Corte di Cassazione, sezione seconda civile, sentenza 22 marzo 2018, n.7178. Deve essere accolta la domanda di nullità, proposta dal legittimario pretermesso nel testamento della divisione del patrimonio ereditario disposta direttamente dal testatore qualora lo stesso legittimario da considerarsi preterito per non essere stato compreso nella divisione, abbia positivamente esperito in via preventiva l’azione di riduzione
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Corte di Cassazione, sezione seconda civile, sentenza 22 marzo 2018, n.7178. Deve essere accolta la domanda di nullità, proposta dal legittimario pretermesso nel testamento della divisione del patrimonio ereditario disposta direttamente dal testatore qualora lo stesso legittimario da considerarsi preterito per non essere stato compreso nella divisione, abbia positivamente esperito in via preventiva l’azione di riduzione

Deve essere accolta la domanda di nullità, proposta dal legittimario pretermesso nel testamento (o, in sostituzione del medesimo, da un suo erede), della divisione del patrimonio ereditario disposta direttamente dal testatore qualora lo stesso legittimario (o un suo erede agente “iure successionis”), da considerarsi preterito per non essere stato compreso nella divisione, abbia positivamente esperito...

Corte di Cassazione, sezione II civile, sentenza 25 gennaio 2017, n. 1884
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Corte di Cassazione, sezione II civile, sentenza 25 gennaio 2017, n. 1884

L’azione di riduzione delle disposizioni lesive della quota di legittima ha natura personale, sicché nell’ipotesi in cui il relativo obbligo di restituzione debba essere posto a carico di più persone, su un medesimo bene ad esse donato o attribuito per quote ideali, la riduzione deve operarsi, nei confronti dei vari beneficiari, in misura proporzionale all’entità...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 22 ottobre 2014, n. 22456. Il diritto reale di abitazione, riservato per legge al coniuge superstite, ha ad aggetto la casa coniugale, ossia l'immobile che in concreto era adibito a residenza familiare e si identifica con l'immobile in cui i coniugi – secondo la loro determinazione convenzionale, assunta in base alle esigenze di entrambi – vivevano insieme stabilmente, organizzandovi la vita domestica del gruppo familiare; che le espressioni usate dall'art. 540, comma secondo non lasciano al riguardo spazi a dubbi interpretativi, riferendosi alla casa che dai coniugi era stata adibita a residenza familiare (dove il concetto di residenza, di cui all'art. 43, comma secondo, c.c., richiama la effettività della dimora abituale nella causa coniugale); che la ratio della suddetta disposizione è da rinvenire non tanto nella tutela dell'interesse economico del coniuge superstite di disporre di un alloggio, quanto dell'interesse morale legato alla conservazione dei rapporti affettivi e consuetudinari con la casa familiare

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 22 ottobre 2014, n. 22456 Svolgimento del processo Con sentenza del 13 settembre 2004 il Tribunale di Roma respinse la domanda proposta da R.L. , diretta ad ottenere la condanna di suo padre R.E. al pagamento di una indennità per il mancato godimento, da parte dell’attrice, di un...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 12 giugno 2014, n. 13407. Il diritto reale di abitazione, riservato per legge al coniuge superstite (art. 540 cod. civ., comma 2), ha ad oggetto la casa coniugale, ossia l'immobile che in concreto era adibito a residenza familiare. Poiché, dunque, l'oggetto del diritto di abitazione mortis causa coincide con la casa adibita a residenza familiare, esso si identifica con l'immobile in cui i coniugi – secondo la loro determinazione convenzionale, assunta in base alle esigenze di entrambi- vivevano insieme stabilmente, organizzandovi la vita domestica del gruppo familiare. In caso di separazione personale dei coniugi e di cessazione della convivenza, l'impossibilità di individuare una casa adibita a residenza familiare fa venire meno il presupposto oggettivo richiesto ai fini dell'attribuzione dei diritti in parola. Se, infatti, per le ragioni esposte, il diritto di abitazione (e il correlato diritto d'uso sui mobili) in favore del coniuge superstite può avere ad oggetto esclusivamente l'immobile concretamente utilizzato prima della morte del "de cuius" come residenza familiare, è evidente che l'applicabilità della norma in esame è condizionata all'effettiva esistenza, al momento dell'apertura della successione, di una casa adibita ad abitazione familiare; evenienza che non ricorre allorché, a seguito della separazione personale, sia cessato lo stato di convivenza tra i coniugi.

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 12 giugno 2014, n. 13407 Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 28-7-1993 R.M.L. , quale erede con beneficio di inventario del marito Co.An. , da cui si era separata consensualmente nel 1988, conveniva dinanzi al Tribunale di Marsala L.P.G. , C.A. , P.G. e P.R....