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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 18 febbraio 2014, n. 3839. La responsabilità del custode – Comune di Bari (cimitero comunale) – è stata esclusa dal caso fortuito, costituito dalla condotta disattenta del danneggiato, valutata idonea ad interrompere il nesso causale tra la cosa e l’evento. In particolare, sulla base delle foto in atti, il primo giudicante ha ritenuto che la tubazione idrica, che fuoriusciva dalla sede stradale, determinante la caduta, fosse costituita da un rubinetto per attingere acqua, «collegato a un tubo a gomito attaccato al cordolo di un’aiuola, sporgente all’altezza di una ventina di centimetri da terra e perfettamente visibile» alle 10 di mattina. Individuato l’ostacolo e la sua posizione – non sulla sede stradale, ma al margine, attaccato al cordolo dell’aiuola, ha messo in evidenza che lo stesso attore aveva ammesso di camminare rasente il cordolo, dove la presenza di fiori poggiati aveva impedito di vedere l’ostacolo e che la circostanza era stata confermata dall’unico teste

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 18 febbraio 2014, n. 3839 Ritenuto che, prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui agli artt. 376 e 380-bis cod. proc. civ., è stata redatta relazione; che la relazione ha il seguente contenuto: «1. Il Giudice di Pace accolse la domanda di risarcimento proposta...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 6 febbraio 2014, n. 2692. Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. A tanto, peraltro, fa pur sempre riscontro un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa: quando il comportamento di tale secondo soggetto sia apprezzabile come incauto, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia concorso causale tra i due fattori costituisce valutazione squisitamente di merito, che va bensì compiuta sul piano del nesso eziologico ma che comunque sottende un bilanciamento fra i detti doveri di precauzione e cautela. Quando la conclusione sia nel senso che, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa, la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l’adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell’evento, e ritenersi integrato il caso fortuito

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza  6 febbraio 2014, n. 2692 Svolgimento del processo I. È stata depositata in cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. e datata 30.10.12, regolarmente comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti, sul ricorso avverso la sentenza della corte di appello di...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 20 gennaio 2014, n. 999. Proposta azione di risarcimento danno conseguenti ad una caduta dovuta al manto stradale sconnesso e dissestato in danno del Comune di Sorrento, in Appello veniva confermata la sentenza di rigetto poichè l’attrice aveva chiesto in primo grado la condanna ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., sicché non poteva essere proposta per la prima volta in appello la diversa domanda fondata sull’art. 2051 cod. civ., richiedendo i due tipi di responsabilità l’accertamento di elementi di fatto diversi. La Cassazione conferma il provvedimento della Corte di merito affermando principi già consolidati, ovvero: una volta proposta in primo grado una domanda ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. – fondata, ad esempio, sulle figure dell’insidia e del trabocchetto, ancorché impropriamente richiamate – non è consentito alla parte in grado di appello fondare la medesima domanda sulla violazione dell’obbligo di custodia, perché ciò verrebbe inevitabilmente a stravolgere il processo, mettendo il danneggiante nella situazione di doversi attivare quando una serie di preclusioni processuali si sono già maturate. Infine anche nel merito viene confermato la responsabilità del pedone: in una strada dissestata è del tutto ragionevole l’esistenza di un tombino malfermo e mobile, sicché la caduta in una situazione del genere può ricondursi anche alla esclusiva responsabilità del pedone, ovvero non si deve ritenere di necessità “cagionata dalla cosa in custodia

Suprema Corte di Cassazione sezione III  sentenza  20 gennaio 2014, n. 999 Svolgimento del processo 1. V.E. conveniva in giudizio il Comune di Sorrento, davanti al Tribunale di Torre Annunziata, Sezione distaccata di Sorrento, chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti ad una caduta dovuta al manto stradale sconnesso e dissestato. Costituitosi il Comune, il Tribunale...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza n. 26096 del 20 novembre 2013. In tema di risarcimento del danno per responsabilità per le cose in custodia; le condizioni della strada, unitamente all’ubicazione e alla dimensione del palo in questione, deponevano per la perfetta visibilità dello stesso e, di conseguenza, impedivano di ritenere accertato il nesso di causalità, ex art. 2051 c.c., tra la cosa in custodia e l’evento occorso

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza n. 26096 del 20 novembre 2013 ORDINANZA IN FATTO E IN DIRITTO Nella causa indicata in premessa. é stata depositata la seguente relazione: “1. – La sentenza impugnata (Tribunale di Caltagirone 29/08/2011, non notificata), rigettava l’appello proposto dall’odiemo ricorrente e, in accoglimento dell’appello incidentale del Comune odierno intimato,...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 5 novembre 2013, n. 24744. Nel caso in cui l’evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, la quale abbia interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, si verifica un’ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all’art. 2051 c.c.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza  5 novembre 2013, n. 24744 In fatto e in diritto Nella causa indicata in premessa, é stata depositata la seguente relazione: “1 – La sentenza impugnata, depositata l’8 novembre 2010, ha respinto l’appello principale del P. , osservando, per un verso, che la presenza di radici di un...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 22 ottobre 2013, n. 23919. Non opera la presunzione di responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. quando il conducente del motorino a conoscenza dell’esistenza di buche, ben avrebbe potuto evitarle. In seguito a tale conoscenza gravava su di lui la prova della non visibilità e non prevedibilità. Detto onere non è stato da lui adempiuto

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza  22 ottobre 2013, n. 23919   Svolgimento del processo R.D.G. convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, il Comune della stessa città esponendo che, mentre era alla guida del proprio ciclomotore, era caduto e si era ferito a causa di una buca presente sul manto stradale, non...