Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 4 giugno 2015, n. 11615 Svolgimento del processo È stata depositata la seguente relazione. «1. In relazione all’incidente stradale verificatosi in data 10 marzo 2009 tra la vettura di proprietà di O. R. e quella di proprietà di M. R. D.C., assicurata con la T.A. s.p.a., il Giudice...
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Corte di Cassazione, sezione I, ordinanza 16 aprile 2015, n. 7749. In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese di lite, il rimedio esperibile è costituito dal procedimento per la correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. e non già dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma
Suprema Corte di Cassazione sezione I ordinanza 16 aprile 2015, n. 7749 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CECCHERINI Aldo – Presidente Dott. DIDONE Antonio – Consigliere Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 21 gennaio 2015, n. 930. Il principio secondo il quale in tema di liquidazione delle spese giudiziali e nel caso di soccombenza reciproca, non prevedendo nessuna norma un criterio di valutazione della prevalenza della soccombenza che si basi sul numero di domande accolte o respinte, per ciascuna di esse, dovendo essere valutato l'oggetto della lite nel suo complesso
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 21 gennaio 2015, n. 930 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE L Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CURZIO Pietro – Presidente Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 16 ottobre 2014, 21951. Ai fini della liquidazione delle spese processuali, il procedimento in camera di consiglio dinanzi alla corte d'appello di cui alla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 3, per l'equa riparazione conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, deve qualificarsi come procedimento contenzioso e conseguentemente, quanto alla determinazione degli onorari e dei diritti spettanti all'avvocato per l'attività prestata in detto procedimento, deve applicarsi la tabella A allegata al D.M. n_ 140 del 2012 (che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali, in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale), e, quanto alla liquidazione dei detti onorari e diritti, deve osservarsi il principio, di cui alla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 24 (Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile), della inderogabilità degli onorari minimi e dei diritti stabiliti nella predetta tariffa professionale forense
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 16 ottobre 2014, 21951 Svolgimento del processo V.M. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi,’ nei confronti del Ministero della giustizia avverso il decreto depositato in data 10 dicembre 2012, con il quale la Corte di appello di Catanzaro, condannata l’Amministrazione al pagamento in favore...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 26 agosto 2014, n. 18232. Applicabile l'immediata esecutivita' della sentenza di primo grado assoggettata ad impugnazione anche alla condanna alle spese giudiziali accessoria ad una pronuncia di rigetto
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 26 agosto 2014, n. 18232 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere Dott. RUBINO Lina – Consigliere Dott. BARRECA...
Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 8 luglio 2014, n. 29934. Il giudice deve opportunamente giustificare, anche in sede di sentenza di applicazione di pena concordata, la liquidazione che si allontani dai parametri ministeriali.
Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 8 luglio 2014, n. 29934 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PALLA Stefano – Presidente Dott. PISTORELLI Luc – rel. Consigliere Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere Dott. DEMARCHI ALBENGO P.G. –...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 30 aprile 2014, n. 9556. In tema di liquidazione delle spese giudiziali, il limite del valore della domanda, sancito dal quarto comma dell'art. 91 cod. proc. civ., opera soltanto nelle controversie devolute alla giurisdizione equitativa del giudice di pace e non si applica, quindi, nelle controversie di opposizione a ordinanza-ingiunzione o a verbale di accertamento di violazioni del codice della strada, le quali, pur se di competenza del giudice di pace e di valore non superiore ai millecento euro, esigono il giudizio secondo diritto, ciò che giustifica la difesa tecnica e fa apparire ragionevole sul piano costituzionale l'esclusione del limite di liquidazione
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 30 aprile 2014, n. 9556 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente Dott. MANNA Felice – Consigliere Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 29 gennaio 2014, n. 1972. E' consentito al giudice di liquidare importi superiori al massimo od inferiori al minimo tariffario. Ciò che può verificarsi quando la causa risulti di facile trattazione, purché la decisione del giudice sia motivata
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III CIVILE Sentenza 29 gennaio 2014, n. 1972 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RUSSO Libertino Alberto – Presidente – Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere – Dott. ARMANO Uliana – Consigliere – Dott. D’AMICO Paolo...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 28 aprile 2014, n. 9368. In tema di spese processuali, solo la compensazione dev'essere sorretta da motivazione, e non già l'applicazione della regola della soccombenza cui il giudice si sia uniformato, atteso che il vizio motivazionale ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ove ipotizzato, sarebbe relativo a circostanze discrezionalmente valutabili e, perciò, non costituenti punti decisivi idonei a determinare una decisione diversa da quella assunta; l'art. 6, primo comma, seconda parte, della tariffa forense, approvata con d.m. 5 ottobre 1994 n. 585, secondo cui, nei giudizi civili per pagamento di somme di denaro, la liquidazione degli onorari a carico del soccombente deve effettuarsi avendo riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata, si riferisce all'accoglimento, anche parziale, della domanda medesima, laddove, nell'ipotesi di rigetto di questa (cui deve assimilarsi ogni altra ipotesi di diniego della pronuncia di merito), il valore della controversia è quello corrispondente alla somma domandata dall'attore
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 28 aprile 2014, n. 9368 Svolgimento del processo e motivi della decisione E’ stata depositata in cancelleria la relazione di seguito n’trascritta, riportandosi tra parentesi quadra le correzioni conseguenti ad errori materiali: «1. Con sentenza depositata il 10 maggio 2012 la Corte di appello di Catania – rigettando...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 25 febbraio 2014, n. 4488. Secondo la regola stabilita dal D.M. n. 127 del 2004, art. 6, comma 1, espressamente enunciata per gli onorari a carico del soccombente, ma espressione di un principio generale valido anche per la liquidazione a carico del cliente, di regola la determinazione del valore della causa va rapportata ai criteri stabiliti dal codice di procedura civile, con la particolarità che, per la liquidazione degli onorari a carico del cliente, deve farsi riferimento anche alla statuizione dell’art. 6, comma 2, a norma del quale “può aversi riguardo al valore effettivo della controversia, quando risulti manifestamente diverso”, nonché dell’art. 6, comma 4, a norma del quale “per la determinazione del valore effettivo della controversia deve farsi riferimento al valore dei diversi interessi perseguiti dalle parti”. Ciò comporta l’esercizio da parte del giudice di un potere non già arbitrario bensì discrezionale, essendo il medesimo tenuto a dare motivazione sia pure succinta delle relative ragioni
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 25 febbraio 2014, n. 4488 Svolgimento del processo L’Avv. M.F. propone ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso decreto del 6/13 novembre 2007, del Tribunale di Roma – Sezione Fallimentare, in composizione collegiale, di rigetto del reclamo da lui promosso contro il provvedimento del giudice fallimentare di...