Corte di Cassazione, sezione sesta lavoro, Ordinanza 25 ottobre 2018, n. 27195 La massima estrapolata: Resta privo di efficacia esecutiva il precetto notificato successivamente alla corresponsione, da parte del debitore, delle somme dovute, atteso l’adempimento dell’obbligazione su cui il titolo fondava, per cui l’eventuale azione per il recupero da parte creditrice dei diritti e spese...
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Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 5 marzo 2018, n. 5099. L’unitarietà del rapporto di credito opera sul piano sostanziale, ma non anche su quello processuale proprio dell’art. 481 c.p.c., sicchè ciascuno dei destinatari del precetto, decorso il termine di perenzione, deve poter beneficiare di quest’ultimo
L’unitarietà del rapporto di credito opera sul piano sostanziale, ma non anche su quello processuale proprio dell’art. 481 c.p.c., sicchè ciascuno dei destinatari del precetto, decorso il termine di perenzione, deve poter beneficiare di quest’ultimo, irrilevante essendo che l’azione esecutiva sia stata tempestivamente intrapresa nei confronti degli altri condebitori. Ordinanza 5 marzo 2018, n. 5099...
Corte di Cassazione, sezione terza civile, sentenza 16 ottobre 2017, n. 24291. Il vizio di notificazione dell’atto di precetto non è più sanabile nel momento in cui è stato eseguito il pignoramento
Lo scopo tipico dell’atto di precetto è quello di porre il debitore nelle condizioni di poter adempiere spontaneamente, evitando il pignoramento. Di conseguenza, il vizio di notificazione di tale atto non è più sanabile nel momento in cui è stato eseguito il pignoramento. Sentenza 16 ottobre 2017, n. 24291 Data udienza 26 maggio 2017 REPUBBLICA...
Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza febbraio 2017, n. 3775
L’inesatta indicazione in sentenza di dati anagrafici di alcuna delle parti, quali il luogo e la data di nascita, costituisce errore materiale, emendabile attraverso la procedura stabilita dagli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., qualora l’erronea iscrizione di tali dati non determini incertezze riguardo al contenuto della decisione ed alle parti del rapporto processuale,...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 10 maggio 2016, n. 9390.
Nel caso in cui il creditore procedente notifichi l’ordinanza di assegnazione al terzo in forma esecutiva contestualmente all’atto di precetto, senza però averlo preventivamente informato, può configurarsi un «abuso dello strumento esecutivo», e le spese sostenute per il precetto restano a suo carico. Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 10 maggio 2016, n. 9390...
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 13 maggio 2015, n. 9807. Allorché il debitore abbia pagato per intero la somma indicata nel titolo esecutivo, comprensiva delle spese processuali ivi liquidate, il creditore non può, successivamente a tale pagamento, intimare precetto, sulla base dello stesso titolo, per il pagamento delle spese processuali sostenute dopo l’emissione di quest’ultimo e necessarie per la sua notificazione, dovendo, per tali spese, esperire l’azione di cognizione ordinaria; ed invero, una volta che l’obbligazione derivante dal titolo sia stata adempiuta, il titolo medesimo perde la propria efficacia esecutiva, con conseguente impossibilità giuridica della notifica del precetto
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 13 maggio 2015, n. 9807 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Presidente Dott. VENUTI Pietro – Consigliere Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 23 gennaio 2015, n. 1238. Il terzo titolare di diritto autonomo legittimato all'opposizione ordinaria ai sensi dell'articolo 404 del Cpc, comma 1°, non può, al fine di incidere sull'efficacia del titolo, proporre opposizione ex articolo 615 del Cpc neppure se sia detentore materiale del bene, ma può far valere la sua situazione per bloccare l'esecuzione (o esecutività del titolo) esclusivamente con l'opposizione ordinaria, nel cui ambito, ai sensi dell'articolo 407 del Cpc, potrà ottenere la sospensione dell'esecutività della sentenza
Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 23 gennaio 2015, n. 1238 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Primo Presidente f.f. Dott. ROSELLI Federico – Presidente di sez. Dott. RORDORF Renato – Presidente di sez. Dott....
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 2 dicembre 2014, n. 25433. Costituisce invero ius receptum che l'opposizione al precetto, ex art. 617 c.p.c., sana la nullità del precetto stesso, derivante dalla mancata indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo in virtù del principio di ordine generale, sancito dall'art. 156 c.p.c., secondo il quale la nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui era destinato. Se è vero che l'esatta indicazione nel precetto del titolo esecutivo è richiesta a pena di nullità dal secondo comma dell'art. 480 cod. proc. civ., in quanto requisito formale indispensabile perché il precetto possa raggiungere lo scopo suo proprio, che è quello di assegnare al debitore un termine per adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo e di preannunciare, per il caso di mancato adempimento, l'esercizio dell'azione esecutiva, è pur vero che non può pronunciarsi la nullità del precetto, qualora l'esigenza di individuazione del titolo risulti comunque soddisfatta attraversi gli altri elementi contenuti nel precetto medesimo. Nella specie, il Tribunale ha ritenuto essersi verificato, attraverso una valutazione di stretto merito, ancorata ad un elemento sintomatico decisivo, quale il comportamento della debitrice, la quale – per avere pagato prontamente l'importo in precetto – ha dimostrato implicitamente, ma inequivocamente di aver ben compreso cosa le si richiedeva di pagare
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 2 dicembre 2014, n. 25433 Svolgimento del processo Con sentenza in data 17.08.2011 il Tribunale di Palermo – decidendo sull’opposizione proposta da S.E. avverso il precetto notificatole ad istanza di T.G. in data 02.09.2009 per il pagamento della somma di Euro 2.361,54, in forza di decreto emesso dalla...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 23 giugno 2014, n. 14209. Il vizio di notificazione del precetto rileva se di gravità tale da determinare la inesistenza della notificazione, ovvero l'impossibilità di raggiungere il suo scopo tipico, lasciando a disposizione del debitore un termine per adempiere inferiore a quello minimo di dieci giorni sancito dall'artt. 480 cod. proc. civ..
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 23 giugno 2014, n. 14209 Svolgimento del processo I ricorrenti, M.V. e B.A., proponevano opposizione agli atti esecutivi in relazione all’esecuzione forzata n. 3918 del 2005, eccependo che l’inizio dell’esecuzione non era stato preceduto dalla notifica in loro favore di alcun atto di precetto presso il luogo di...
Corte di Cassazione, ordinanza 31 gennaio 2014, n. 2109. Non può essere qualificato come atto di precetto ai sensi dell’art. 480 cod. proc. civ. l’invito al pagamento rivolto dal creditore al proprio debitore quando, per la carenza dei requisiti richiesti da detta norma (in specie, l’intestazione, l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo, l’indicazione delle parti, la sottoscrizione del creditore e/o del suo difensore, l’elezione di domicilio o la dichiarazione di residenza), non sia riconoscibile come atto di precetto, pur se fatto notificare unitamente al titolo esecutivo
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 31 gennaio 2014, n. 2109 Premesso in fatto È stata depositata in cancelleria la seguente relazione: “1.- Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di Ischia ha accolto l’opposizione proposta da M.M. avverso l’atto, qualificato dallo stesso giudice come atto di precetto, notificato ad istanza di T.P....
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