Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 14 luglio 2016, n. 14365

In tema di recesso del conduttore di immobili ad uso non abitativo, ove il locatario svolga la propria attivita’ in diversi rami di azienda, per i quali utilizzi distinti immobili, i gravi motivi, giustificativi del recesso anticipato, di cui alla L. 27 luglio 1978, n. 392, articolo 27, u.c., debbono essere accertati in relazione all’attivita’ svolta nei locali per cui viene effettuato il recesso, senza possibilita’ per il locatore di negare rilevanza alle difficolta’ riscontrate per tale attivita’ in considerazione dei risultati positivi registrati in altri rami aziendali. Decisione fondata sul bilanciamento fra l’interesse del locatore alla prosecuzione del rapporto e l’interesse del conduttore a non restare vincolato ove l’attivita’ per lo svolgimento della quale l’immobile e’ stato locato divenga antieconomica.

In merito, poi hai gravi moitvi, in una fattispecie concernente la sopravvenienza di norme, si da rilievo alla valutazione potenziale dei “gravi motivi” piuttosto che all’effettivo impoverimento, sulla base dell’argomento che, diversamente, si negherebbe al conduttore/imprenditore, che si trovasse dinanzi un grave ed imprevista crisi economica, la facolta’ di esercitare il recesso sino a quando non venga a trovarsi in stato di decozione, con conseguente frustrazione dello scopo della norma, che e’ quella di prevenire la crisi del conduttore

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La locazione

Suprema Corte di Cassazione

sezione III civile

sentenza 14 luglio 2016, n. 14365

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo – Presidente
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere
Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere
Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 17883-2013 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante Sig. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1465/2012 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 14/12/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/06/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per l’inammissibilita’ in subordine per il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1.Ai fini che ancora rilevano nella presente controversia, il Tribunale di Bergamo, rigettando la domanda del locatore volta alla dichiarazione della validita’ sino alla scadenza del contratto di locazione ad uso commerciale, stipulato tra (OMISSIS) e la (OMISSIS) spa, dichiaro’ risolto il contratto ritenendo idoneamente esercitato il recesso del conduttore per gravi motivi e sussistenti gli stessi, ai sensi della L. n. 392 del 1978  articolo 27, con decorrenza dal 10 aprile 2007, anticipatamente rispetto alla scadenza contrattuale fissata per il 30 settembre dello stesso anno.
La Corte di appello di Brescia confermo’ sul punto la decisione del primo giudice, respingendo l’appello incidentale proposto dagli eredi del locatore (sentenza del 14 dicembre 2012).
2.Avverso la suddetta sentenza, gli eredi del locatore propongono ricorso affidato a due motivi.
La societa’ conduttrice resiste con controricorso, esplicato da memorie.
2.1.La causa, originariamente trattata dalla sottosezione terza della Sesta sezione civile, all’esito della camera di consiglio in prossimita’ della quale i ricorrenti avevano svolto, con memoria, osservazioni critiche rispetto alla relazione di cui all’articolo 380 bis c.p.c., e’ stata rimessa alla pubblica udienza della corrispondente sezione ordinaria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. All’attenzione della Corte sono poste due distinte questioni che riguardano la L. n. 392 del 1978, articolo 27, u.c..
Logicamente preliminare e’ quella risultante dal secondo motivo del ricorso. La questione e’ se la lettera (del 9 ottobre del 2006), inviata dal conduttore al locatore ai fini della comunicazione del recesso per gravi motivi dal contratto di locazione commerciale di un immobile adibito a negozio per la vendita, fosse idonea a provocare l’anticipata cessazione del rapporto, come ritenuto dalla sentenza gravata, ovvero non lo fosse per non essere stati gli stessi motivi specificati e non essendo stata specificata la data di scadenza.
I ricorrenti ne investono la Corte invocando la violazione della L. n. 392 del 1978, articolo 27, u.c., e la nullita’ della sentenza ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4. Deducono insufficienza della motivazione in ordine alla ritenuta specificita’ della enunciazione dei gravi motivi e violazione di legge per l’assoluta incertezza in ordine al termine esatto in cui sarebbe venuto a scadere il contratto per effetto del recesso.
1.2. Le censure, per un verso inammissibili, sono per altro verso infondate e il motivo va rigettato.
1.2.1. Il motivo e’ inammissibile laddove si invoca il difetto motivazionale, quale insufficienza, al di fuori degli stretti limiti di sindacato del vizio motivazionale consentiti dalla pronuncia delle Sezioni Unite (n. 8053 del 2014), successivamente costantemente confermata, in riferimento alla interpretazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, come novellato dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis.
Ne’ si verte in ipotesi di motivazione apparente, posto che il giudice ha specificamente argomentato in ordine al profilo suddetto.
1.2.2. La decisione gravata e’ conforme a diritto, rispetto alla lamentata incertezza in ordine alla data di cessazione del rapporto in conseguenza del recesso per non essere nella lettera specificata la data di scadenza, che i ricorrenti individuano laddove la Corte di merito ha rilevato che la data di cessazione del rapporto per effetto del recesso e’ stata individuata dal giudice nel 10 aprile 2007 (sei mesi dalla lettera del 9 ottobre 2006, con la quale il recesso e’ stato comunicato).
L’articolo 27 cit., quando stabilisce che il conduttore “puo’ recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata” non prevede alcun onere di indicare la data della scadenza. Come correttamente rilevato dalla societa’ controricorrente, la data si ricava in ragione della natura recettizia dell’atto ed il termine e’ individuato nei sei mesi successivi alla ricezione della comunicazione del recesso.
Inoltre, la Corte di merito ha valutato i gravi motivi enunciati nella lettera di anticipato recesso, ritenendoli specifici, alla luce della giurisprudenza consolidata della Corte di legittimita’, che ritiene necessario un recesso “titolato” rispondente alla finalita’ di consentire al locatore la precisa e tempestiva contestazione e considera la specificita’ quale requisito che inerisce al perfezionamento della dichiarazione di recesso (Cass. n. 549 del 2012).
2. La seconda questione, posta con il primo motivo di ricorso, e’ se, ai fini della sussistenza dei gravi motivi, la crisi economica sopravvenuta che li giustifichi debba o meno riguardare l’intero gruppo aziendale e non il solo “punto vendita” collocato nel bene locato.
I ricorrenti invocano la violazione dell’articolo 27 cit. e, sostanzialmente, contrappongono l’apprezzamento che la Corte di merito ha fatto dei gravi motivi ad una decisione della Corte di legittimita’ (Cass. n. 26711 del 2011) che, ai fini della verifica della gravita’ dei motivi addotti dal conduttore, darebbe rilievo all’incidenza degli stessi sull’intero assetto aziendale e non solo sull’attivita’ svolta (punto vendita) nell’immobile locato.
2.1. La censura e’ priva di pregio e il motivo di ricorso va rigettato.
La Corte di appello ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza consolidata di legittimita’. Ha premesso che, secondo la giurisprudenza di legittimita’ costante (Cass. n. 9443 del 2010), i gravi motivi devono sostanziarsi in fatti involontari, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto ed essere tali da rendere oltremodo gravosa per il conduttore, sotto il profilo economico, la prosecuzione del contratto di locazione. Quindi, in presenza della ritenuta sussistenza della prova in ordine alle notevoli perdite registrate nel “punto vendita” sito nell’immobile locato, la Corte di merito ha ritenuto le perdite idonee ad integrare grave motivo di recesso, essendo dovute all’andamento della congiuntura economica sopravvenuta ed essendo oggettivamente imprevedibili – per essere stati aperti due discount nelle vicinanze – cosi’ rendendosi gravosa per il conduttore la prosecuzione del rapporto; tanto, senza far assumere rilievo alla mancata compromissione dell’intera struttura aziendale, come risultante dal bilancio positivo della societa’ (OMISSIS) nello stesso anno.
2.2. La questione ora all’attenzione della Corte e’ stata di recente oggetto di decisione in una fattispecie analoga, che – con argomentazione convincente, cui si rinvia – ha affermato il principio secondo cui “In tema di recesso del conduttore di immobili ad uso non abitativo, ove il locatario svolga la propria attivita’ in diversi rami di azienda, per i quali utilizzi distinti immobili, i gravi motivi, giustificativi del recesso anticipato, di cui alla L. 27 luglio 1978, n. 392, articolo 27, u.c., debbono essere accertati in relazione all’attivita’ svolta nei locali per cui viene effettuato il recesso, senza possibilita’ per il locatore di negare rilevanza alle difficolta’ riscontrate per tale attivita’ in considerazione dei risultati positivi registrati in altri rami aziendali.” (Cass.7217 del 2014). Decisione fondata sul bilanciamento fra l’interesse del locatore alla prosecuzione del rapporto e l’interesse del conduttore a non restare vincolato ove l’attivita’ per lo svolgimento della quale l’immobile e’ stato locato divenga antieconomica.
Ancor piu’ di recente, in una fattispecie concernente la sopravvenienza di norme, si e’ dato rilievo alla valutazione potenziale dei “gravi motivi” piuttosto che all’effettivo impoverimento, sulla base dell’argomento che, diversamente, si negherebbe al conduttore/imprenditore, che si trovasse dinanzi un grave ed imprevista crisi economica, la facolta’ di esercitare il recesso sino a quando non venga a trovarsi in stato di decozione, con conseguente frustrazione dello scopo della norma, che e’ quella di prevenire la crisi del conduttore (cfr. Cass. n. 6820 del 2015, in motivazione).
2.3. Il principio affermato nella decisione del 2014 cit. non si pone in sostanziale contrasto con la decisione n. 26711 del 2011, posta a base del ricorso come ultimo approdo della giurisprudenza di legittimita’, atteso che dalla motivazione della stessa emerge come – al di la’ delle affermazioni generali e di principio – la controversia e’ stata decisa per difetto della prova in ordine alle sopravvenute ragioni oggettive.
2.4. In conclusione, facendo applicazione nella specie del principio enunciato nella richiamata decisione del 2014, il motivo in esame va rigettato.
3. Consegue il rigetto del ricorso. Le spese, liquidate sulla base dei parametri vigenti, seguono la soccombenza a favore della controricorrente.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE
rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore della societa’ controricorrente, delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, in solido, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

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