cassazione 9

Suprema Corte di Cassazione

sezione IV

sentenza 22 aprile 2016, n. 16995

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIANCHI Luisa – Presidente
Dott. PICCIALLI Patrizia – Consigliere
Dott. SERRAO Eugenia – rel. Consigliere
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere
Dott. CENCI Daniele – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
nei confronti di:
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 9734/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del 15/02/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/03/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. LOY FRANCESCA, che che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;
Udito il difensore del responsabile civile (OMISSIS) s.p.a., Avv. (OMISSIS), che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Roma, con la pronuncia in epigrafe, ha riformato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Roma nei confronti di (OMISSIS), assolvendo l’imputato per insussistenza del fatto. All’imputato era stato contestato il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme sulla circolazione stradale per avere lasciato la sua autovettura in sosta sulla corsia di emergenza del G.R.A. di Roma per un numero di ore maggiore di quello consentito senza avere collocato l’apposito segnale mobile.
2. (OMISSIS), quale parte civile costituita, propone a mezzo di procuratore speciale ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata per violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e) in ragione del fatto che, nel ricondurre l’evento morte esclusivamente all’imprudenza della vittima, la Corte di Appello ha disatteso quanto correttamente evidenziato dal primo giudice senza fornire alcuna spiegazione. In particolare, il Tribunale aveva sottolineato la negligenza dell’imputato, che aveva impegnato il G.R.A. con autovettura non adeguatamente provvista di carburante, essendo in conseguenza di cio’ costretto ad arrestare il veicolo in corsia di emergenza per un periodo di tempo pari al triplo rispetto a quello massimo consentito dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 176, comma 6; sebbene il giudice di appello abbia confermato la sussistenza di tale violazione, con motivazione manifestamente illogica e contraddittoria ha affermato che la presenza del veicolo sulla corsia di emergenza fosse occasione dell’evento piuttosto che sua concausa.
3. Con memoria depositata il 15 marzo 2016 il responsabile civile (OMISSIS) s.p.a. ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ infondato.
2. I giudici di merito hanno cosi’ ricostruito il sinistro: il motociclo Yamaha Majesty condotto da (OMISSIS) percorreva il G.R.A. di Roma in direzione Pontina quando, alle ore 7:50, senza lasciare tracce di frenata, aveva impattato contro la parte posteriore dell’autovettura dell’imputato, ferma sulla corsia di emergenza dalla sera precedente perche’ priva di carburante; il motociclo viaggiava alla velocita’ di km/h 120; in corrispondenza del punto di sosta del veicolo era presente segnaletica indicante uno svincolo posto a m. 500 di distanza; la visibilita’ era normale. La Corte di Appello, valutando diversamente dal giudice di primo grado i medesimi fatti, ha escluso che l’abbandono del veicolo fosse condizione necessaria dell’evento, rimarcando che l’autovettura si trovava ferma sulla corsia di emergenza di un tratto del raccordo anulare caratterizzato da un lunghissimo rettilineo, in posizione distante dalla linea che delimita la corsia di emergenza dalla corsia di marcia normale, in condizioni di buona visibilita’, con traffico intenso scorrevole, che avrebbe consentito al motociclista di avvistare tempestivamente il veicolo fermo. Il giudice di appello e’ pervenuto alla sentenza assolutoria ritenendo che non potesse affermarsi con certezza la prova del nesso causale tra le condotte ascrivibili all’imputato e l’evento, mancando la concretizzazione del rischio in relazione alla funzione della corsia di emergenza.
3. Sebbene il ricorso risulti proposto dalla sola parte civile ed ai soli effetti civili, va ricordato che il presente giudizio resta disciplinato dai criteri che regolano l’accertamento della responsabilita’ penale, ben diversi da quelli che regolano la responsabilita’ civile sia sotto il profilo della tipicita’ dell’illecito che sotto il profilo del sistema probatorio (Sez. 4, n. 11193 del 10/02/2015, Cortesi, Rv. 262708).
4. In linea di principio, deve essere chiarito che nell’ambito della circolazione stradale la linea di demarcazione tra rischio consentito e rischio illecito e’, nella maggior parte dei casi, anche se non esaustivamente, individuata dal legislatore, che pone le regole cautelari dettate dal codice stradale. L’articolata disciplina prevista in tale testo normativo consente al giudice di individuare quali siano i comportamenti che l’utente della strada e’ tenuto ad osservare onde evitare determinati rischi, ben individuati. Ma solo nel caso in cui dalla violazione di una regola cautelare sia derivata la concretizzazione del rischio che la norma tendeva ad evitare si istituisce il nesso di causalita’ tra la condotta umana e l’evento.
4.1. Se si pone attenzione alle regole cautelari che disciplinano il comportamento degli utenti della strada che circolino su autostrade o sulle principali strade extraurbane, quale puo’ qualificarsi il G.R.A. di Roma, si nota che e’ vietato circolare sulle corsie per la sosta di emergenza se non per arrestarsi o
riprendere la marcia (articolo 176 C.d.S., comma 1, lettera c); in caso di ingorgo e’ consentito transitare sulla corsia per la sosta di emergenza al solo fine di uscire dall’autostrada a partire dal cartello di preavviso di uscita posto a cinquecento metri dallo svincolo (articolo 176 C.d.S., comma 4); la sosta d’emergenza non deve eccedere il tempo strettamente necessario per superare l’emergenza stessa e non deve, comunque, protrarsi oltre le tre ore; decorso tale termine, il veicolo puo’ essere rimosso coattivamente e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 175 C.d.S., comma 10 (articolo 176 C.d.S., comma 6); l’apposito segnale mobile deve essere collocato, posteriormente al veicolo e alla distanza di almeno 100 metri dallo stesso, durante la sosta sulla banchina di emergenza di notte o in ogni altro caso di limitata visibilita’, qualora siano inefficienti le luci di posizione (articolo 176 C.d.S., comma 8).
4.2. Nel caso concreto la Corte territoriale ha rimarcato che: il veicolo, lasciato dall’imputato sulla corsia di emergenza per un tempo superiore al suindicato limite di tre ore, si trovava in un lunghissimo rettilineo all’interno di una corsia di emergenza larga m.3,50 ed in posizione distante oltre un metro dal margine destro della carreggiata (il punto d’urto era ubicato a m.1,40 e l’autovettura era danneggiata nella zona posteriore sinistra); la visibilita’, diurna, era buona ed il traffico era “intenso scorrevole”; il motociclista procedeva sulla corsia di emergenza in assenza di qualsiasi condizione che lo giustificasse alla velocita’ di km/h 120 ed avrebbe potuto rendersi conto da lunga distanza della presenza dell’ostacolo, risultando del tutto incomprensibile che egli procedesse ad una velocita’ cosi’ elevata nella corsia di emergenza e al tempo stesso prestasse cosi’ poca attenzione alla guida.
4.3. Premesso che l’incidente si e’ verificato in orario mattutino ed in una situazione di visibilita’ quanto meno buona per le condizioni meteorologiche e per le caratteristiche della carreggiata di notevole ampiezza completamente rettilinea, non emergendo alcun ostacolo per il motociclista ad una piena visione del veicolo in sosta nella corsia di emergenza, la Corte di Appello ha tratto la conclusione che fosse quanto meno dubbia la rilevanza causale nella produzione dell’evento delle omissioni ascritte all’imputato, non costituendo esso la concretizzazione del rischio che il comportamento alternativo corretto, ossia la rimozione dell’autovettura dalla corsia di emergenza entro le tre ore dall’arresto, tendeva ad evitare. Il giudice di appello ha, in particolare, osservato che la finalita’ della corsia di emergenza non e’ quella di garantire l’incolumita’ di quanti possano sbandare ed invaderla, ma quella di consentire il transito senza intralcio di mezzi di Polizia o di soccorso.
5. Rileva il Collegio che la pronuncia risulta congruamente motivata e, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, fornisce adeguata ed analitica indicazione delle ragioni per le quali il giudice di appello ha ritenuto di escludere la responsabilita’ dell’imputato.
5.1. Nel delineare le ragioni del proprio convincimento, il giudice di appello ha distinto il profilo dell’elemento soggettivo da quello del nesso di causalita’ e, pur non escludendo la condotta colposa dell’imputato con riguardo al medesimo profilo esaminato dal primo giudice, ha tuttavia ritenuto non sufficientemente certa la rilevanza causale di tale condotta nella determinazione dell’evento. Su tale punto della decisione il ricorrente non ha dedotto alcun contrasto con la sentenza di primo grado.
5.2. Si tratta di decisione conforme al dettato normativo, che tempera con l’articolo 41 c.p., comma 2, il principio condizionalistico ponendo un limite all’imputazione di un evento ad una determinata condotta umana tutte le volte in cui si sia accertata la presenza di una causa, appartenente ad una serie causale completamente autonoma ovvero inseritasi nella serie causale dipendente dalla condotta dell’imputato e purtuttavia dotata di forza propria nella determinazione dell’evento. E non puo’ che ritenersi conforme all’articolo 41 c.p. la pronuncia assolutoria che abbia accertato che la condotta dell’imputato, pur costituendo un precedente necessario per l’efficacia della causa sopravvenuta, sia stata mera occasione dell’evento in quanto il rischio che la condotta omessa tendeva ad evitare appartiene ad un’area diversa da quella in cui si e’ concretizzato l’evento.
5.3. Sviluppando ulteriormente l’analisi del ragionamento causale, risulta corretto affermare che, sebbene si possa in generale sostenere che la tempestiva rimozione del veicolo dalla corsia di emergenza riduce il rischio che un altro veicolo che la percorre vada ad impattare contro il primo, cionondimeno e’ possibile che le circostanze del caso concreto neghino rilevanza causale alla condotta alternativa corretta. Ed e’ quanto e’ stato correttamente rilevato nella sentenza impugnata, sul duplice presupposto che la presenza di un veicolo sulla corsia di emergenza fosse agevolmente percepibile dall’utente della strada e che il motociclista fosse tenuto a viaggiare in condizioni normali all’interno della carreggiata.
6. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato; segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna della parte civile ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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