Corte di Cassazione bis

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE VI

ordinanza 29 ottobre 2014, n. 22883

 
 

E’ stata depositata e regolarmente notificata relazione ex art. 380 cpc, del seguente tenore:

“1 – S.G. propose opposizione avverso un verbale di contestazione della violazione dei limiti di velocità elevatogli da appartenenti alla polizia municipale del Comune di Sernaglia della Battaglia; il ricorrente contestò che fosse stata raggiunta la prova del superamento dei limiti, a cagione di una discrepanza tra l’orario della riscontrata infrazione – ore 9.02 – iportato nel verbale notificatogli e quello – ore 18,52 – emergente dallo “scontrino” emesso dalla stampante del rilevatore di velocità – “Telelaser”- ; tale differenza, unita alla constatazione che nello stesso torno di tempo era stato fermato, sempre per la medesima infrazione, altro motociclista, avrebbe reso del tutto incerta la ricostruzione del fatto posto a base della contestazione.

2 – Istauratosi il contraddittorio innanzi al Giudice di Pace di Conegliano, il Comune resistente sostenne che l’erronea indicazione di orario nello scontrino non avrebbe inficiato la descrizione dell’infrazione , non potendosi confondere le due moto e soprattutto essendo indicativo che esse provenivano da due direzioni opposte.

3 – Il Giudice di Pace accolse la prospettazione del G. ed annullò il verbale: tale sentenza fu confermata, in sede di appello, dal Tribunale di Treviso, sezione distaccata di Conegliano: contro quest’ultima ha proposto ricorso per cassazione il Comune sulla base di due motivi; il G. ha resistito con controricorso.

Osserva in diritto

I – Con il primo motivo viene denunziata la violazione delle norme a presidio dell’onere della prova – artt. 2697 cod. civ. – e la falsa applicazione di quelle descriventi l’efficacia dell’atto pubblico – 2.700 cod. civ. -; viene inoltre censurata l’interpretazione delle disposizioni della legge 689/1981 – art. 13 – sui poteri accertativi degli organi preposti all’accertamento delle violazioni amministrative nonché del codice della Strada e del suo regolamento di attuazione – rispettivamente art. 142, comma VI ed art. 345 degli stessi testi normativi – sostenendosi che, pur avendo il Tribunale riconosciuto che dovesse attribuirsi fede privilegiata al verbale di accertamento, allorquando aveva indicato nelle ore 9,02 il momento del rilevamento dell’eccesso di velocità, tuttavia avrebbe poi contraddetto tale valutazione dando rilievo – pur se solo per mettere in dubbio il primo dato- allo scontrino del Telelaser, non considerando che quest’ultimo riportava l’orario dell’orologio interno della stampante ad esso collegata e quindi sarebbe stato privo di qualunque attendibilità per un raffronto.

II – Con il secondo motivo il Comune ricorrente denuncia un vizio di motivazione che sarebbe stata: contraddittoria, laddove aveva messo a confronto due orari che avevano forza certificativa diversa; insufficiente, allorchè aveva ritenuto che la cancellazione , sul verbale di contravvenzione, della marca della moto originariamente fermata – una Yamaha – e la sua sostituzione con il tipo di motociclo condotto dal G. – Ducati – fosse indice di una incertezza da parte dei verbalizzanti circa la effettiva attribuzione dell’infrazione , non considerando dunque che la identificazione del veicolo era determinata univocamente dal numero di targa – riportato in quello corrispondente alla Ducati -; che i motocicli provenivano da due direzioni opposte e che all’altro guidatore, tale F. – fermato alle ore 18,57-, la contestazione era stata operata senza il riferimento al Telelaser.

II.a – Nell’ambito dello stesso mezzo il ricorrente ha censurato l’omessa audizione del F. – che, secondo l’assunto, avrebbe dovuto affermare che la contestazione sarebbe stata elevata nei suoi confronti senza riferimento al Telelaser.

III – I descritti motivi sono, l’uno: inammissibile; l’altro infondato.

III.a – Quanto al primo la descrizione del mezzo sopra riportata permette di appurare che non è stata censurata l’ampiezza dei limiti applicativi delle norme richiamate bensì l’interpretazione della fattispecie concreta , facendo valere dunque un vizio del ragionamento del giudice, riconducibile al vizio di motivazione.

III.b Quanto al secondo la motivazione non viene censurata nel suo percorso logico bensì nei suoi risultati che si assumono essere non rispettosi delle emergenze di causa: tale censura non è però riconducibile al vizio di motivazione, attinendo alla delibazione del merito che, ragionevolmente argomentata, sfugge ad ogni ulteriore scrutinio. III.b.i – Va aggiunto che si appalesa inammissibile la doglianza relativa alla mancata audizione del secondo motociclista dal momento che non è riportato, in deroga al canone di specificità del ricorso – concretizzato nella fattispecie nel principio di autosufficienza – ove sarebbe stata avanzata la richiesta di prova; se essa fosse stata esaminata dal Giudice di Pace; se fosse stata riprodotta nelle conclusioni di quel giudizio; se , pretermessa che fosse stata, avesse formato oggetto di motivo di riesame in appello.”

Il Collegio condivide le argomentazioni poste a base della relazione, non sottoposta a critica successivamente alla comunicazione della stessa alle parti.

Il ricorso va dunque respinto e parte ricorrente condannata al pagamento delle spese, liquidate come da dispositivo.

 

P.Q.M.

 
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 1.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi.

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