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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 16 gennaio 2015, n. 709. L'art. 366 cod. proc. civ., comma 2 (nel testo introdotto dalla L. n. 183/2011, applicabile ratione temporis trattandosi di ricorso notificato il 24 Luglio 2014) stabilisce che "se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma ovvero non ha indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di Cassazione". Da quest'ultima disposizione si evince che la possibilità della notificazione di atti presso la cancelleria della Corte di Cassazione è subordinata alla duplice condizione della mancata elezione di domicilio in Roma da parte del ricorrente e della mancata indicazione, sempre da parte del ricorrente, dell'indirizzo di posta elettronica certificata, mentre ove questo secondo requisito sussista (come nel caso di specie), si deve ritenere che invece il destinatario della notificazione del ricorso che intenda a sua volta notificare il controricorso non possa avvalersi della notificazione presso la cancelleria della Corte, essendo egli tenuto ad eseguire la notificazione in forma telematica.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 16 gennaio 2015, n. 709 Fatto e diritto Il relatore nominato per l’esame del ricorso ha depositato la relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. nella quale ha esposto le ragioni di manifesta infondatezza del ricorso e ha concluso per il suo rigetto. Il ricorso è stato fissato...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 24 novembre 2014, n. 24939. In tama di applicazione dell'art. 7, 8 comma, 2 periodo del Codice della strada. La norma richiamata impone ai Comuni l'obbligo di individuare, in parte delle aree destinate a sosta con dispositivi di controllo della durata o nelle immediate vicinanze delle stesse, adeguati spazi destinati a parcheggio non soggetto alle limitazioni suddette. Tale dovere, tuttavia, può subire deroghe ove ricorra una qualsiasi tra le ipotesi elencate dalla disposizione in esame. La deroga all'obbligo di istituzione di zone di sosta libere, nel caso di specie, appare ampiamente motivata dalla qualificazione della via delle accertate infrazioni quale strada satura. La scelta discrezionale compiuta, quindi, è sorretta, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 241/1990, da un'adeguata motivazione, idonea ad escludere qualsiasi vizio di violazione di legge. Alla luce di ciò, la contestazione delle scelte di merito compiute dal Comune nell'individuazione delle aree di cui sopra sono inammissibili in sede di legittimità. Ne consegue che la censura effettivamente mossa concerne non tanto la presunta sostituzione della Corte Distrettuale all'amministrazione comunale nella valutazione della sussistenza di ragioni idonee alla deroga in esame, quanto, piuttosto, il mancato svolgimento da parte del giudice a quo, in contrasto con il giudice di prime cure, di un sindacato sugli apprezzamenti di merito effettuati dall'amministrazione comunale. Tuttavia, il riconoscimento in capo all'Autorità Giudiziaria Ordinaria di un potere di sindacato incidentale dei provvedimenti amministrativi limitato alla mera legittimità, e non anche esteso al loro merito, osta all'accoglimento della doglianza proposta.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 24 novembre 2014, n. 24939 Considerato in fatto M.E. e C.G. , ciascuna con più separati ricorsi regolarmente notificati e depositati dinanzi all’Ufficio di Giudice di Pace di Trento, proponevano opposizione avverso più Verbali di Accertamento elevati dalla Polizia Municipale di Trento, nei quali si contestava loro la...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 27 ottobre 2014, n. 22737. La visita allo studio di un avvocato per sottoporgli un atto di citazione fa scattare il diritto alla parcella anche se poi il cliente decide di non affidargli l'incarico di difesa in giudizio

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 27 ottobre 2014, n. 22737 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere Dott. FALASCHI Milena – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 24 ottobre 2014, n. 22685. La necessità della verifica del negativo esperimento della prima convocazione non comporta la necessità di redigere un verbale negativo, ma attiene alla validità della seconda convocazione la quale è condizionata dall'inutile e negativo esperimento della prima, in questo caso per completa assenza dei condomini; la verifica di tale condizione va espletata nella seconda convocazione, sulla base delle informazioni orali rese dall'amministratore, il cui controllo può essere svolto dagli stessi condomini i quali o sono stati assenti alla prima convocazione, o, essendo stati presenti, sono in grado di contestare tali informazioni; pertanto, una volta accertata la regolare convocazione dell'assemblea, l'omessa redazione del verbale che consacra la mancata riunione dell’assemblea in prima convocazione non impedisce che si tenga l’assemblea in seconda convocazione, né la rende invalida

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 24 ottobre 2014, n. 22685 Fatto e diritto Il relatore nominato per l’esame del ricorso ha depositato la relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. nella quale ha esposto le ragioni di manifesta fondatezza del terzo motivo del ricorso e di manifesta infondatezza degli altri motivi e ha...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 29 ottobre 2014, n. 22883. La multa per eccesso di velocità è illegittima se l’indicazione oraria dell’infrazione riportata sul verbale di accertamento differisce da quella registrata dal Telelaser

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI ordinanza 29 ottobre 2014, n. 22883     E’ stata depositata e regolarmente notificata relazione ex art. 380 cpc, del seguente tenore: “1 – S.G. propose opposizione avverso un verbale di contestazione della violazione dei limiti di velocità elevatogli da appartenenti alla polizia municipale del Comune di Sernaglia della...