Privo di efficacia esecutiva il precetto notificato successivamente alla corresponsione delle somme dovute

Corte di Cassazione, sezione sesta lavoro, Ordinanza 25 ottobre 2018, n. 27195

La massima estrapolata:

Resta privo di efficacia esecutiva il precetto notificato successivamente alla corresponsione, da parte del debitore, delle somme dovute, atteso l’adempimento dell’obbligazione su cui il titolo fondava, per cui l’eventuale azione per il recupero da parte creditrice dei diritti e spese di notificazione deve essere esperita mediante l’instaurazione di un ordinario processo di cognizione, non già sulla base di quel medesimo titolo.

Ordinanza 26 ottobre 2018, n. 27195

Data udienza 18 luglio 2018

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere

Dott. SPENA Francesca – Consigliere

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 5065/2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa da se medesima;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1817/2016 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 01/08/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/07/2018 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:
1. la Corte d’appello di Bari confermava la sentenza del Tribunale di Trani che aveva dichiarato l’inefficacia del precetto notificato all’Inps da (OMISSIS) per l’importo di Euro 1.117,63, avente ad oggetto le spese di lite liquidate in favore del suddetto avvocato in sentenza del Tribunale, nonche’ pretesi diritti e spese successivi.
2. La Corte argomentava che l’eccezione di incompetenza del giudice del lavoro sollevata dalla (OMISSIS) per essere competente il giudice della sezione ordinaria era infondata in quanto, pur trattandosi di credito di natura ordinaria e non previdenziale, a seguito della istituzione del giudice unico di primo grado, la ripartizione delle funzioni tra le sezioni lavoro e le sezioni ordinarie del Tribunale non implica piu’ l’insorgenza di una questione di competenza, ma attiene alla distribuzione degli affari giurisdizionali all’interno dello stesso ufficio; era stato inoltre provato dall’istituto il pagamento delle spese di lite come liquidate nella sentenza del Tribunale anteriormente alla notifica del precetto, sicche’ la procedente difettava di un titolo esecutivo azionabile per le spese successive, come correttamente affermato dal tribunale, potendo riconoscersi solo le spese di notifica del titolo esecutivo, ricomprese nella somma pagata dall’istituto opponente;
3. per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso (OMISSIS), affidato a nove motivi, cui ha resistito con controricorso l’INPS;
Considerato che:
1. i motivi di ricorso possono essere cosi’ riassunti:
– con il primo, si deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 617 c.p.c., e articolo 480 c.p.c., comma 3, in relazione al rigetto della censura sulla competenza per materia del giudice dell’esecuzione;
– con il secondo, violazione a falsa applicazione degli articoli 426, 427 e 439 c.p.c., in relazione al rigetto della censura di carenza del potere giurisdizionale del giudice del lavoro ad esaminare la questione con conseguente rimessione degli atti al Presidente della Corte di Appello di Bari e/o al Presidente del Tribunale di Trani affinche’ provvedesse all’assegnazione del fascicolo al giudice competente nel rispetto del principio del giudice naturale di cui all’articolo 25 Cost.;
– con il terzo, nullita’ della sentenza per violazione dell’articolo 112 c.p.c., in considerazione della omessa pronuncia sul motivo di appello afferente la carenza del potere giurisdizione del giudice del lavoro di primo grado ad esaminare la causa a norma degli articoli 426, 427 e 439 c.p.c., con conseguente lesione del diritto di difesa, non avendo la (OMISSIS) potuto allegare fatti nuovi, modificare la domanda e le eccezioni ai sensi dell’articolo 183 c.p.c.;
– con il quarto motivo, violazione e falsa applicazione degli articoli 617 e 483 c.p.c., nonche’ illogicita’ della motivazione quanto al rigetto della censura sulla legittimita’ del precetto, ben potendo essere richieste spese e competenze non liquidate dal giudice in ossequio al principio di cd. autoliquidazione in sede di precetto delle medesime perche’ relative ad attivita’ connesse alla predisposizione del precetto comprese nell’intervallo tra la liquidazione contenuta nel titolo e le successive iniziative per conseguire quanto in quest’ultimo statuito; nel motivo si evidenzia anche come l’INPS non avesse, con l’affermare di aver proceduto alla liquidazione forfetaria dei diritti successivi al titolo in base al quale era stato chiesto il precetto, dichiarato di averli corrisposti in base a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 8 aprile 2004, n. 127, sicche’ il pagamento non era stato satisfattivo, in quanto doveva essere liquidato in sede di precetto il compenso per le attivita’ normalmente comprese nell’intervallo tra la liquidazione degli importi contenuti nel titolo e le successive legittime iniziative del creditore per conseguire quanto scaturito in suo favore, che nel caso erano state calcolate e richieste secondo lo scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile e, dunque, il giudice avrebbe dovuto accogliere il precetto nei limiti di quanto ancora dovuto dall’istituto;
– con il quinto motivo, violazione e falsa applicazione dell’articolo 480 c.p.c., essendo la motivazione della Corte territoriale illogica non avendo accertato se e quanto pagato dall’INPS a titolo di diritti successivi fosse conforme con le tariffe forensi, onde valutare se il precetto potesse essere considerato efficace solo per quella somma residua dopo il parziale pagamento dell’istituto;
– con il sesto, violazione e/o falsa applicazione degli articoli 91 e 474 c.p.c., ed al Decreto Ministeriale 8 aprile 2004, ben potendo essere chieste nel precetto somme relative ad attivita’ comprese tra la sentenza posta a base del precetto e quest’ultimo, come esposto nel quarto motivo;
– con il settimo, violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 474 c.p.c., in relazione al rigetto della censura sulla legittimita’ della pretesa della parte vincitrice di ripetere, nei confronti della parte soccombente, il rimborso dei diritti successivi non liquidati dal giudice;
– con l’ottavo motivo, la violazione dell’articolo 91 c.p.c., e del Decreto Ministeriale 8 aprile 2004, per non avere il giudice del gravame riconosciuto le voci corrispondenza informativa e consultazione cliente;
– con il nono motivo, nullita’ della sentenza per violazione dell’articolo 112 c.p.c., per aver il giudice del gravame pronunciato oltre i limiti della domanda proposta dall’INPS, che non aveva eccepito che, una volta effettuato il pagamento per intero della somma indicata nel titolo, il creditore non puo’ successivamente a detto pagamento intimare precetto sulla base dello stesso titolo per le spese processuali sostenute successivamente e necessarie per la notifica del precetto, anche in considerazione del fatto che l’istituto aveva dichiarato di aver pagato forfetariamente i diritti successivi al titolo.
2. I primi tre motivi, da trattare congiuntamente in quanto tra loro logicamente connessi, sono infondati, atteso che la Corte d’appello ha correttamente ritenuto che la ripartizione delle funzioni tra le sezioni specializzate e le sezioni ordinarie del medesimo tribunale non implichi l’insorgenza di una questione di competenza, attenendo piuttosto alla distribuzione degli affari giurisdizionali all’interno dello stesso ufficio (di recente e per tutte: Cass. n. 21774 del 27/10/2016). Ne’ cio’ determina la violazione dell’articolo 25 Cost., comma 1, e quindi la nullita’ della sentenza resa in causa decisa da Sezione diversa da quella destinata alla cognizione della controversia, giacche’ detta norma, nel disporre che nessuno puo’ essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge, considera la competenza dell’organo giudiziario nel suo complesso, non esclude che nell’ambito di questo possano verificarsi variazioni nella concreta composizione dell’organo giudicante (Cass. n. 12969 del 13/07/2004; Cass. n. 10219 del 15/07/2002; Cass. n. 5755 del 03/11/1982); ed infatti il principio di cui all’articolo 25 Cost. non impone una immutabilita’ assoluta dei regimi di competenza gia’ maturatisi in relazione alla singola fattispecie, ma e’ volto a garantire che nessuna variazione abbia a determinarsi in ragione di provvedimenti particolari strettamente connessi, o comunque strumentalmente preordinati, alla singola controversia. Neppure la trattazione della controversia, da parte del giudice adito, con un rito diverso da quello previsto dalla legge determina alcuna nullita’ del procedimento e della sentenza successivamente emessa, se la parte non deduca e dimostri che dall’erronea adozione del rito le sia derivata una lesione del diritto di difesa (v. ancora da ultimo Cass. n. 23682 del 10/10/2017), lesione che nel caso e’ solo teoricamente prospettata.
3. Gli ulteriori motivi, da trattare congiuntamente essendo tra loro connessi, sono infondati in quanto l’impugnata sentenza – partendo dal principio secondo cui il creditore munito di titolo esecutivo puo’ intimare al debitore l’adempimento della prestazione risultante dal titolo e contestualmente puo’ chiedere le spese del precetto (relative alle attivita’ espletate dal difensore nella fase intermedia tra il giudizio di cognizione e quello di esecuzione); ha ritenuto che l’importo corrisposto fosse interamente satisfattivo, ne’ le argomentazioni della ricorrente scalfiscono tale ragionamento, considerato che le voci tariffarie indicate in precetto e relative alle attivita’ compiute in detta fase intermedia sono state correttamente calcolate avendo riguardo allo scaglione riferito all’ammontare della somma liquidata per le spese di lite nella sentenza posta a fondamento del precetto, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP, giustamente escludendo le voci “corrispondenza informativa” e “sessione cliente” dal momento che l’avv. (OMISSIS) quale difensore distrattario aveva azionato un suo diritto autonomo nascente direttamente in suo favore e nei confronti della parte dichiarata soccombente ed essendo, peraltro, in detta veste l’unico legittimato ad intimare il precetto di pagamento dell’importo delle spese e degli onorari (Cass. n. 6763 del 21/03/2014; Cass. 12 novembre 2008, n. 27041).
4. Il precetto era stato azionato quindi con riferimento ad un titolo privo ormai di efficacia esecutiva in quanto l’obbligazione derivante dal titolo era stata adempiuta (vedi Cass. n. 9807 del 13 maggio 2015, che, in fattispecie analoga a quella in esame in cui l’INPS aveva effettuato il pagamento prima della notifica del precetto ed in quella occasione la Corte rispondendo al quesito di diritto “dica la Corte se l’avvenuto pagamento integrale dei crediti risultanti dal titolo esecutivo effettuato successivamente alla notifica di esso, legittimi a richiedere sulla base dello stesso titolo il pagamento dei diritti endoprocessuali conseguenti all’attivita’ professionale effettuata successivamente all’emissione del titolo, senza dover far ricorso ad un ulteriore giudizio di cognizione per l’aggiudicazione” ha chiarito che “… allorche’ il debitore abbia pagato per intero la somma indicata nel titolo esecutivo, comprensiva delle spese processuali ivi liquidate, il creditore non puo’, successivamente a tale pagamento, intimare precetto, sulla base dello stesso titolo, per il pagamento delle spese processuali sostenute dopo l’emissione di quest’ultimo e necessarie per la sua notificazione, dovendo, per tali spese, esperire l’azione di cognizione ordinaria…”).
5. Per tali motivi, condividendo il Collegio la proposta del relatore, il ricorso, manifestamente infondato, va rigettato con ordinanza in camera di consiglio, ai sensi dell’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5.
6. Le spese del presente giudizio, per il principio della soccombenza, sono poste a carico della ricorrente e vengono liquidate come da dispositivo;
7. sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 (legge di stabilita’ 2013).

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

Avv. Renato D’Isa

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