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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 26 maggio 2014, n. 11675. Nelle locazioni non abitative, in base all'art. 32 della legge n. 392 del 1978, così come novellato dall'art. 1, comma 9, sexies del d.l. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito in legge 5 aprile 1985, n. 118, il locatore, solo in caso di conforme pattuizione con il conduttore e abilitato a (richiedere annualmente l'aggiornamento del canone per eventuali variazioni del potere di acquisto della moneta. Non risulta e non è stato neppure allegato che tale pattuizione fosse stata inserita nel contratto di locazione ad uso diverso concluso tra le parti. La richiesta di aggiornamento del canone da parte del locatore si pone come condizione per il sorgere del relativo diritto, con la conseguenza che il locatore stesso può pretendere il canone aggiornato solo dal momento di tale richiesta, senza che sia configurabile un suo diritto ad ottenere il pagamento degli arretrati, e ciò sia in caso di locazione di immobili ad uso non abitativo, giusta disposto dell'art. 32 della legge cosiddetto sull'equo canone, sia in caso di locazioni ad uso abitativo, ex art. 24 stessa legge

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 26 maggio 2014, n. 11675 Svolgimento del processo Tra P.M. , dante causa dei ricorrenti P.G. , P. , E. e R.E. e il Comune di Lecce esisteva un contratto di locazione relativo ad un edificio sito in (omissis) , adibito a plesso scolastico, contratto dichiarato risolto alla...

In tema di locazione di immobili urbani, nella categoria delle riparazioni di piccola manutenzione, a carico del conduttore ex art. 1609 c.c.
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In tema di locazione di immobili urbani, nella categoria delle riparazioni di piccola manutenzione, a carico del conduttore ex art. 1609 c.c.

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 22 maggio 2014, n. 11353. In tema di locazione di immobili urbani, nella categoria delle riparazioni di piccola manutenzione, a carico del conduttore ex art. 1609 c.c., non rientrano quelle relative agli impianti interni alla struttura dell’immobile (elettrico, idrico, termico) per l’erogazione dei servizi indispensabili al suo godimento. Il...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 17 maggio 2014, n. 10842. Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, per aver adibito l'immobile locato a dormitorio di cittadini extracomunitari

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 17 maggio 2014, n. 10842 Svolgimento del processo L’INPDAI (locatore) convenne in giudizio il G. (conduttore di un immobile adibito a rimessa di proprietà dell’attore) perché fosse dichiarato risolto il contratto di locazione per inadempimento del conduttore, che aveva adibito l’immobile locato a dormitorio di cittadini extracomunitari e vi...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 10 aprile 2014, n. 8405. La domanda accessoria di ripetizione di indebito, svolta dal conduttore nel giudizio diretto alla determinazione della misura legale del canone locatizio, richiede tra i suoi elementi costitutivi sia l'accertamento del corrispettivo dovuto sia l'avvenuto pagamento, a detto titolo, di somme in eccedenza; ne consegue che deve considerarsi domanda nuova, e come tale inammissibile (ma riproponibile in un separato giudizio), la richiesta di condanna del locatore alla restituzione dell'ulteriore indebito per le somme versategli nel corso del giudizio, in quanto si fonda su presupposti di fatto diversi da quelli prospettati con la domanda originaria, e comporta un mutamento del fatto costitutivo del diritto fatto valere. Né può estendersi analogicamente a tale fattispecie la possibilità, consentita dall'art. 664, primo comma, cod. proc. civ., a chi propone domanda di risoluzione del contratto di locazione per morosità, di ampliare la domanda originariamente proposta fino ad ottenere oltre al pagamento dei canoni già scaduti, anche il pagamento delle somme dovute dal conduttore per i canoni insoluti e da scadere, che configura una delle ipotesi eccezionali di condanna in futuro, delle quali non è consentito allargare per analogia l'area oltre le ipotesi espressamente previste

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza  10 aprile 2014, n. 8405 Ritenuto in fatto 1. – Il Tribunale di Palermo, in accoglimento della domanda proposta da F.A. con atto di citazione del 30 aprile 2002, dichiarava cessata al 1 settembre 2002 la locazione dell’immobile condotto da M.R. e F. ; in accoglimento, poi, della...

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COrte di Cassazione, sezione III, sentenza 9 aprile 2014, n. 8264. Il diritto di riscatto previsto dall'art. 39 della legge n. 392 del 1978, analogamente al riscatto nella materia agraria, integra un diritto potestativo che si esercita per il tramite di una dichiarazione unilaterale recettizia di carattere negoziale, attraverso la quale si determina ex lege l'acquisto della proprietà dell'immobile a favore del retraente. Tale dichiarazione può essere effettuata anche con l'atto di citazione diretto a far valere il diritto di riscatto, ed in tale seconda ipotesi la procura speciale ad litem, conferita al difensore per promuovere il relativo giudizio, non gli conferisce anche la legittimazione sostanziale per effettuare, in rappresentanza del titolare del diritto, la dichiarazione unilaterale recettizia di retratto, salvo che detta procura sia redatta in calce o a margine dell'atto di citazione, nel cui testo sia contenuta la dichiarazione di riscattare l’immobile, in quanto la parte, con la sottoscrizione della procura, fa proprio tale contenuto

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza  9 aprile 2014, n. 8264 Svolgimento del processo 1. La s.a.s. Supermarket del legno conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Milano, la s.p.a. Cristallo, nonché G.A. e Ad. e – premesso di condurre in locazione una parte di un più ampio immobile di proprietà delle convenute G....

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 27 marzo 2014, n. 7210. Il locatore deve risarcire i danni, a titolo di lucro cessante, all'impresa affittuaria nel caso in cui essa dimostri che la diminuzione del fatturato sia dipesa dalla cattiva manutenzione dell'immobile

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 27 marzo 2014, n. 7210 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SEGRETO Antonio – Presidente Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere Dott. ROSSETTI...