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Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

Ordinanza 17 settembre 2013, n. 21233

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2198/2012 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SPA in persona del Direttore Centrale della Direzione Centrale Legale e Contenzioso, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta procura speciale che viene allegata in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 67/2011 del TRIBUNALE di LECCE – Sezione Staccata di GALLIPOLI del 26.12.2010, depositata il 24/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/07/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

RITENUTO

che, prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui agli articoli 376 e 380 bis c.p.c., e’ stata redatta relazione; che la relazione ha il seguente contenuto:

“1. (OMISSIS), esponendo che, mentre percorreva la strada di servizio della SS (OMISSIS) con la propria autovettura, l’impatto con un bidoncino di lamiera presente sulla strada danneggiava l’autovettura, propose domanda di risarcimento dei danni convenendo in giudizio l'(OMISSIS) Spa. Il Giudice di pace di Gallipoli rigetto’ la domanda.

Il Tribunale Lecce – sezione distaccata di Gallipoli rigetto’ l’impugnazione (sentenza del 12 ottobre 2011).

2. Avverso la suddetta sentenza (OMISSIS) propone ricorso per cassazione, con due motivi. L'(OMISSIS) resiste con controricorso.

E’ applicabile ratione temporis la Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Proposta Di Decisione:

1. Il Tribunale, in presenza di un ostacolo sulla strada attribuibile all’uso generalizzato da parte del pubblico, quale un bidoncino, ha escluso la responsabilita’ ex articolo 2051 c.c., dell’Ente custode, per essere la strada soggetta ad un uso continuo e generalizzato da parte del pubblico, cosi’ che, in assenza di situazioni di pericolo che dipendono da condizioni o carenze intrinseche della strada, anche la vigilanza piu’ attiva non e’ sufficiente ad escludere situazioni di pericolo. Poi, ritenendo applicabile l’articolo 2043 c.c., ha escluso ogni responsabilita’ dell’Ente in assenza di colpa dello stesso, essendo esclusa la possibilita’ di tempestivo intervento a fronte di un evento imprevedibile come la presenza di un bidoncino, evidentemente caduto da automezzo in transito.

2. Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 2051 c.c., per avere il giudice di merito applicato un orientamento superato della giurisprudenza di legittimita’, che escluderebbe la responsabilita’ da custodia quando la strada e’ soggetta ad un uso continuo e generalizzato da parte del pubblico. Mentre, la responsabilita’ deriverebbe dalla custodia e dai poteri di controllo e vigilanza collegati, salva la prova del fortuito. E, nella specie, proprio l’interruzione della vigilanza alle 13.30 di quel giorno, non segnalata, avrebbe determinato la situazione di pericolo che aveva causato (alle 19,00) l’incidente.

Con il secondo motivo, si deducono vizi motivazionali. Si denuncia illogicita’ della parte della motivazione che ritiene non provata la colpa dell’Ente, per aver apoditticamente affermato che il bidoncino fosse caduto da un automezzo di passaggio e contraddittoriamente ritenuto che la prova della colpa dell'(OMISSIS) gravasse sull’utente danneggiato.

3. Le censure non meritano accoglimento.

La sentenza impugnata e’ conforme a diritto; pertanto, pur con le precisazioni che seguono, il ricorso va rigettato.

3.1. E’ costante nella giurisprudenza della Corte il principio secondo cui la responsabilita’ ex articolo 2051 c.c., sussiste in relazione a tutti i danni cagionati dalla cosa in custodia, sia per la sua intrinseca natura, sia per l’insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che puo’ essere rappresentato – con effetto liberatorio totale o parziale – anche dal fatto del danneggiato, avente un’efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l’evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno (es., Cass. 7 aprile 2010 n. 8229).

Rispetto alle strade aperte al pubblico transito, la Corte ha ritenuto che la disciplina di cui all’articolo 2051 c.c., e’ applicabile in riferimento alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, ed ha ritenuto configurabile il caso fortuito in relazione a quelle situazioni provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa, che, nonostante l’attivita’ di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (es., Cass. 3 aprile 2009, n. 8157).

3.2. Nella specie, si tratta di una situazione di pericolo creata dagli stessi utenti (bidocino sulla strada); ne’ dalla istruttoria condotta dai giudici del merito risulta che l’Ente, che di quella strada aveva la custodia e la vigilanza esercitata con controlli giornalieri, quel giorno conclusi alle ore 13,30, fosse stato avvertito della presenza di tale pericolo. Quindi, correttamente e’ stata esclusa la responsabilita’ ex articolo 2051 c.c., per la presenza di un caso fortuito.

A sorreggere la motivazione della sentenza impugnata e’ idonea e sufficiente l’esclusione della responsabilita’ ex articolo 2051 c.c., trattandosi della responsabilita’ del custode, quale e’ inequivocabilmente l'(OMISSIS) per le strade statali. Ne’, come ha fatto il giudice del merito, e’ possibile, una volta esclusa la responsabilita’ del custode per l’esistenza del fortuito, argomentare in ordine alla generale responsabilita’ del neminem laedere, perche’ il rapporto qualificato con la cosa esclude logicamente la configurabilita’ della generale norma sulla responsabilita’; restando quest’ultima applicabile solo se non lo sia la responsabilita’ ex articolo 2051 c.c., per l’impossibilita’ in concreto dell’effettiva custodia del bene.

Conseguentemente, nessuna incidenza possono avere le censure che il ricorrente svolge in ordine ai vizi motivazionali della sentenza in riferimento all’applicazione dell’articolo 2043 c.c.”;

che la suddetta relazione e’ stata notificata agli avvocati delle parti costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

CONSIDERATO

che il Collegio condivide le osservazioni in fatto e le argomentazioni e le conclusioni in diritto della relazione;

che le parti non hanno mosso rilievi;

che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

che le spese, liquidate sulla base dei parametri vigenti di cui al d.m. n. 140 del 2012, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE

rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’ANAS Spa, delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in euro 2.000,00, di cui euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

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