Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza n. 26096 del 20 novembre 2013

ORDINANZA
IN FATTO E IN DIRITTO

Nella causa indicata in premessa. é stata depositata la seguente relazione:
“1. – La sentenza impugnata (Tribunale di Caltagirone 29/08/2011, non notificata), rigettava l’appello proposto dall’odiemo ricorrente e, in accoglimento dell’appello incidentale del Comune odierno intimato, respingeva la domanda risarcitoria proposta dallo C. S. . Le condizioni della strada, unitamente all’ubicazione e alla dimensione del palo in questione, deponevano per la perfetta visibilità dello stesso e, di conseguenza, impedivano di ritenere accertato il nesso di causalità, ex art. 2051 c.c., tra la cosa in custodia e l’evento occorso allo C. S.
2. – Ricorre per cassazione C. S. con un solo motivo di ricorso; nessun intimato ha svolto attività difensiva in questa sede.

3. – Con il motivo di ricorso lo C. S. lamenta: “violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3 e 5”.
Secondo il ricorrente, il Tribunale, con motivazione contraddittoria, non avrebbe ritenuto applicabile alla fattispecie l’art. 2051 c.c., per mancanza del nesso causale. Di conseguenza non avrebbe tenuto conto che nessuna prova aveva fomito il Comune per dimostrare Ia sussistenza del caso fortuito, unica esimente da responsabilità prevista dalla norma.
4. – ll ricorso è in primo luogo inammissibile, non essendo soddisfano il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa di cui all’art. 366 c. 1 n. 3 c.p.c.. La mancanza di tale esposizione non consente alla Corte di avere una cognizione chiara e precisa della controversia, a maggior ragione considerato che la stessa sentenza impugnata è priva, in ottemperanza al disposto del nuovo testo dell’art. 132 c. 2 n. 4) c.p.c., così come modificato dalla L. 69/2009, della esposizione dello svolgimento del processo.
5. – A parte tale profilo di inammissibilità, il ricorso non coglie nel segno anche nel merito della censura. Il Giudice d’appello ha fatto corretta applicazione dei principi più volte ribaditi da questa S. C., secondo cui la norma dell’art. 205l c.c., che stabilisce il principio della responsabilità per le cose in custodia, non dispensa il danneggiato dall’onere di provare il nesso causale tra queste ultime e il danno, ossia di dimostrare che l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (Cass. n. 5910/2011). È, pertanto, priva di pregio la censura formulata dall’odierno ricorrente, avendo il Tribunale correttamente applicato al caso di specie l’art. 2051, diversamente da quanto sostenuto dal primo.
5. – Si propone la trattazione in Camera di consiglio e la declaratoria di inammissibilità del ricorso.”
La relazione é stata comtmicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.
Non sono state presentate memorie né conclusioni scritte;
Ritenuto che:
a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;
che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede;
visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2013

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *