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La condotta di colui che lasci in sosta in corsia di emergenza di un’automobile priva di carburante non è causa dell’evento mortale occorso a un motociclista che si sia scontrato con il veicolo fermo, ma mera occasione dell’evento, in quanto il rischio che la condotta doverosa omessa tendeva ad evitare appartiene ad un’area diversa da quella in cui si è concretizzato l’evento. Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 22 aprile 2016, n. 16995.

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 22 aprile 2016, n. 16995 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BIANCHI Luisa – Presidente Dott. PICCIALLI Patrizia – Consigliere Dott. SERRAO Eugenia – rel. Consigliere Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere Dott. CENCI...

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 29 marzo 2016, n. 12679. In tema di responsabilità dei medici ospedalieri, ai sensi dell’art. 7 DPR 27.3.1968, n. 128 il primario può, in relazione ai periodi di legittima assenza dal servizio, imporre all’aiuto l’obbligo di informarlo ed ha diritto di intervenire direttamente; tuttavia quando, avvertito, abbia dichiarato di voler assumere su di sé la decisione del caso, l’aiuto non può restare inerte in attesa del suo arrivo ma, essendo titolare di un’autonoma posizione di garanzia, nei confronti dei pazienti, deve attivarsi secondo le regole dell’arte medica per rendere operativo ed efficace l’intervento del predetto primario, se del caso a quest’ultimo sostituendosi. Se allora il primario può imporre un obbligo di informativa anche in assenza ed il potere di immediato intervento nel tempo di riposo o comunque di legittima assenza, dalla struttura logica della richiamata norma deve dedursi che nell’assenza o impedimento del primario, ogni decisione debba essere adottata dall’aiuto, anche quando il primario, doverosamente avvertito, dichiari di voler assumere su di sé la decisione del caso. In tale ipotesi, invero, all’aiuto spetta procedere secondo quanto occorra e non restare inerte nell’attesa dell’arrivo del primario, posto che su di lui cade l’obbligo di attivarsi secondo le regole dell’arte medica, ed egli è costituito nella posizione di garanzia verso il paziente, fino al momento in cui colui che è investito del primariato prenda in sua mano la situazione

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 29 marzo 2016, n. 12679 Presidente Claudio D’Isa Ritenuto in fatto 1. La Corte d’Appello di Catanzaro con sentenza in data 24.11.2014 dichiarava estinto per prescrizione il reato di omicidio colposo ascritto a D.V.L. in relazione al decesso di D.F.A.L. , avvenuto presso l’Unità Operativa di Chirurgia dell’Ospedale...

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 5 gennaio 2016, n. 16. Quello di vigilare sull’operato delle ditte esecutrici non è obbligo possibile oggetto di delega dal committente al coordinatore, essendo previsto dalla legge in via originaria in capo al coordinatore per l’esecuzione, sicchè non vi è luogo ad alcuna delega di funzioni al riguardo, e l’area di rischio governata dal committente é per l’appunto definita in passato dall’art. 6 citato ed oggi dall’articolo 93, co. 2, d.lgs. n. 81/2008

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 5 gennaio 2016, n. 16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BIANCHI Luisa – Presidente Dott. MASSAFRA Umberto – Consigliere Dott. DOVERE Salvatore – rel. Consigliere Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere Dott. DELL’UTRI...

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 5 gennaio 2016, n. 40. In tema di di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme in materia di esposizione dei lavoratori ad agenti tossici e dalla morte e lesioni di più persone. Quanto alla sanzione edittale di riferimento, non è possibile distinguere tra le norme poste a tutela del lavoro quelle di prevenzione degli infortuni e quelle che tutelano la salute, avendo molte disposizioni il duplice scopo di salvaguardare i lavoratori sia dal rischio di infortuni sia da malattie professionali. Del resto, le leggi più recenti in materia non distinguono, già nel titolo, tra la tutela dagli infortuni e la salute, in tal modo riconducendole al concetto unitario di normativa a tutela dei lavoratori. Inoltre, se l’evento morte è previsto dall’aggravante di cui all’art. 589, comma 2, cod. pen., non può ritenersi ragionevole non equiparare gli infortuni sul lavoro, della più disparata eziologia, idonei a cagionare il decesso del lavoratore, alla malattia professionale che, sebbene analogamente originata dalla prestazione di lavoro, conduce ugualmente alla morte, benché dopo un lasso di tempo più lungo e che, dunque, dev’essere ricompresa nel concetto stesso di infortunio sul lavoro, rappresentando le alternative indicazioni di cui alle sopra richiamate norme, specificazioni meramente illustrative ad abundantiam. Quindi, la terminologia adoperata negli artt. 589 e 590 cod. pen. è riferibile non solo alle norme inserite nelle leggi specificamente antinfortunistiche, ma anche a tutte quelle che, direttamente o indirettamente, perseguono il fine di evitare incidenti sul lavoro o malattie professionali e che, in genere, tendono a garantire la sicurezza dei lavoro in relazione all’ambiente in cui esso deve svolgersi

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 5 gennaio 2016, n. 40 Ritenuto in fatto 1. II Giudice per l’Udienza Preliminare presso il Tribunale di Palermo, con sentenza emessa in data 9/04/2015 ai sensi dell’art.425 cod.proc.pen., ha dichiarato non doversi procedere, con riguardo a cinque capi d’imputazione per intervenuta prescrizione dei reato, nei confronti di...