ausiliario

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 28 ottobre 2014, n. 22867

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere

Dott. MANNA Felice – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19776-2013 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente a se’ medesimo, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI AVERSA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 11/2013 del TRIBUNALE di S. MARIA CAPUA VETERE – Sezione Distaccata di AVERSA del 24.10.2012, depositata il 21/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/06/2014 dal Consigliere Relatore Dott. SCALISI ANTONINO.

FATTO E DIRITTO
Rilevato che il Consigliere designato, Dott. (OMISSIS), ha depositato ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., la seguente proposta di definizione del giudizio: Preso atto che (OMISSIS) con atto di citazione del 7 aprile 2011 proponeva appello avverso la sentenza n. 10145 del 2010 emessa dal Giudice di Pace di Aversa denunciando l’erroneita’ della pronuncia che aveva rigettato la domanda di declaratoria di nullita’ del verbale di accertamento n. 50166 notificatogli dal Comune di Aversa con cui gli era stata contestata la violazione dell’articolo 157 C.d.S., comma 6 e 8, per aver sostato con il veicolo di sua proprieta’ in piazza (OMISSIS) in area di parcheggio a pagamento senza esporre il titolo di pagamento. Egli riteneva che il verbale fosse nullo perche’ non riportante la firma autografa dell’agente accettatore o del funzionario che ne aveva emesso la copia, per mancata abilitazione dell’accertatore a rilevare l’infrazione, per inapplicabilita’ dell’articolo 157 C.d.S., alla sola sosta temporanea, nonche’ per l’illegittimita’ del provvedimento istitutivo del parcheggio a pagamento che non aveva riservato aree nelle vicinanze deputate al parcheggio libero. Pertanto, (OMISSIS) chiedeva la totale riforma della sentenza di primo grado e che fosse annullato il verbale impugnato. Si costituiva il Comune di Aversa contestando puntualmente le deduzioni dell’appellante chiedeva la conferma della sentenza di primo grado. Il Tribunale di Santa Maria C.V. rigettava l’appello e condannava (OMISSIS) al pagamento delle spese giudiziali del primo e del secondo grado del giudizio. Secondo il Tribunale, l’agente che ha rilevato l’infrazione di cui all’articolo 157 C.d.S., ed ha redatto il relativo verbale, quale ausiliario del traffico, doveva considerarsi pienamente legittimato al detto accertamento.
La cassazione di questa sentenza e’ stata chiesta da (OMISSIS) con ricorso affidato a tre motivi. Il Comune di Aversa, intimato, in questa fase non ha svolto alcuna attivita’ giudiziale. Considerato che: 1. = Con il primo motivo (OMISSIS) lamenta la violazione e falsa applicazione della Legge n. 127 del 1997, articolo 17, comma 132, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, nonche’ omessa od insufficiente motivazione in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5.
Secondo il ricorrente, il Tribunale di Santa Maria C.V. avrebbe omesso di chiarire, nonostante fosse stato contestato espressamente, se la persona, che ha elevato il verbale impugnato, fosse stata abilitata.
1.1.= Il motivo e’ fondato e va accolto.
La sentenza nella parte relativa allo svolgimento del processo espressamente riferisce che (OMISSIS) aveva chiesto la nullita’ dell’atto di contravvenzione di cui si dice per mancata abilitazione dell’accertatore a rilevare l’infrazione. Il Tribunale di Santa Maria C.V. non ha chiarito -e lo avrebbe dovuto fare- se l’accertatore fosse abilitato ossia nominato ausiliario del traffico con il provvedimento amministrativo di cui della Legge n. 124 del 1997, articolo 17, comma 132.
Il Tribunale si e’ limitato ad affermare la legittimazione dell’ausiliario a rilevare l’infrazione, eppero’, l’eccezione in ordine alla abilitazione dell’ausiliario non attiene propriamente alla legittimazione ma la presuppone. Piuttosto, pur ritenendo che il Tribunale abbia dato per presupposto l’abilitazione dell’ausiliario del traffico non ha sufficientemente chiarito se tale accertamento fosse stato effettuato sulla base della documentazione acquisita agli atti.
1.1.a) Come ha avuto modo di chiarire questa Corte in altra occasione (Cass. n. 9847 del 24/04/2010), Gli ausiliari del traffico – alla stregua della Legge 15 maggio 1997, n. 127, articolo 17, comma 132, integrato ed interpretato autenticamente dalla Legge 23 dicembre 1999, n. 488, articolo 68, comma 1, -sono legittimati ad accertare e contestare le violazioni al codice della strada solo se queste ultime concernano le disposizioni in materia di sosta, ma non sono abilitati a rilevare infrazioni inerenti a condotte diverse, come quelle attinenti alla circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici, le quali possono essere contestate, oltre che dagli agenti di cui all’articolo 12 del cod. strada, anche dal personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico di persone. Ne consegue che, proprio perche’ la legittimazione degli ausiliari del traffico e dei suddetti agenti accertatoli ispettivi e’ ricondotta al possesso di requisiti specifici fissati dalla legge che devono essere recepiti negli appositi provvedimenti amministrativi di nomina, qualora, nel conseguente giudizio di opposizione a verbale di accertamento, l’autorita’ amministrativa convenuta, a fronte di una specifica contestazione da parte dell’opponente, non offra la prova della legittimita’ della loro nomina (e, quindi, della loro assegnazione alla legale esplicazione dell’attivita’ di accertamento di competenza), la domanda di annullamento del verbale deve essere accolta secondo i principi generali sulla ripartizione dell’onere probatorio in siffatto tipo di processo.
2= L’accoglimento del primo motivo assorbe gli altri due motivi del ricorso con i quali (OMISSIS) lamenta: a) la violazione dell’articolo 91 c.p.c., del Decreto Ministeriale 26 settembre 1979, articolo 1, Decreto Ministeriale n. 127 del 2004, articoli 1 e 5, articolo 4 Decreto Ministeriale 140 del 2012 in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3 e 5.
b) Insufficiente e contraddittoria motivazione del fatto e/o falsa applicazione della Legge n. 285 del 1992, articolo 157, comma 6, e dell’articolo 7 lettera F, n. 14-15 stessa legge in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5.
Si propone, conclusivamente, l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio .
Tale relazione veniva comunicata al difensore del ricorrente.
Il Collegio, condivide argomenti e proposte contenute nella relazione ex articolo 380 bis c.p.c., alla quale non sono stati mossi rilievi critici.
In definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in persona di altro Magistrato anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione. Il Collegio da atto che ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, non sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato apri a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al tribunale di santa Maria Capua Vetere in persona di altro Magistrato anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione. La Corte ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da atto che non sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato apri a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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