SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO sentenza 10 giugno 2014, n. 13060 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VIDIRI Guido – Presidente – Dott. MANNA Antonio – Consigliere – Dott. TRIA Lucia – Consigliere – Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –...
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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 27 agosto 2014, n. 18353. Ove il lavoratore illegittimamente licenziato in regime di c.d. tutela reale opti per l'indennità sostitutiva della reintegrazione, avvalendosi della facoltà prevista dal quinto comma dell'art. 18 cit., il rapporto di lavoro si estingue con la comunicazione al datore di lavoro di tale opzione senza che permanga, per il periodo successivo in cui la prestazione lavorativa non è dovuta dal lavoratore né può essere pretesa dal datore di lavoro, alcun obbligo retributivo con la conseguenza che l'obbligo avente ad oggetto il pagamento di tale indennità è soggetto alla disciplina della mora debendi in caso di inadempimento, o ritardo nell'adempimento, delle obbligazioni pecuniarie del datore di lavoro, quale prevista dall'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., salva la prova, di cui è onerato il lavoratore, di un danno ulteriore
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI sentenza 27 agosto 2014, n. 18353 Svolgimento del processo 1. Con ricorso per decreto ingiuntivo, P.F. adiva il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, esponendo che con sentenza del 13 luglio 2000, il giudice del lavoro aveva accertato e dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato dalla...
Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 18 settembre 2014, n. 19665. In caso di ordine di reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato, emesso dal giudice ai sensi dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, nel testo precedente la riforma di cui alla legge 28 giugno 2012 n. 92, nella specie applicabile ratione temporis, il datore di lavoro è tenuto in ogni caso a ricostruire la posizione contributiva del lavoratore, sì che essa non abbia soluzione di continuità, ed, in caso di licenziamento dichiarato inefficace o nullo, è altresì soggetto alle sanzioni civili previste dall'art. 116, comma 8, legge 23 dicembre 2000 n. 388, per l'ipotesi dell'omissione contributiva. In caso invece di licenziamento privo di giusta causa o di giustificato motivo e di conseguente ricostituzione del rapporto con effetti ex tunc, trova applicazione l'ordinaria disciplina della mora debendi in ipotesi di inadempimento delle obbligazioni pecuniarie, ma non anche il regime delle sanzioni civili di cui al cit. art. 116. Per il periodo successivo all'ordine di reintegrazione, in cui il rapporto previdenziale è ricostituito de iure, sussiste l'ordinario obbligo di dichiarare all'Istituto previdenziale e di corrispondere periodicamente i contributi previdenziali, oltre che inizialmente anche il montante dei contributi arretrati, riferiti al periodo di estromissione del lavoratore dal posto di lavoro e calcolati secondo il criterio suddetto, sì che riprende vigore l'ordinaria disciplina dell'omissione e dell'evasione contributiva
Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 18 settembre 2014, n. 19665 Svolgimento del processo 1. Con ricorso al tribunale di Pesaro in data 2 agosto 2006 la società COVIM Cooperativa Vitivinicola dei Colli Metaurensi soc. coop. a r.l. ha proposto opposizione avverso la cartella esattoriale n. (omissis) , notificata dal concessionario per la riscossione...
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 2 settembre 2014, n. 18522. L'indennità sostitutiva del preavviso ex art. 2118, comma 2, c.c. spetta in ogni caso di recesso dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato in cui non vi sia stato il preavviso lavorato, a prescindere dalla dimostrazione dell'effettiva
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 2 settembre 2014, n. 18522 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente Dott. BERRINO Umberto – Consigliere Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere Dott. GHINOY...
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 4 settembre 2014, n. 18678. E' legittimo il licenziamento intimato al lavoratore per scarso rendimento qualora sia risultato provato, sulla scorta della valutazione complessiva dell'attività resa dal lavoratore stesso ed in base agli elementi dimostrati dal datore di lavoro, una evidente violazione della diligente collaborazione dovuta dal dipendente – ed a lui imputabile – in conseguenza dell'enorme sproporzione tra gli obiettivi fissati dai programmi di produzione per il lavoratore e quanto effettivamente realizzato nel periodo di riferimento, avuto riguardo al confronto dei risultanti dati globali riferito ad una media di attività tra i vari dipendenti ed indipendentemente dal conseguimento di una soglia minima di produzione
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Sentenza 4 settembre 2014, n. 18678 Svolgimento del fatto I. La Corte d’Appello di L’Aquila, con la sentenza n. 801/11 pronunciando sull’impugnazione proposta da F.G. nei confronti della società Pilkington Italia spa, avente ad oggetto la sentenza del Tribunale di Vasto n. 335 dell’ 11 gennaio 2011, la...
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 29 agosto 2014, n. 18462. L'osservanza dell'orario di lavoro stabilito costituisce obbligo del lavoratore disciplinarmente sanzionabile; l'utilizzabilità della prestazione lavorativa in un determinato orario consegue all'organizzazione produttiva del datore di lavoro e non è conseguentemente modificabile unilateralmente da parte del lavoratore. Per cui correttamente il datore di lavoro sottrae dalla retribuzione l'ammontare relativa alla prestazione non effettuata nell'orario prestabilito a nulla rilevando lo svolgimento della prestazione al di fuori dell'orario di lavoro stesso.
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 29 agosto 2014, n. 18462 Svolgimento del processo Con sentenza del 20 ottobre 2006, il Tribunale di Bergamo, ha dichiarato la legittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni comminata da Poste Italiane s.p.a. a F.E. con lettera del 14 maggio...
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 5 agosto 2014, n. 17625. L'espletamento di altra attività, lavorativa ed extralavorativa, da parte del lavoratore durante lo stato di malattia è idoneo a violare i doveri contrattuali di correttezza e buona fede nell'adempimento dell'obbligazione ed a giustificare il recesso del datore di lavoro, laddove si riscontri che l'attività espletata costituisca indice di una scarsa attenzione del lavoratore alla propria salute ed ai relativi doveri di cura e di non ritardata guarigione
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 5 agosto 2014, n. 17625 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROSELLI Federico – Presidente Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere Dott. GHINOY Paola...
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 17 luglio 2014, n. 16381. Quando i comportamenti contestati al lavoratore costituiscono violazione di suoi doveri fondamentali, per la relativa sanzionabilità, non è necessaria la specifica previsione del codice disciplinare, atteso che, in tali casi, il potere sanzionatorio deriva direttamente dalla legge
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 17 luglio 2014, n. 16381 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROSELLI Federico – Presidente Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere Dott. MAISANO Giulio – Consigliere Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere Dott. ARIENZO Rosa –...
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 30 luglio 2014, n. 17374. Riscontrata l’effettiva volontà di riorganizzazione della società, il licenziamento del lavoratore per motivi non basati sulle esigenze oggettive della soppressione del posto e delle funzioni del lavoratore, ma fondati sulla volontà di “eliminare” la presenza del funzionario, in quanto rappresenti la continuità con la passata gestione, è illegittimo. In questo caso, infatti, viene a mancare il nesso oggettivo tra la ristrutturazione aziendale e la risoluzione del rapporto.
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 30 luglio 2014, n. 17374 Svolgimento del processo Con sentenza del 18/3 – 28/3/2008 la Corte d’appello di Firenze, accogliendo l’impugnazione principale di M.S. e respingendo quella incidentale della A.C. Siena s.p.a., ha ordinato la reintegra del M. nel posto di lavoro ed ha condannato la...
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 7 luglio 2014, n. 15434. Il differimento al 31/12/del 2011 dell'entrata in vigore del termine di sessanta giorni per l'impugnazione anche in via stragiudiziale del licenziamento, previsto dalla L. 10/2011, non riguarda solo le nuove fattispecie ma si estende anche al nuovo termine di duecentosettanta giorni entro cui deve essere depositato il ricorso giudiziale nella cancelleria del tribunale.
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 7 luglio 2014, n. 15434 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere Dott. GHINOY Paola...