Cassazione 3

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 4 giugno 2015, n. 11615

Svolgimento del processo

È stata depositata la seguente relazione.
«1. In relazione all’incidente stradale verificatosi in data 10 marzo 2009 tra la vettura di proprietà di O. R. e quella di proprietà di M. R. D.C., assicurata con la T.A. s.p.a., il Giudice di pace di Napoli accoglieva la domanda risarcitoria della R., liquidando le spese di lite con riduzione rispetto alla nota depositata dal difensore.
Appellata la pronuncia dalla R. in punto di liquidazione delle spese, il Tribunale di Napoli, con sentenza del 29 aprile 2013, rigettava l’appello, confermava la decisione di primo grado e compensava le spese del giudizio di appello.
2. Contro la sentenza del Tribunale di Napoli ricorre O. R., con atto affidato ad un unico articolato motivo. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
3. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli arte. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., in quanto fondato.
4. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., sostenendo che il Tribunale avrebbe erroneamente confermato la pronuncia di primo grado in punto di spese, in tal modo violando le tariffe professionali applicabili racione temporis.
4.1. Costituisce giurisprudenza consolidata di questa Corte il principio per cui, in tema di liquidazione delle spese processuali, il giudice, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l’onere di dare adeguata motivazione dell’eliminazione e della riduzione di voci da lui operata (ordinanza 30 marzo 2011, n. 7293, sentenza 8 agosto 2013, n. 18906).
Nella specie il Tribunale, dopo una digressione circa l’applicabilità, nella specie, del D.M. n. 140 del 2012, non ha dato conto delle ragioni per cui ha ritenuto opportuna la riduzione della liquidazione proposta dal difensore nella relativa nota, limitandosi alla generica affermazione secondo cui le spese di primo grado erano state «esattamente quantificate», in base alla natura della controversia, all’opera prestata dal professionista ed alla «assenza di questioni complesse sia processuali che di merito».
5. Si chiede, pertanto, che il ricorso venga trattato in camera di consiglio per essere accolto».
La ricorrente non ha depositato memoria in relazione 2112 trascritta relazione.
Il Collegio, deliberando sulla relazione nella camera di consiglio del 13 novembre 2014, ha disposto, con l’ordinanza 26 gennaio 2015, n. 1321, che il ricorso venisse trattato nella pubblica udienza presso questa Sezione.
Alla pubblica udienza del 17 aprile 2015 nessuno è comparso.

Motivi della decisione

Ritiene il Collegio, a seguito della ulteriore discussione avvenuta in camera di consiglio, che la relazione debba essere integralmente condivisa, con conseguente accoglimento del ricorso.
La sentenza impugnata, pertanto, è cassata e il giudizio rinviato al Tribunale di Napoli, in diversa composizione personale, il quale provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli, in diversa composizione personale, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *