Locazione: il contratto, dalla natura sino alle figure affini Ultimo aggiornamento 4 settembre 2023 Nel presente contributo è stato analizzato, in primis, il contratto di locazione in senso generale, secondo la previsione codicistica, in seconda battuta, tale fattispecie, è stata sviscerata, soprattutto per quanto riguarda gli immobili urbani, nell’esposizione e applicazione delle leggi...
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Corte di Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 9 ottobre 2017, n. 23601. La mancata registrazione del contratto di locazione di immobili e’ causa di nullita’ dello stesso
La mancata registrazione del contratto di locazione di immobili e’ causa di nullita’ dello stesso; Il contatto di locazione di immobili, quando sia nullo per (la sola) omessa registrazione, puo’ comunque produrre i suoi effetti con decorrenza ex tunc, nel caso in cui la registrazione sia effettuata tardivamente; E’ nullo il patto col quale le...
Corte di Cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 15 giugno 2017, n. 14861
Il paradigma dell’interpretazione conforme a Costituzione impone di propendere per l’interpretazione estensiva della L. n. 431 del 1998, articolo 14, comma 4, che vuole abrogato la L. n. 392 del 1978, articolo 54, nella sua interezza e con riguardo all’intero suo raggio di operativita’, con il conseguente venir meno, anche nella locazione di immobili urbani...
Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 7 marzo 2017, n. 5603
Il conduttore puo’ agire per la determinazione dell’indennita’ e la condanna al suo pagamento, ancorche’ non abbia rilasciato l’immobile perche’ essa non gli sia stata corrisposta. In tal caso, ove al momento della decisione il rilascio non sia avvenuto, il giudice di merito puo’ e deve accogliere la richiesta di condanna al pagamento della somma...
Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 28 febbraio 2017, n. 5039
L’affinità tra l’attività esercitata nell’immobile locato dal conduttore uscente e quella intrapresa dal conduttore entrante, va accertata non già in base al contenuto oggettivo dei servizi o prodotti offerti al pubblico, ma in base all’astratta idoneità dell’attività a intercettare anche solo in parte la clientela dell’attività uscente Per un maggior approfondimento sul contratto di locazione...
Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 2 febbraio 2017, n. 2702
Il conduttore non può chiedere l’applicazione dell’equo canone se l’immobile affittato a uso abitativo è adibito, di fatto, a esigenze abitative di natura transitoria. In materia di locazione, infatti, l’indagine in concreto da compiersi sull’uso effettivo dell’immobile da parte del conduttore, diverso da quello pattuito, e che determina la modifica del regime applicabile prescinde dalla...
Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 14 luglio 2016, n. 14365
In tema di recesso del conduttore di immobili ad uso non abitativo, ove il locatario svolga la propria attivita’ in diversi rami di azienda, per i quali utilizzi distinti immobili, i gravi motivi, giustificativi del recesso anticipato, di cui alla L. 27 luglio 1978, n. 392, articolo 27, u.c., debbono essere accertati in relazione all’attivita’...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 30 settembre 2015, n. 19524. Nelle locazioni non abitative le parti sono libere di determinare liberamente il canone di locazione e, sussistendo specifici presupposti, possono anche prevedere aumenti in misura differenziata per frazioni successive di tempo nell’arco del rapporto.
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 30 settembre 2015, n. 19524 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RUSSO Libertino Alberto – Presidente Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere Dott. SESTINI Danilo – Consigliere Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 27 agosto 2015, n. 17215. In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, l’onere per il conduttore, di specificare i gravi motivi contestualmente alla dichiarazione di recesso ai sensi dell’art. 27 della legge n. 392 del 1978, ancorché non espressamente previsto da detta norma, deve ritenersi conseguente alla logica dell’istituto, atteso che al conduttore é consentito di sciogliersi dal contratto solo se ricorrano gravi motivi e il locatore deve poter conoscere tali motivi già al momento in cui il recesso é esercitato, dovendo egli assumere le proprie determinazioni sulla base di un chiaro comportamento dell’altra parte del contratto, anche al fine di organizzare una precisa e tempestiva contestazione dei relativi motivi sul piano fattuale o della loro idoneità a legittimare il recesso stesso . Pur non avendo il conduttore l’onere di spiegare le ragioni di fatto, di diritto o economiche su cui tale motivo è fondato, né di darne la prova perché queste attività devono essere svolte in caso di contestazione da parte del locatore – si tratta pur sempre di recesso “titolato”, per cui la comunicazione del conduttore non può prescindere dalla specificazione dei motivi, con la conseguenza che tale requisito inerisce al perfezionamento della stessa dichiarazione di recesso e, al contempo, risponde alla finalità di consentire al locatore la precisa e tempestiva contestazione dei relativi motivi sul piano fattuale o della loro idoneità a legittimare il recesso medesimo. La disposizione dell’art. 27 comma ultimo L. n. 392 del 1978, che consente al conduttore di recedere in qualsiasi momento dal contratto per gravi motivi, è applicabile anche ai contratti di locazione contemplati dall’art. 42 stessa legge, ivi inclusi quelli conclusi in qualità di conduttore da un ente pubblico territoriale. La scelta di recedere non può prescindere dall’apprezzamento dell’attività esercitata dal conduttore, quale indicata dall’art. 27, oppure contemplata direttamente o indirettamente nell’art. 42 citato, con la conseguenza che, ove la scelta di recedere sia operata da un ente pubblico, non può prescindersi dal profilo delle attività e dei compiti ad esso affidati – è altrettanto certo che la qualificazione pubblicistica del conduttore, una volta che lo stesso si sia avvalso dello strumento privatistico, non consente di ritenere che la legittimità del recesso sia apprezzata, dando rilievo esclusivamente alle determinazioni perseguite dal soggetto pubblico, seppure nell’adempimento delle sue funzioni
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 27 agosto 2015, n. 17215 Svolgimento del processo Con sentenza n.155 del 2010, il Tribunale di Tempio Pausania, sez. distaccata di Olbia – decidendo sulle opposizioni proposte dalla ASL n. X di Olbia avverso i decreti ingiuntivi n. 450 e 451/2008 di pagamento di canoni di locazione emessi...