Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 11 luglio 2016, n. 3073
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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 11 luglio 2016, n. 3073

Gli elementi che indicano la presenza di una lottizzazione cartolare non debbano essere presenti tutti in concorso fra di loro, in quanto è sufficiente anche la presenza di uno solo di essi, purché rilevante ed idoneo a fare configurare, con margini di plausibile veridicità, la volontà di procedere a lottizzazione Consiglio di Stato sezione IV...

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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 6 aprile 2016, n. 1356. Ai fini della stessa ammissibilità della domanda risarcitoria, non basta il solo annullamento dell’atto lesivo, ma è pure necessario che vi sia l’elemento soggettivo della colpa, dovendosi verificare se l’adozione e l’esecuzione dell’atto impugnato siano avvenute in violazione delle regole d’imparzialità, correttezza e buona fede, cui l’esercizio della funzione pubblica si deve costantemente attenere

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 6 aprile 2016, n. 1356 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quarta ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso n. 5851/2009 RG, proposto dalla DU. Co. Ap. e Re. s.r.l., corrente in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore,...

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Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 26 maggio 2015, n. 2649. Per sostenere che il frazionamento di un suolo risulti strumentale a un intento edificatorio non è necessario verificare la presenza di opere edili, o quanto meno di un loro principio di esecuzione, su ciascuno dei lotti ricavati dalla suddivisione; ma è nondimeno necessario, perché si possa ritenere sussistere la lottizzazione negoziale, sulla base non della realizzazione di alcune opere, quanto del frazionamento contrattuale di un più vasto terreno con la creazione di lotti sufficienti per la costruzione di un singolo edificio, che ciò sia desumibile in modo non equivoco dalle dimensioni e dal numero dei lotti, dalla natura del terreno, dall’eventuale revisione di opere di urbanizzazione e dalla loro destinazione a scopo edificatorio. Non è, in altre parole, sufficiente il riscontro della vendita di un fondo ricavato da un più ampio appezzamento di terreno, sia pure con la costituzione di una servitù di passaggio a favore del fondo altrimenti intercluso (nel che si sostanzia la fattispecie in esame) per far emergere i profili dell’intento lottizzatorio, occorrendo, a tal fine, che la suddivisione in lotti per dimensioni, per natura del terreno e per numero evidenzi la loro destinazione a scopo edificatorio.

Consiglio di Stato sezione VI sentenza 26 maggio 2015, n. 2649 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3267 del 2014, proposto da: Ba.Fe. e Po.Gi., rappresentati e difesi dagli avvocati Se.Le. e Ma.Di., con...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 11 maggio 2015, n. 9486. Il reato di lottizzazione abusiva previsto dalla L. 28-1-1977 n. 10 art. 17 lettera b), ultima ipotesi, comprende i casi di frazionamento di area nonché qualsiasi forma di frazionamento urbano, non autorizzato, realizzato attraverso l’utilizzazione abusiva del territorio, e che quindi la lottizzazione abusiva rileva sotto il profilo penale anche per condotte di cessione poste in essere prima del 17-3-1985, data di entrata in vigore della L. 28-2-1985 n. 47

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 11 maggio 2015, n. 9486 Svolgimento del processo Con decisione del 12-1-2010 la Commissione amministrativa regionale di disciplina sui notai della Sicilia dichiarava il notaio B.G. , con sede in Catania, responsabile dei fatti contestatigli e, riconosciuta la sussistenza delle circostanze attenuanti di cui all’art. 144 della L.N.,...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 1 ottobre 2014, n. 40543. In tema di lottizzazione abusiva e falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 1 ottobre 2014, n. 40543   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MANNINO Saverio Felice – Presidente Dott. GRILLO Renato – Consigliere Dott. DI NICOLA Vito – rel. Consigliere Dott. GRAZIOSI Chiara –...

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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 19 giugno 2014, n. 3115. Al fine di valutare un'ipotesi di lottizzazione abusiva c.d. materiale, appare necessaria una visione d'insieme dei lavori, ossia una verifica nel suo complesso dell'attività edilizia realizzata, atteso che potrebbero anche ricorrere modifiche rispetto all'attività assentita idonee a conferire un diverso assetto al territorio comunale oggetto di trasformazione. Proprio in quanto sussiste lottizzazione abusiva in tutti i casi in cui si realizza un'abusiva interferenza con la programmazione del territorio, la verifica dell'attività edilizia realizzata nel suo complesso può condurre a riscontrare un illegittimo mutamento della destinazione all'uso del territorio autoritativamente impressa anche nei casi in cui le variazioni apportate incidano esclusivamente sulla destinazione d'uso dei manufatti realizzati. Ciò perché è proprio la formulazione dell'art. 30 del D.P.R. n. 380/01 che impone di affermare che integra un'ipotesi di lottizzazione abusiva qualsiasi tipo di opere in concreto idonee a stravolgere l'assetto del territorio preesistente, a realizzare un nuovo insediamento abitativo e, quindi, in ultima analisi, a determinare sia un concreto ostacolo alla futura attività di programmazione (che viene posta di fronte al fatto compiuto), sia un carico urbanistico che necessita adeguamento degli standards. Come già affermato dalla giurisprudenza di merito il concetto di "opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia" dei terreni deve essere, dunque, interpretato in maniera "funzionale" alla ratio della norma, il cui bene giuridico tutelato è costituito dalla necessità di preservare la potestà programmatoria attribuita all'Amministrazione nonché l'effettivo controllo del territorio da parte del soggetto titolare della stessa funzione di pianificazione (cioè il Comune), al fine di garantire una ordinata pianificazione urbanistica, un corretto uso del territorio ed uno sviluppo degli insediamenti abitativi e dei correlativi standards compatibile con le esigenze di finanza pubblica.

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 19 giugno 2014, n. 3115 LOTTIZZAZIONE ABUSIVA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3733 del 2010, proposto da: Du.Co. S.r.l., in persona del legale rappresentante in carica rappresentato...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 26 febbraio 2014, n. 9268. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 3, comma 1, lettera e, n. 5), le roulotte e le case mobili rientrano tra i manufatti leggeri, prefabbricati, per la cui installazione e' necessario il preventivo ottenimento del permesso di costruire se utilizzati come abitazioni, e non dirette a soddisfare esigenze meramente temporanee

Suprema Corte di Cassazione sezione III  sentenza 26 febbraio 2014, n. 9268 MISURE CAUTELARI – REALI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FIALE Aldo – Presidente Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Consigliere Dott. AMORESANO Silvio – Consigliere Dott. MULLIRI Guicla...