Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 18 febbraio 2014, n. 3839 Ritenuto che, prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui agli artt. 376 e 380-bis cod. proc. civ., è stata redatta relazione; che la relazione ha il seguente contenuto: «1. Il Giudice di Pace accolse la domanda di risarcimento proposta...
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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 6 febbraio 2014, n. 2692. Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. A tanto, peraltro, fa pur sempre riscontro un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa: quando il comportamento di tale secondo soggetto sia apprezzabile come incauto, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia concorso causale tra i due fattori costituisce valutazione squisitamente di merito, che va bensì compiuta sul piano del nesso eziologico ma che comunque sottende un bilanciamento fra i detti doveri di precauzione e cautela. Quando la conclusione sia nel senso che, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa, la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l’adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell’evento, e ritenersi integrato il caso fortuito
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 6 febbraio 2014, n. 2692 Svolgimento del processo I. È stata depositata in cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. e datata 30.10.12, regolarmente comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti, sul ricorso avverso la sentenza della corte di appello di...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 20 gennaio 2014, n. 999. Proposta azione di risarcimento danno conseguenti ad una caduta dovuta al manto stradale sconnesso e dissestato in danno del Comune di Sorrento, in Appello veniva confermata la sentenza di rigetto poichè l’attrice aveva chiesto in primo grado la condanna ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., sicché non poteva essere proposta per la prima volta in appello la diversa domanda fondata sull’art. 2051 cod. civ., richiedendo i due tipi di responsabilità l’accertamento di elementi di fatto diversi. La Cassazione conferma il provvedimento della Corte di merito affermando principi già consolidati, ovvero: una volta proposta in primo grado una domanda ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. – fondata, ad esempio, sulle figure dell’insidia e del trabocchetto, ancorché impropriamente richiamate – non è consentito alla parte in grado di appello fondare la medesima domanda sulla violazione dell’obbligo di custodia, perché ciò verrebbe inevitabilmente a stravolgere il processo, mettendo il danneggiante nella situazione di doversi attivare quando una serie di preclusioni processuali si sono già maturate. Infine anche nel merito viene confermato la responsabilità del pedone: in una strada dissestata è del tutto ragionevole l’esistenza di un tombino malfermo e mobile, sicché la caduta in una situazione del genere può ricondursi anche alla esclusiva responsabilità del pedone, ovvero non si deve ritenere di necessità “cagionata dalla cosa in custodia
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 20 gennaio 2014, n. 999 Svolgimento del processo 1. V.E. conveniva in giudizio il Comune di Sorrento, davanti al Tribunale di Torre Annunziata, Sezione distaccata di Sorrento, chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti ad una caduta dovuta al manto stradale sconnesso e dissestato. Costituitosi il Comune, il Tribunale...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 11 dicembre 2013, n. 27801. In tema di responsabilità civile (si consideri che la vicenda risulta inquadrata in base all’art. 2043 c.c. sula base della prospettazione delle parti e della configurazione attribuita dai giudici di merito), dovendosi ancorare il concetto di caso fortuito al criterio generale della prevedibilità con l’ordinaria diligenza del buon padre di famiglia, la quale si risolve in un giudizio di probabilità, non si può far carico al soggetto dell’obbligo di prevedere e prevenire, nell’infinita serie di accadimenti naturali (la presenza della volpe sulla strada) o umani che possono teoricamente verificarsi, anche quegli eventi di provenienza esterna che presentino un così elevato grado di improbabilità, accidentalità o anormalità da poter essere parificati, in pratica, ai fatti imprevedibili
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 11 dicembre 2013, n. 27801 In fatto e in diritto Nella causa indicata in premessa. é stata depositata la seguente relazione: “1. – La Corte d’appello di Lecce, con la sentenza oggetto della presente impugnazione (depositata il 21/06/2012, notificata il 30/07/2012), in accoglimento dell’appello spiegato dalla Regione Puglia,...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza n. 26096 del 20 novembre 2013. In tema di risarcimento del danno per responsabilità per le cose in custodia; le condizioni della strada, unitamente all’ubicazione e alla dimensione del palo in questione, deponevano per la perfetta visibilità dello stesso e, di conseguenza, impedivano di ritenere accertato il nesso di causalità, ex art. 2051 c.c., tra la cosa in custodia e l’evento occorso
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza n. 26096 del 20 novembre 2013 ORDINANZA IN FATTO E IN DIRITTO Nella causa indicata in premessa. é stata depositata la seguente relazione: “1. – La sentenza impugnata (Tribunale di Caltagirone 29/08/2011, non notificata), rigettava l’appello proposto dall’odiemo ricorrente e, in accoglimento dell’appello incidentale del Comune odierno intimato,...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 5 novembre 2013, n. 24744. Nel caso in cui l’evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, la quale abbia interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, si verifica un’ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all’art. 2051 c.c.
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 5 novembre 2013, n. 24744 In fatto e in diritto Nella causa indicata in premessa, é stata depositata la seguente relazione: “1 – La sentenza impugnata, depositata l’8 novembre 2010, ha respinto l’appello principale del P. , osservando, per un verso, che la presenza di radici di un...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 5 novembre 2013, n. 24793. E’ onere della danneggiata provare che, soprattutto se a conoscenza dello stato dei luoghi, ha prestato la dovuta attenzione nell’uso della strada, nelle particolari condizioni di tempo – ora notturna – in cui è accaduto l’infortunio, avuto riguardo anche al tipo di calzatura quella sera indossato, in applicazione del principio secondo cui la cosa intrinsecamente pericolosa assume tanto minore efficienza causale dell’evento quanto più il possibile pericolo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l’adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 5 novembre 2013, n. 24793 Svolgimento del processo B.B. conveniva il Comune di Napoli in data 25 gennaio 2002 dinanzi al Tribunale di Napoli chiedendone la condanna, ai sensi degli artt. 2051 o, subordinatamente, 2043 cod. civ. al risarcimento dei danni derivati dalla frattura della rotula dx cagionata...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 22 ottobre 2013, n. 23919. Non opera la presunzione di responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. quando il conducente del motorino a conoscenza dell’esistenza di buche, ben avrebbe potuto evitarle. In seguito a tale conoscenza gravava su di lui la prova della non visibilità e non prevedibilità. Detto onere non è stato da lui adempiuto
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 22 ottobre 2013, n. 23919 Svolgimento del processo R.D.G. convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, il Comune della stessa città esponendo che, mentre era alla guida del proprio ciclomotore, era caduto e si era ferito a causa di una buca presente sul manto stradale, non...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 4 ottobre 2013, n. 22684. Disattesa la richiesta risarcitoria in merito alla caduta a causa del tombino dissestato; il Giudice di merito riconosceva che indipendentemente dalla norma applicabile al caso (art. 2043 o 2051 c.c.), il fatto era diretta conseguenza della distratta condotta dell’istante, la quale, con la minima diligenza avrebbe ben potuto scorgere la presenza del tombino e lo stato in cui si trovava. Inoltre, si evidenziava che, neanche in sede di appello, venivano chiariti i lamentati dissesti del tombino.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI – 3 CIVILE Ordinanza 4 ottobre 2013, n. 22684 In fatto e in diritto Nella causa indicata in premessa, é stata depositata la seguente relazione: “1- La sentenza impugnata (Tribunale di Taranto, 08/06/2011, non notificata), ha confermando la statuizione di primo grado, che rigettava...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 17 settembre 2013, n. 21233. Rispetto alle strade aperte al pubblico transito la disciplina di cui all’articolo 2051 c.c., e’ applicabile in riferimento alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, e si ritiene configurabile il caso fortuito in relazione a quelle situazioni provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa, che, nonostante l’attivita’ di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere. Nella specie, si tratta di una situazione di pericolo creata dagli stessi utenti (bidocino sulla strada). Quindi, e’ stata esclusa la responsabilita’ ex articolo 2051 c.c., per la presenza di un caso fortuito
Suprema Corte di Cassazione sezione VI Ordinanza 17 settembre 2013, n. 21233 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere Dott. ARMANO Uliana – Consigliere Dott. CARLUCCIO Giuseppa...