Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 22 aprile 2016, n. 16995 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BIANCHI Luisa – Presidente Dott. PICCIALLI Patrizia – Consigliere Dott. SERRAO Eugenia – rel. Consigliere Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere Dott. CENCI...
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In tema di dolo eventuale con riferimento al reato di omissione di soccorso, configurato in relazione al profilo intellettivo tutte le volte in cui l’agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali la sua condotta costituisca reato, accettandone per ciò stesso l’esistenza. La contravvenzione prevista dall’art. 186 c.d.s. concorre con l’omicidio colposo commesso da conducente in stato di ebbrezza con violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale. Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 22 aprile 2016, n. 16986
Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 22 aprile 2016, n. 16986 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BIANCHI Luisa – Presidente Dott. PICCIALLI Patrizia – Consigliere Dott. DOVERE Salvatore – Consigliere Dott. SERRAO Eugenia – Consigliere Dott. TANGA Antonio...
Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 29 marzo 2016, n. 12679. In tema di responsabilità dei medici ospedalieri, ai sensi dell’art. 7 DPR 27.3.1968, n. 128 il primario può, in relazione ai periodi di legittima assenza dal servizio, imporre all’aiuto l’obbligo di informarlo ed ha diritto di intervenire direttamente; tuttavia quando, avvertito, abbia dichiarato di voler assumere su di sé la decisione del caso, l’aiuto non può restare inerte in attesa del suo arrivo ma, essendo titolare di un’autonoma posizione di garanzia, nei confronti dei pazienti, deve attivarsi secondo le regole dell’arte medica per rendere operativo ed efficace l’intervento del predetto primario, se del caso a quest’ultimo sostituendosi. Se allora il primario può imporre un obbligo di informativa anche in assenza ed il potere di immediato intervento nel tempo di riposo o comunque di legittima assenza, dalla struttura logica della richiamata norma deve dedursi che nell’assenza o impedimento del primario, ogni decisione debba essere adottata dall’aiuto, anche quando il primario, doverosamente avvertito, dichiari di voler assumere su di sé la decisione del caso. In tale ipotesi, invero, all’aiuto spetta procedere secondo quanto occorra e non restare inerte nell’attesa dell’arrivo del primario, posto che su di lui cade l’obbligo di attivarsi secondo le regole dell’arte medica, ed egli è costituito nella posizione di garanzia verso il paziente, fino al momento in cui colui che è investito del primariato prenda in sua mano la situazione
Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 29 marzo 2016, n. 12679 Presidente Claudio D’Isa Ritenuto in fatto 1. La Corte d’Appello di Catanzaro con sentenza in data 24.11.2014 dichiarava estinto per prescrizione il reato di omicidio colposo ascritto a D.V.L. in relazione al decesso di D.F.A.L. , avvenuto presso l’Unità Operativa di Chirurgia dell’Ospedale...
Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 3 febbraio 2016, n. 4451. Allorquando l’obbligo di impedire l’evento ricade su piu’ persone che debbano intervenire o intervengano in tempi diversi, il nesso di causalita’ tra la condotta omissiva o commissiva del titolare di una posizione di garanzia non viene meno per effetto del successivo mancato intervento da parte di un altro soggetto parimenti destinatario dell’obbligo di impedire l’evento, configurandosi in tale ipotesi, un concorso di cause ai sensi dell’articolo 41 codice penale, comma 1. In questa ipotesi la mancata eliminazione di una situazione di pericolo (derivante da fatto omissivo o commissivo dell’agente) ad opera di terzi, non e’ una distinta causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento, ma una causa/condizione negativa grazie alla quale la prima continua ad essere efficace
Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 3 febbraio 2016, n. 4451 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ZECCA Gaetanino – Presidente Dott. MASSAFRA Umberto – Consigliere Dott. BLAIOTTA Rocco Marco – Consigliere Dott. CIAMPI Francesco – rel. Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione IV, 21 gennaio 2016, n. 2544. Sussiste la responsabilità della società per la morte del lavoratore ex art. 5 D.Lgs. n. 231 del 2001, nel caso di condotte negligenti degli amministratori, i quali, pur non volendo il verificarsi dell’evento morte o lesioni del dipendente, consapevolmente agiscono, nell’interesse e a vantaggio anche non esclusivo della società, allo scopo di conseguire un risparmio sui costi d’impresa o una massimizzazione dei profitti. Ne consegue che la responsabilità dell’ente per i reati di omicidio colposo o lesioni colpose, commesse da suoi organi apicali con violazione della normativa in materia di sicurezza o igiene del lavoro, può essere esclusa soltanto dimostrando l’adozione ed efficace attuazione di modelli organizzativi e l’attribuzione ad un organismo autonomo del potere di vigilanza sul funzionamento, l’aggiornamento e l’osservanza dei modelli adottati
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE IV SENTENZA 21 gennaio 2016, n. 2544 Svolgimento del processo Il Tribunale di Monza con sentenza 4 giugno 2012: – dichiarava G.M.R. e C.G.P. colpevoli del reato di omicidio colposo ad essi ascritto e, concesse le circostanze attenuanti di cui all’art. 62 c.p., n. 6 e art. 62 bis c.p.,...
Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 27 gennaio 2016, n. 3616. Qualora la ricerca e lo sviluppo delle conoscenze portino alla individuazione di tecnologie più idonee a garantire la sicurezza, non è possibile pretendere che l’imprenditore proceda ad un’immediata sostituzione delle tecniche precedentemente adottate con quelle più recenti e innovative, dovendosi pur sempre procedere ad una complessiva valutazione sui tempi, modalità e costi dell’innovazione, purché, ovviamente, i sistemi già adottati siano comunque idonei a garantire un livello elevato di sicurezza
Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 27 gennaio 2016, n. 3616 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROMIS Vincenzo – Presidente Dott. PEZZELLA Vincenzo – rel. Consigliere Dott. TANGA Antonio Leonard – Consigliere Dott. CENCI Daniele – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 5 gennaio 2016, n. 40. L’aggravante prevista per la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro si applica anche se il decesso del lavoratore segue a malattia professionale. Se l’evento morte è previsto dall’aggravante di cui all’art. 589, comma 2, cod. pen., non può ritenersi ragionevole non equiparare gli infortuni sul lavoro, della più disparata eziologia, idonei a cagionare il decesso del lavoratore, alla malattia professionale che, sebbene analogamente originata dalla prestazione di lavoro, conduce ugualmente alla morte, benché dopo un lasso di tempo più lungo e che, dunque, dev’essere ricompresa nel concetto stesso di infortunio sul lavoro, rappresentando le alternative indicazioni di cui alla sopra richiamata norma, specificazioni meramente illustrative ad abundantiam
Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 5 gennaio 2016, n. 40 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BIANCHI Luisa – Presidente Dott. MASSAFRA Umberto – Consigliere Dott. MONTAGNI Andrea – Consigliere Dott. SERRAO Eugeni – rel. Consigliere Dott. PEZZELLA...
Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 5 gennaio 2016, n. 16. Quello di vigilare sull’operato delle ditte esecutrici non è obbligo possibile oggetto di delega dal committente al coordinatore, essendo previsto dalla legge in via originaria in capo al coordinatore per l’esecuzione, sicchè non vi è luogo ad alcuna delega di funzioni al riguardo, e l’area di rischio governata dal committente é per l’appunto definita in passato dall’art. 6 citato ed oggi dall’articolo 93, co. 2, d.lgs. n. 81/2008
Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 5 gennaio 2016, n. 16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BIANCHI Luisa – Presidente Dott. MASSAFRA Umberto – Consigliere Dott. DOVERE Salvatore – rel. Consigliere Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere Dott. DELL’UTRI...
Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 5 gennaio 2016, n. 16. In materia di infortuni sul lavoro, la designazione del coordinatore per l’esecuzione dei lavori non esonera il committente dalle responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento degli obblighi posti in capo al primo. Tuttavia, ai fini della configurazione della responsabilità del committente, occorre verificare in concreto quale sia stata l’incidenza della sua condotta nell’eziologia dell’evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell’appaltatore o del prestatore d’opera, alla sua ingerenza nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d’opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE IV SENTENZA 5 gennaio 2016, n. 16 Ritenuto in fatto Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di L’Aquila ha confermato la pronuncia emessa il 18 gennaio 2012 dal Tribunale di Teramo, sezione distaccata di Giulianova, nei confronti di C.G. , L.M. , L.G. e D.B.A. ,...
Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 5 gennaio 2016, n. 40. In tema di di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme in materia di esposizione dei lavoratori ad agenti tossici e dalla morte e lesioni di più persone. Quanto alla sanzione edittale di riferimento, non è possibile distinguere tra le norme poste a tutela del lavoro quelle di prevenzione degli infortuni e quelle che tutelano la salute, avendo molte disposizioni il duplice scopo di salvaguardare i lavoratori sia dal rischio di infortuni sia da malattie professionali. Del resto, le leggi più recenti in materia non distinguono, già nel titolo, tra la tutela dagli infortuni e la salute, in tal modo riconducendole al concetto unitario di normativa a tutela dei lavoratori. Inoltre, se l’evento morte è previsto dall’aggravante di cui all’art. 589, comma 2, cod. pen., non può ritenersi ragionevole non equiparare gli infortuni sul lavoro, della più disparata eziologia, idonei a cagionare il decesso del lavoratore, alla malattia professionale che, sebbene analogamente originata dalla prestazione di lavoro, conduce ugualmente alla morte, benché dopo un lasso di tempo più lungo e che, dunque, dev’essere ricompresa nel concetto stesso di infortunio sul lavoro, rappresentando le alternative indicazioni di cui alle sopra richiamate norme, specificazioni meramente illustrative ad abundantiam. Quindi, la terminologia adoperata negli artt. 589 e 590 cod. pen. è riferibile non solo alle norme inserite nelle leggi specificamente antinfortunistiche, ma anche a tutte quelle che, direttamente o indirettamente, perseguono il fine di evitare incidenti sul lavoro o malattie professionali e che, in genere, tendono a garantire la sicurezza dei lavoro in relazione all’ambiente in cui esso deve svolgersi
Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 5 gennaio 2016, n. 40 Ritenuto in fatto 1. II Giudice per l’Udienza Preliminare presso il Tribunale di Palermo, con sentenza emessa in data 9/04/2015 ai sensi dell’art.425 cod.proc.pen., ha dichiarato non doversi procedere, con riguardo a cinque capi d’imputazione per intervenuta prescrizione dei reato, nei confronti di...