Privo di efficacia esecutiva il precetto notificato successivamente alla corresponsione delle somme dovute
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Privo di efficacia esecutiva il precetto notificato successivamente alla corresponsione delle somme dovute

Corte di Cassazione, sezione sesta lavoro, Ordinanza 25 ottobre 2018, n. 27195 La massima estrapolata: Resta privo di efficacia esecutiva il precetto notificato successivamente alla corresponsione, da parte del debitore, delle somme dovute, atteso l’adempimento dell’obbligazione su cui il titolo fondava, per cui l’eventuale azione per il recupero da parte creditrice dei diritti e spese...

Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 5 marzo 2018, n. 5099. L’unitarietà del rapporto di credito opera sul piano sostanziale, ma non anche su quello processuale proprio dell’art. 481 c.p.c., sicchè ciascuno dei destinatari del precetto, decorso il termine di perenzione, deve poter beneficiare di quest’ultimo
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Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 5 marzo 2018, n. 5099. L’unitarietà del rapporto di credito opera sul piano sostanziale, ma non anche su quello processuale proprio dell’art. 481 c.p.c., sicchè ciascuno dei destinatari del precetto, decorso il termine di perenzione, deve poter beneficiare di quest’ultimo

L’unitarietà del rapporto di credito opera sul piano sostanziale, ma non anche su quello processuale proprio dell’art. 481 c.p.c., sicchè ciascuno dei destinatari del precetto, decorso il termine di perenzione, deve poter beneficiare di quest’ultimo, irrilevante essendo che l’azione esecutiva sia stata tempestivamente intrapresa nei confronti degli altri condebitori. Ordinanza 5 marzo 2018, n. 5099...

Corte di Cassazione, sezione terza civile, sentenza 16 ottobre 2017, n. 24291. Il vizio di notificazione dell’atto di precetto non è più sanabile nel momento in cui è stato eseguito il pignoramento
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Corte di Cassazione, sezione terza civile, sentenza 16 ottobre 2017, n. 24291. Il vizio di notificazione dell’atto di precetto non è più sanabile nel momento in cui è stato eseguito il pignoramento

Lo scopo tipico dell’atto di precetto è quello di porre il debitore nelle condizioni di poter adempiere spontaneamente, evitando il pignoramento. Di conseguenza, il vizio di notificazione di tale atto non è più sanabile nel momento in cui è stato eseguito il pignoramento. Sentenza 16 ottobre 2017, n. 24291 Data udienza 26 maggio 2017 REPUBBLICA...

Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza febbraio 2017, n. 3775
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Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza febbraio 2017, n. 3775

L’inesatta indicazione in sentenza di dati anagrafici di alcuna delle parti, quali il luogo e la data di nascita, costituisce errore materiale, emendabile attraverso la procedura stabilita dagli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., qualora l’erronea iscrizione di tali dati non determini incertezze riguardo al contenuto della decisione ed alle parti del rapporto processuale,...

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 10 maggio 2016, n. 9390.
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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 10 maggio 2016, n. 9390.

Nel caso in cui il creditore procedente notifichi l’ordinanza di assegnazione al terzo in forma esecutiva contestualmente all’atto di precetto, senza però averlo preventivamente informato, può configurarsi un «abuso dello strumento esecutivo», e le spese sostenute per il precetto restano a suo carico.  Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 10 maggio 2016, n. 9390...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 2 dicembre 2014, n. 25433. Costituisce invero ius receptum che l'opposizione al precetto, ex art. 617 c.p.c., sana la nullità del precetto stesso, derivante dalla mancata indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo in virtù del principio di ordine generale, sancito dall'art. 156 c.p.c., secondo il quale la nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui era destinato. Se è vero che l'esatta indicazione nel precetto del titolo esecutivo è richiesta a pena di nullità dal secondo comma dell'art. 480 cod. proc. civ., in quanto requisito formale indispensabile perché il precetto possa raggiungere lo scopo suo proprio, che è quello di assegnare al debitore un termine per adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo e di preannunciare, per il caso di mancato adempimento, l'esercizio dell'azione esecutiva, è pur vero che non può pronunciarsi la nullità del precetto, qualora l'esigenza di individuazione del titolo risulti comunque soddisfatta attraversi gli altri elementi contenuti nel precetto medesimo. Nella specie, il Tribunale ha ritenuto essersi verificato, attraverso una valutazione di stretto merito, ancorata ad un elemento sintomatico decisivo, quale il comportamento della debitrice, la quale – per avere pagato prontamente l'importo in precetto – ha dimostrato implicitamente, ma inequivocamente di aver ben compreso cosa le si richiedeva di pagare

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 2 dicembre 2014, n. 25433 Svolgimento del processo Con sentenza in data 17.08.2011 il Tribunale di Palermo – decidendo sull’opposizione proposta da S.E. avverso il precetto notificatole ad istanza di T.G. in data 02.09.2009 per il pagamento della somma di Euro 2.361,54, in forza di decreto emesso dalla...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 23 giugno 2014, n. 14209. Il vizio di notificazione del precetto rileva se di gravità tale da determinare la inesistenza della notificazione, ovvero l'impossibilità di raggiungere il suo scopo tipico, lasciando a disposizione del debitore un termine per adempiere inferiore a quello minimo di dieci giorni sancito dall'artt. 480 cod. proc. civ..

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 23 giugno 2014, n. 14209 Svolgimento del processo I ricorrenti, M.V. e B.A., proponevano opposizione agli atti esecutivi in relazione all’esecuzione forzata n. 3918 del 2005, eccependo che l’inizio dell’esecuzione non era stato preceduto dalla notifica in loro favore di alcun atto di precetto presso il luogo di...

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