buca

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza  5 novembre 2013, n. 24793

Svolgimento del processo

B.B. conveniva il Comune di Napoli in data 25 gennaio 2002 dinanzi al Tribunale di Napoli chiedendone la condanna, ai sensi degli artt. 2051 o, subordinatamente, 2043 cod. civ. al risarcimento dei danni derivati dalla frattura della rotula dx cagionata dall’esser inciampata, in data 24 giugno 2001, alle ore 23,30 su una buca sul basolato stradale, malamente infisso e livellato, costituente un’inammissibile insidia. L’ente territoriale otteneva di chiamare in garanzia la s.r.l. I., appaltatrice della manutenzione della strada, e la sua assicurazione s.p.a. I.A.
Il Tribunale, ha rigettato la domanda non ravvisando nè la responsabilità ai sensi dell’ art. 2051 cod. civ. in mancanza di effettività della custodia sulla vasta estensione di rete stradale nel Comune di Napoli, nè la configurabilità dell’insidia o trabocchetto perché dalle foto prodotte era evidente un dislivello soltanto di qualche centimetro, mentre d’altro canto la causa della caduta non era chiara. Infatti il teste R., abitante nello stesso quartiere della B., dapprima aveva dichiarato che costei inciampò su delle carte che erano in strada, poi su un tombino, ed infine aveva riferito la presenza di basolato un po’ rialzato, coperto dalle carte, e la scarsa illuminazione della strada, mentre il teste C. aveva riferito che il basolato si muoveva e che la scarsa visibilità era determinata anche dall’immondizia. Quindi, non essendovi la prova certa delle condizioni della strada, in base alle foto e avuto riguardo alla causa petendi indicata in citazione; era provato soltanto il rialzo del basolato, e poiché la B. abitava nel quartiere ed è notorio che la pavimentazione a basoli non può esser perfetta, se la predetta, attesa anche la scarsa illuminazione, avesse prestato particolare attenzione nel percorrere la strada, non sarebbe caduta. Perciò era da escludere anche l’insidia o il trabocchetto, in senso oggettivo o soggettivo.
La B. ha interposto appello contestando l’esclusione della responsabilità ai sensi dell’art. 2051 cod. civ. del Comune che, come custode e come obbligato alla manutenzione a norma del R.D. 2056 del 1923 anche nei casi in cui il bene demaniale sia esteso ed aperto ad una generalità di utenti, doveva provare di aver assolto ai relativi obblighi, ovvero il fortuito, onere non assolto, mentre l’onere dell’attrice era limitato al rapporto di causalità tra la caduta e le condizioni della strada. La B. contestava altresì l’insussistenza della fattispecie di cui all’art. 2043 cod. civ. poiché l’invisibilità del rialzo, che perciò sul punto determinava una buca, causata dall’immondizia o carte e dalla scarsa illuminazione, comportava una rappresentazione diversa da quella reale e quindi l’imprevedibilità, non esclusa dalla conoscenza dei luoghi perché la circostanza che la suddetta abitasse in zona, non comportava che perciò fosse tenuta a ricordare il punto in cui il basolato era rialzato e ad adeguarvi il suo passo, e quindi sussisteva l’insidia o trabocchetto.
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 13 novembre 2006 – e perciò successiva al 2 marzo 2006, data di entrata in vigore del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – confermava la decisione di primo grado ritenendo l’inapplicabilità dell’art. 2051 cod. civ. per esser la strada comunale, ubicata nel territorio di Napoli, soggetta ad un’utilizzazione generale e diretta che rendeva impossibile la custodia e vigilanza e, in relazione all’art. 2043 cod. civ., stanti le incerte dichiarazioni testimoniali, non provata l’esistenza della buca affermata in citazione, bensì di un basolo – pavimentazione per sua natura irregolare – lievemente rialzato, sì che l’insidia era da escludere, mentre per il principio di auto – responsabilità la B., che conosceva la strada, poco illuminata e con presenza di immondizia, era maggiormente gravata di un onere di particolare attenzione nell’uso della stessa, per salvaguardare la sua incolumità. Inoltre la foto mostrava che il piccolo dislivello esistente non era dissimile da altri e quindi era da escludere potesse costituire insidia o trabocchetto.
La B. ricorre per cassazione per: 1) “Violazione e/o falsa degli artt. 2051-2043-1227 comma 1 e 2697 c.c., 16 lett. B) legge 2248/1865 alleg. F, art. 5 R.D. 2056/1923, 41 quinquies legge 1150/1942 e success. mod., 4 d.lgs. 285/1992, 9 D.P.R. 380/2001, nonché 112 e 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.”, e conclude chiedendo a questa Corte di dichiarare se: a) “l’art. 2051 c.c. trovi applicazione o meno nel caso di danno sofferto dall’utente di una via pubblica, posta nel perimetro di un centro abitato; b) se in casi del genere alla P.A. proprietaria della strada possa o meno esser richiesto un effettivo controllo della stessa a tutela dell’illesa condizione degli utenti; c) se pertanto nell’affermativa ai due precedenti quesiti, la P.A. proprietaria della via debba o meno risarcire l’utente danneggiato ai sensi dell’art. 2051 c.c.”
2) In via subordinata: “violazione degli artt. 2043 – 1227 e 2697 c.c. nonché 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.” evidenziando che la motivazione è del tutto insufficiente rispetto all’obbiettività delle emergenze istruttorie pur se a torto vagliate a termini del paradigma normativo dell’ art. 2043 c.c.
Redatta la relazione a norma degli artt. 377 e 380 bis cod. proc. civ. è stata proposta la decisione di inammissibilità del ricorso in quanto il primo motivo, nei primi due quesiti, era apparso non correlato con la ratio decidendi della sentenza impugnata secondo la quale la presunzione di responsabilità degli enti pubblici per danni da cose in custodia, di cui all’art. 2051 cod. civ., sussiste se le strade, ancorché all’interno del perimetro comunale, hanno limitata estensione territoriale, mentre invece non si applica se la strada, per le sue caratteristiche (estensione e modalità d’uso) sia oggetto di una utilizzazione generale e diretta da parte di terzi, che limiti in concreto le possibilità di custodia e vigilanza sulla cosa, ed il terzo quesito era stato ritenuto assorbito nei primi due.
Altresì inammissibile era apparso il secondo motivo perché il requisito concernente il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 nella formulazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ. ratione temporis applicabile – e cioè la “chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione [della sentenza impugnata] la rende inidonea a giustificare la decisione” – era insussistente mancando un apposito, specifico riassunto del fatto decisivo controverso, in relazione al quale si assume omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione e le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea sorreggere la decisione (Cass. 18 luglio 2007, n. 16002), non potendosi ritenere rispettata la suddetta norma allorquando solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli, all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, il fatto decisivo erroneamente valutato.
All’adunanza del 26 settembre 2008 fissata per la decisione in camera di consiglio, il collegio ha deciso per la trattazione in pubblica udienza.

Motivi della decisione

I motivi sono fondati nei limiti di cui in appresso.
Ed infatti, superato l’orientamento giurisprudenziale formatosi sulla scia della sentenza n. 156 del 1999 della Corte costituzionale secondo la quale i limiti di operatività di uno dei particolari criteri di imputazione previsti dall’art. 2051 cod. civ. è l’effettività del rapporto di custodia, prima ratio su cui è imperniata la sentenza della Corte di merito, la giurisprudenza di legittimità è ormai orientata nel senso che la responsabilità dell’ente proprietario della strada prescinde dalla maggiore o minore estensione della rete e deve invece esser accertata o esclusa in concreto in relazione alle caratteristiche della stessa, alle condizioni in cui solitamente si trova, alle segnalazioni di attenzione, e all’affidamento che su di esse fanno gli utenti, tra cui gli interventi di manutenzione, secondo criteri di normalità.
Pertanto spetta all’ente proprietario provare di aver assolto, con efficace diligenza, gli oneri di organizzazione dell’attività di sorveglianza per garantire la sicurezza dell’uso della strada, comprese le opportune indicazioni di attenzione nel caso di dislivelli accentuati della pavimentazione, e dell’attività di manutenzione della stessa onde eliminare le anomalie più pericolose e prevedibili in ragione del materiale di rivestimento, quale il basolato, per sua natura non regolare e stabile, potenziando di conseguenza diligentemente anche l’illuminazione notturna e la pulizia della strada onde consentirne la visibilità.
Al contempo è onere della danneggiata provare che, soprattutto se a conoscenza dello stato dei luoghi, ha prestato la dovuta attenzione nell’uso della strada, nelle particolari condizioni di tempo – ora notturna – in cui è accaduto l’infortunio, avuto riguardo anche al tipo di calzatura quella sera indossato, in applicazione del principio secondo cui la cosa intrinsecamente pericolosa assume tanto minore efficienza causale dell’evento quanto più il possibile pericolo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l’adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato (Cass. 19 febbraio 2008, n. 4279, 14 febbraio 2013 n. 3662). Infatti è da riaffermare che i danni da caduta sono originati da incidenti a prevenzione bilaterale in cui sia danneggianti che vittime devono adottare opportune misure preventive idonee a diminuire i rischi di incidenti (c.d. comparative negligence).
Pertanto il ricorso va accolto, la sentenza di appello va cassata, e la causa rinviata per nuovo esame di merito alla luce dei principi suesposti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Napoli, altra Sezione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

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