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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 20 gennaio 2015, n. 854. Deve ritenersi illegittimo il licenziamento intimato dal datore di lavoro al lavoratore che, in più occasioni in un breve arco di tempo, abbia furtivamente sottratto dagli scaffali del supermercato, ove operava quale addetto alle vendite, confezioni di vino in scatola per poi consumarle nello stesso luogo di lavoro ivi abbandonandone i vuoti

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 20 gennaio 2015, n. 854 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. STILE Paolo – Presidente Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere Dott. MANNA Antonio – Consigliere Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere Dott. DE MARINIS Nicola...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 14 gennaio 2015, n. 469. Nell'ipotesi di patto di prova, legittimamente stipulato con uno dei soggetti protetti assunti in base alla legge 2 aprile 1968 n. 482, il recesso dell'imprenditore durante il periodo di prova è sottratto alla disciplina limitativa del licenziamento individuale per quanto riguarda l'onere dell'adozione della forma scritta e non richiede pertanto una formale comunicazione delle ragioni del recesso

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 14 gennaio 2015, n. 469   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VIDIRI Guido – Presidente Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere Dott. MAISANO Giulio – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezion elavoro, sentenza 15 gennaio 2015, n. 618. Per i contributi per i quali il quinquennio dalla scadenza non si è ancora maturato, il termine decennale può operare solo mediante una denuncia intervenuta nel corso del quinquennio dalla data della loro scadenza del termine per il versamento

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 15 gennaio 2015, n. 618 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Presidente Dott. VENUTI Pietro – Consigliere Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 9 gennaio 2015, n. 144. L'obbligo di fedelta' a carico del lavoratore subordinato ha un contenuto piu' ampio di quello risultante dall'articolo 2105 c.c., dovendo integrarsi con gli articoli 1175 e 1375 c.c., che impongono correttezza e buona fede anche nei comportamenti extralavorativi, necessariamente tali da non danneggiare il datore di lavoro e che, in tema di licenziamento per violazione dell'obbligo di fedelta', il lavoratore deve astenersi dal porre in essere non solo i comportamenti espressamente vietati dall'articolo 2105 c.c., ma anche qualsiasi altra condotta che, per la natura e per le possibili conseguenze, risulti in contrasto con i doveri connessi al suo inserimento nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa, ivi compresa la mera preordinazione di attivita' contraria agli interessi del datore di lavoro potenzialmente produttiva di danno. La Corte del merito sostanzialmente, sia pure richiamando principi applicabili alla diversa fattispecie del lavoratore assente per malattia, sostanzialmente si e' attenuta alla precitata regula iuris poiche', dopo aver accertato che l'attivita' sportiva svolta dal lavoratore non era compatibile con le sue condizioni fisiche che avevano ridotto la sua capacita' lavorativa con rischio di aggravamento delle condizioni stesse, ha ritenuto che siffatto comportamento fosse contrario ai doveri di buona fede e correttezza ed ha considerato, sotto il profilo valutativo, anche ai fini della proporzionalita' della sanzione, detto comportamento grave ed irrimediabilmente lesivo del rapporto fiduciario con l'azienda, posto che, proprio in ragione delle sue condizioni di salute, il datore di lavoro lo aveva assegnato a mansioni ridotte e diverse da quelle precedentemente svolte, sopportando un inevitabile danno dal punto di vista dell'efficienza produttiva ed organizzativa.

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 9 gennaio 2015, n. 144   REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VIDIRI Guido – Presidente Dott. VENUTI Pietro – Consigliere Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere Dott. NAPOLETANO Giuseppe –...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 14 gennaio 2015, n. 461. Il giudice non può revocare l'ordinanza ammissiva della prova testimoniale di un minore tenendo conto soltanto del dissenso da parte del genitore, potendo procedervi indipendentemente da tale ultima volontà, eventualmente verificando previamente la sua idoneità fisica o mentale a rendere testimonianza. Nel caso in cui, invece, tale revoca derivi dalla ritenuta superfluità della prova, essa potrà essere disposta soltanto dopo avere sentito previamente le parti

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 14 gennaio 2015, n. 461 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MACIOCE Luigi – Presidente Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere Dott. MAISANO Giulio – Consigliere Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere Dott. AMENDOLA Fabrizio...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 5 gennaio 2015, n. 2. Deve sussistere un vincolo di "necessita' diretta", anche se complementare e strumentale, nello specifico spettacolo e nello specifico programma, cosi' che non possa essere considerata sufficiente a legittimare la stipulazione del contratto a tempo determinato la semplice qualifica tecnica o artistica del personale, correlata alla produzione di spettacoli o programmi televisivi o radiofonici. In tema di assunzioni a termine di lavoratori dello spettacolo (Legge 18 aprile 1962, n. 230, articolo 1, comma 2, lettera e), come modificato dalla Legge 23 maggio 1977, n. 266), ha ribadito che non solo e' necessario che ricorrano contestualmente i requisiti della temporaneita' e della specificita', ma e' indispensabile, altresi', che l'assunzione riguardi soggetti il cui apporto lavorativo si inserisca, con vincolo di necessita' diretta, anche se complementare e strumentale, nello specifico spettacolo o programma, sicche' non puo' considerarsi sufficiente ad integrare l'ipotesi di legittimo ricorso al contratto a tempo determinato la mera qualifica tecnica od artistica del personale correlata alla produzione di spettacoli o programmi radiofonici o televisivi, occorrendo che l'apporto del peculiare contributo professionale, tecnico o artistico sia necessario per il buon funzionamento dello spettacolo, in quanto non sostituibile con le prestazioni del personale di ruolo dell'azienda

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 5 gennaio 2015, n. 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MACIOCE Luigi – Presidente Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere Dott. DORONZO Adriana – Consigliere Dott. GHINOY Paola...