condicio iuris- della conclusione della procedura di accettazione dell’eredita’ con beneficio d’inventario, sempre che questa fosse stata tempestivamente e ritualmente espletata.

Nella specie concreta, non e’ controverso che il contribuente abbia protestato (ed anche offerto di documentare) di avere fatto accettazione beneficiata, sicche’ sarebbe stato onere preliminare del giudicante acclarare se detta procedura era stata correttamente espletata e (in questa ipotesi) sospendere la procedura originatasi dall’atto di precetto ai fini di attendere la formazione dello stato di graduazione, in difetto del quale non avrebbe potuto farsi luogo alla concreta definizione dei limiti entro i quali l’erede beneficiato avrebbe potuto essere chiamato a rispondere, sempre che concretamente sia residuato un attivo a favore dell’erede medesimo.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza, con conseguente rimessione al giudice del merito per conseguenza della cassazione della pronuncia, onde quest’ultimo provveda agli accertamenti di cui dianzi si e’ detto.

Roma, 10 marzo 2015.

ritenuto inoltre:

che la relazione e’ stata notificata agli avvocati delle parti; che non sono state depositate conclusioni scritte, ne’ memorie; che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto; che le spese di lite posso essere regolate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR Abruzzo che, in diversa composizione, provvedera’ anche sulle spese di lite del presente giudizio.

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