Corte di Cassazione bis

Suprema Corte di Cassazione

sezione IV

sentenza 3 febbraio 2016, n. 4451

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZECCA Gaetanino – Presidente

Dott. MASSAFRA Umberto – Consigliere

Dott. BLAIOTTA Rocco Marco – Consigliere

Dott. CIAMPI Francesco – rel. Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI MILANO del 03/10/2014;

sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. CIAMPI Francesco Maria;

udite le conclusioni del PG in persona del dott. DELEHAYE Enrico che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Per le parti civili (OMISSIS) e (OMISSIS) e’ presente l’avvocato (OMISSIS) del foro di (OMISSIS) che deposita conclusioni, nota spese e chiede il rigetto del ricorso. Per le parti civili – (OMISSIS) e (OMISSIS) e’ presente l’avvocato (OMISSIS) del foro di (OMISSIS) che deposita conclusioni, nota spese e chiede il rigetto del ricorso. Per la parte civile (OMISSIS) e’ presente l’avvocato (OMISSIS) del foro di (OMISSIS) che deposita nomina a difensore, procura speciale, conclusioni, nota spese e chiede il rigetto del ricorso. Per la ricorrente e’ presente l’avvocato (OMISSIS) del foro di (OMISSIS) che chiede l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Milano, ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 22 ottobre 2013 appellata da (OMISSIS). Quest’ultima era stata tratta a giudizio e condannata alla pena ritenuta di giustizia (oltre che al risarcimento del danno in favore delle parti civili) per rispondere dei reati di cui agli articoli 589 e 590 codice penale, in qualita’ di proprietaria locatrice dell’immobile ad uso di civile abitazione sito in (OMISSIS), perche’ per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di norme tecniche in materia di sicurezza e di manutenzione degli impianti domestici e delle apparecchiature alimentate a gas, dell’articolo 1575 codice civile, Legge n. 1083 del 1971, articoli 1, 3 e 5, Decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 1998, in relazione allo scaldabagno collocato nel locale soggiorno/cucina dell’alloggio alimentato a gas metano, marca Junkers Bosch, m matricola (OMISSIS) a camera aperta, non impedendo che lo stesso fosse utilizzato seppure vetusto o malfunzionante, inserito su sistema fumario non adeguato, non dando seguito ad un invito dell’amministratore condominiale di adeguamento dell’impianto con eliminazione delle difformita’ emerse dalla videoispezione risalente al (OMISSIS) effettuata dalla ditta (OMISSIS), cagionava la morte di (OMISSIS) e (OMISSIS) per effetto di intossicazione da monossido di carbonio sprigionatosi dall’apparecchiatura e cagionava lesioni per intossicazione da monossido di carbonio ai condomini o inquilini degli alloggi adiacenti o soprastanti (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS).

2. Avverso tale decisione ricorre a mezzo del difensore di fiducia la (OMISSIS) deducendo sotto piu’ profili mancanza e/o illogicita’ di motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. La vicenda di cui e’ causa concerne le gravissime conseguenze per alcuni letali subite dagli abitanti dello stabile sito in (OMISSIS). I giudici di merito- premesso che la posizione di garanzia della (OMISSIS) derivava dal disposto dell’articolo 1575 codice civile, secondo cui il locatore deve consegnare al conduttore fa cosa locata in buono stato di manutenzione e mantener/a in stato da servire all’uso convenuto, hanno concordemente ritenuto la responsabilita’ dell’odierna ricorrente, pacificamente proprietaria e locatrice dell’immobile in cui era presente l’apparecchiatura da cui era derivata l’intossicazione da monossido di carbonio, con riferimento all’addebito concernente le deficienze e la vetusta’ dell’apparecchiatura.

La ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare integralmente il materiale probatorio.

In particolare tutti i motivi di gravame si incentrano sulla tesi che l’occlusione della canna fumaria- non addebitabile alla (OMISSIS) – sarebbe stata la causa esclusiva della produzione dell’evento. In buona sostanza secondo la tesi difensiva l’occlusione del condotto fumario sarebbe stata la causa esclusiva della produzione di monossido di carbonio, anche nel caso di un’apparecchiatura perfettamente mantenuta efficiente. Contrariamente all’assunto prospettato la Corte territoriale ha espressamente preso in considerazione tale prospettazione, richiamando sul punto quanto affermato dal primo giudice secondo cui la riferita occlusione della canna fumaria che pure ha contribuito in maniera sensibile alla produzione dell’evento, non avrebbe potuto cagionarlo se lo scaldabagno non avesse, a monte, esalato monossido di carbonio in percentuali cosi’ elevate da saturare l’aria nel giro di poche decine di minuti, come hanno ampiamente dimostrato le prove tecniche effettuate dai consulenti prima e dopo la sommaria pulizia dell’apparecchio.

Orbene, come e’ stato piu’ volte affermato da questa Corte, quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, sicche’ e’ possibile, sulla base della motivazione della sentenza di primo grado colmare eventuali lacune della sentenza di appello. E’ stato altresi’ posto in rilievo nella sentenza impugnata, sulla base delle risultanze peritali, come solo la presenza di una situazione altamente pericolosa (derivante dalla assoluta inefficienza dell’apparecchiatura) avesse fatto si’ che si verificasse l’incidente mortale, parimenti rimarcando che ove le minime necessarie verifiche fossero state effettuate, la non rispondenza dell’apparecchio agli standard di sicurezza ne avrebbe per cio’ solo imposto la rimozione, con cio’ scongiurando con grado di probabilita’ prossimo alla certezza il verificarsi degli eventi. Non si e’ pertanto assolutamente in presenza del vizio di motivazione denunciato, essendo – contrariamente a quanto sostenuto – espressamente presa in considerazione la doglianza difensiva.

Va peraltro osservato che come precisato da questa Corte (cfr. ex plurimis Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, Rv. 259643), in sede di legittimita’ non e’ comunque censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall’articolo 606 codice procedura penale, comma 1, lettera e), che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa. Nella specie il dedotto vizio di motivazione fa altresi’ riferimento alla circostanza che mai la (OMISSIS) avrebbe sostenuto che essa dovesse andare esente da responsabilita’ per essere la comma fumaria di proprieta’ condominiale. E’ evidente l’assoluta pretestuosita’ di tale impostazione ove solo si consideri che l’elemento fondante della impostazione difensiva – come gia’ riferito – e’ proprio quello di non essere comunque responsabile dell’ostruzione, il che impone logicamente – anche se non espressamente evocata – la responsabilita’ di altri soggetti, quali appunto il condominio.

Va peraltro in proposito osservato che secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte, che si e’ pronunciata sul punto, (cfr, Cass., Sez. 4, Sent. n. 43078 del 28.04.2005, Rv. 232416), allorquando l’obbligo di impedire l’evento ricade su piu’ persone che debbano intervenire o intervengano in tempi diversi, il nesso di causalita’ tra la condotta omissiva o commissiva del titolare di una posizione di garanzia non viene meno per effetto del successivo mancato intervento da parte di un altro soggetto parimenti destinatario dell’obbligo di impedire l’evento, configurandosi in tale ipotesi, un concorso di cause ai sensi dell’articolo 41 codice penale, comma 1. In questa ipotesi la mancata eliminazione di una situazione di pericolo (derivante da fatto omissivo o commissivo dell’agente) ad opera di terzi, non e’ una distinta causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento, ma una causa/condizione negativa grazie alla quale la prima continua ad essere efficace.

4. Il ricorso va pertanto rigettato. Ne consegue ex articolo 616 codice procedura penale la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonche’ alle spese sostenute dalle parti civili liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonche’ alla rifusione delle spese sostenute per questo giudizio di cassazione da (OMISSIS) e (OMISSIS) liquidate in euro 3000,00, oltre accessori secondo legge, nonche’ da (OMISSIS) in proprio e nella qualita’ e da (OMISSIS) liquidate in euro 3500,00 oltre accessori secondo legge, nonche’ da (OMISSIS) e (OMISSIS) liquidate in euro 3000 00 oltre accessori secondo legge.

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